Caso di dipendente docente e/o ATA con contratto part-time verticale:
1) Come deve essere effettuato il computo dei giorni di assenza per malattia? Si contano solo i giorni di servizio o tutto il periodo di copertura del certificato medico?
2) Come si considerano i 10 giorni di decurtazione?
3) Come si calcola il numero di giorni in funzione del periodo di comporto?

Con riferimento alla domanda 1, non c’è una normativa specifica ed esaustiva di riferimento, in quanto sia il CCNL 2006-2009 che il CCNL 2016-2018 non danno indicazioni ad hoc sulle assenze per malattia del personale part-time.

La corretta gestione di questi casi va ricercata pertanto negli Orientamenti ARAN: il principale è l’Orientamento applicativo Comparto Scuola del 27/02/2013, secondo il quale occorre considerare se l’assenza sia giustificata da un unico certificato medico o da più certificati medici rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate. Nel secondo caso l’ARAN ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestanti eventi morbosi distinti.

ARAN SCU_055_Orientamenti Applicativi
Come deve essere effettuato il computo dei giorni di assenza per malattia nel caso di regime di part time verticale?
Si fa presente che occorre andare a considerare se l’assenza sia giustificata da un unico certificato medico o da più certificati medici rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate, solo in quest’ultimo caso si ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestanti eventi morbosi distinti.

In merito alle decurtazioni (domanda 2), bisogna fare riferimento al Decreto 112/2008 convertito in Legge 133/2008 che, all’art. 71, comma 1 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a 10 giorni di assenza (salvo casi particolari espressamente indicati) venga corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. L’ art. 76, comma 6 del CCNL 2016-2018 ricorda che «il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia». La decurtazione va applicata dunque nei primi 10 giorni di ciascun certificato medico emesso (= ciascun evento morboso), avendo però cura di applicare il principio del riproporzionamento, come indica chiaramente l’ARAN nell’Orientamento SCU070, specifico per la scuola, in cui precisa che «sulla base quindi dei principi desumibili dalla normativa di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza (vedi in particolare le sentenze di Cassazione Sez. lavoro, 30/12/2009 n. 27762 e 14/12/1999 n. 14065 che hanno affermato il principio del riproporzionamento del periodo di comporto in caso di part time verticale) si ritiene che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale debba necessariamente tenere conto della ridotta entità della prestazione lavorativa, relativamente sia ai trattamenti economici per malattia, sia alle assenze dovute a malattia, sia ai permessi retribuiti che al periodo massimo di conservazione del posto, tutti elementi che dovranno essere rideterminati tenendo conto di tale criterio».

ARAN SCU_070_Orientamenti Applicativi
Il periodo massimo di comporto relativo alle assenze per malattia deve essere rapportato al periodo lavorato presso l’Amministrazione in caso di regime di part time verticale?
In quale modo deve essere considerato il servizio del medesimo ai fini dell’attribuzione di punteggio per la graduatoria di Istituto?
Si fa presente che l’art. 4 (principio di non discriminazione), comma 2, lett. b del D.Lgs. 61/2000, prevede che «il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’art. 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale».
Per quanto concerne il CCNL del comparto Scuola, non essendoci una clausola contrattuale specifica al riguardo, l’art. 58 (rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 11, si limita a trattare esclusivamente l’istituto delle ferie, delle festività e del relativo trattamento economico, «11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa».
Sulla base quindi dei principi desumibili dalla normativa di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza (vedi in particolare le sentenze di Cassazione Sez. lavoro, 30/12/2009 n. 27762 e 14/12/1999 n. 14065 che hanno affermato il principio del riproporzionamento del periodo di comporto in caso di part-time verticale) si ritiene che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale debba necessariamente tenere conto della ridotta entità della prestazione lavorativa, relativamente sia ai trattamenti economici per malattia, sia alle assenze dovute a malattia, sia ai permessi retribuiti che al periodo massimo di conservazione del posto, tutti elementi che dovranno essere rideterminati tenendo conto di tale criterio.
Infine, per quanto concerne il punteggio valido per le graduatorie, nulla il CCNL dice al riguardo ma sembrerebbe che il punteggio resti invariato.

Tre sono quindi gli elementi da riproporzionare nel caso di malattia del lavoratore in part-time verticale:

  1. il trattamento economico, cioè i periodi di retribuzione intera o ridotta;
  2. le assenze, cioè il calcolo dei giorni di malattia;
  3. il periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del rapporto di lavoro.

Per la precisione, riproporzionare ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto (domanda 3), significa che devono essere presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente deve rendere la prestazione lavorativa, ivi compresi eventuali giorni festivi e non lavorativi ricadenti nel periodo della malattia stessa.

Esempio ARAN (Orientamento M256 e Orientamento RAL352): «Nel caso di PT prestato per tre giorni settimanali, si dovranno considerare solo i giorni di malattia corrispondenti ai giorni di ogni settimana in cui il lavoratore deve rendere la sua prestazione; nel caso in cui, nel giorno stabilito per la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio il lunedì), il lavoratore si assenti di nuovo per malattia, nel computo del periodo di comporto si dovrebbe tenere conto anche dei giorni del sabato e della domenica, in virtù della presunzione di continuità della malattia costantemente affermata dalla giurisprudenza, anche al fine di evitare sia situazioni di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato sia comportamenti non corretti dei lavoratori a tempo parziale che, attraverso opportuni calcoli, potrebbero assentarsi per lunghi periodi di tempo».

Ancora l’ARAN, in risposta, a uno specifico quesito (Orientamento RAL 353), indica come procedere: «riproporzionare il periodo massimo di conservazione del posto, il periodo di riferimento all’interno del quale sommare tutte le assenze per malattia effettuate dal lavoratore (per i lavoratori a tempo pieno sono i tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso), e i periodi a retribuzione intera e ridotta previsti dal [...] CCNL [...]; in caso di dipendente che in ogni settimana lavora 3 giorni su 5, detti riproporzionamenti andranno effettuati in ragione di 3/5; se il dipendente lavora 3 giorni su 6, detti riproporzionamenti andranno effettuati in ragione di 3/6 (½) [...]».

Si dovranno quindi considerare solo i giorni di malattia corrispondenti ai giorni della settimana in cui il dipendente part-time è tenuto a prestare servizio e riproporzionare analogamente il periodo di comporto, avendo cura di applicare il trattamento economico previsto nello specifico dal CCNL Comparto Scuola.

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