In riferimento all’attività negoziale, nel caso di affidamento diretto, previa indagine di mercato informale, normativamente con quali criteri si scelgono almeno tre ditte con le quali procedere alla comparazione? Sicuramente nel principio della trasparenza, rotazione, economicità, come dettano le Linee guida n. 4 dell’ANAC, ma perché proprio quelle e non altre? La stazione appaltante per ogni acquisto deve procedere con la manifestazione di interesse? E se volesse scegliere le ditte fra quelle presenti nel MePA, in quale modo dovrebbe procedere? Sul MePA è possibile creare un elenco dei fornitori?

È prima di tutto opportuno tener presente che l’affidamento diretto, nell’attuale versione dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, è previsto fino a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (comma modificato dall’art. 1, comma 5-bis della Legge 120/2020), quindi deve essere chiaro che l’affidamento diretto è appunto affidamento diretto e non presuppone necessariamente lo svolgimento di indagini di mercato (suggerite come best practice dalle Linee guida n. 4 ANAC, ma certamente non obbligatorie).

Nella scuola tuttavia occorre seguire le indicazioni del regolamento per l’attività negoziale che ogni Consiglio di Istituto autonomamente adotta ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a del D.I. 129/2018 per gli acquisti di importo superiore a 10.000 euro (NB: al di sotto di tale cifra il Consiglio non ha competenza a definire criteri e limiti per l’attività negoziale svolta dal DS) e che può variare in termini più o meno stringenti, anche in considerazione delle dimensioni e della complessità dell’Istituto scolastico.

Ad esempio, ci sono regolamenti di Istituto che prevedono l’affidamento diretto da parte del DS per acquisti fino a 10/20.000 euro senza procedere a indagini di mercato, mentre altri stabiliscono che da X euro in su si parta con la richiesta di preventivi, e via dicendo.

Dopo questa veloce premessa, veniamo alle domande.

La stazione appaltante per ogni acquisto deve procedere con la manifestazione di interesse?

No, le procedure vengono scelte dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP, che di solito è il DS) in base all’importo e al genere di acquisto, seguendo le indicazioni del regolamento per l’attività negoziale di cui sopra. In genere, fino a 10.000 euro si procede con un’indagine di mercato più o meno formale, es. comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni (vedi Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.3.1) o, se ritenuto opportuno, al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Eventuali preventivi non devono necessariamente essere acquisiti mediante avviso di manifestazione di interesse, ma anche tramite una richiesta diretta (con RDO su MePA) agli operatori economici prescelti.

Bisogna tener presente che la manifestazione di interesse, cui segue l’invito a tutti gli operatori economici che l’hanno presentata, agevola il rispetto del principio di rotazione (benché la questione rimanga sempre piuttosto spinosa) ma nello stesso tempo, se utilizzata a tappeto, può essere in contrasto con i principi di proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento), tempestività, efficacia e congruità degli atti, che impongono di non appesantire inutilmente l’azione amministrativa.

Può essere utile pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per tipologia di acquisto che si intende avviare nell’anno solare/scolastico, in modo da acquisire un elenco di operatori interessati a fornire quel servizio/bene/lavoro tra i quali scegliere chi invitare a presentare un’offerta, quando serve in quel predeterminato periodo di tempo. Normalmente la scelta avviene per sorteggio, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 3, comma 1 del Codice dei contrattiparità di trattamento, non discriminazione e trasparenza») e, ovviamente, il possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti di partecipazione disciplinati agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

Questa procedura è particolarmente adatta al reperimento di esperti esterni, fermo restando il fatto che la loro selezione segue criteri diversi dal Codice dei contratti.

Normativamente con quali criteri si scelgono almeno tre ditte con le quali procedere alla comparazione? Sicuramente nel principio della trasparenza, rotazione, economicità, come dettano le Linee guida n. 4 dell’ANAC, ma perché proprio quelle e non altre?

Come detto sopra, se la stazione appaltante forma un elenco di operatori a seguito di manifestazione di interesse (diverso dall’Albo dei fornitori di cui all’art. 134 del Codice dei contratti, le cui regole di costituzione e funzionamento seguono criteri oggettivi e precisi di funzionamento), di norma il criterio di scelta è il sorteggio.

Se invece si chiedono dei preventivi, non ci sono indicazioni normative specifiche che regolino la scelta delle ditte, c’è solo la necessità di garantire i principi sopra richiamati, cui vanno aggiunti il criterio di rotazione (degli inviti e degli affidamenti) e il neonato criterio della dislocazione territoriale, introdotto dal D.L 76/2020 convertito con la Legge 120/2020.

Le Linee guida n. 4 al punto 5.1 (“L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici”) forniscono una serie di indicazioni, tra cui la possibilità della stazione appaltante di autoregolamentarsi, anche fissando «i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento».

Sostanzialmente c’è discrezionalità in proposito, come chiaramente detto anche nel parere MIT n. 764 del 20/10/2020, secondo il quale «rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto», ma non assenza totale di criteri di selezione. La ricerca di mercato infatti, facoltativa oppure obbligatoria, non può prestarsi a facili elusioni della concorrenza, poiché bisogna comunque evitare la scelta di operatori più o meno graditi, aggirando i principi atti ad assicurare imparzialità, trasparenza e par condicio.

Le scelte del RUP infatti devono essere fondate su una discrezionalità di carattere tecnico e non soggettivo: non le solite ditte di fiducia, ma ditte che presentano requisiti e offrono servizi/beni con caratteristiche e riferimenti tecnici adeguati a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, sempre nel rispetto di tutti i principi e criteri già citati, scegliendo da elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti oppure da cataloghi del mercato elettronico.

E se volesse scegliere le ditte fra quelle presenti nel MePA, in quale modo dovrebbe procedere? Sul MePA è possibile creare un elenco dei fornitori?

Il MePA, a questo proposito, offre soluzioni agevolate, sia perché consente procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica sia poiché contiene elenchi di operatori economici che, secondo le proprie necessità, possono essere utilizzati applicando i filtri di ricerca esistenti ( Bandi/Categorie/Aree geografiche oppure Ragione Sociale/Partita IVA oppure Elenco fornitori preferiti) e applicando la funzione “Sorteggio”, nel caso in cui si voglia procedere ad una scelta casuale degli inviti.

Il MePA offre la possibilità di creare un elenco di fornitori preferiti all’interno del quale impostare le proprie ricerche: accedendo al Cruscotto dell’Area personale, il Sistema consente di gestire le Liste dei fornitori che si vogliono invitare alla RDO. Nella compilazione della RDO, prima di procedere all’invito dei fornitori, se si intende includere una lista di fornitori selezionati si può procedere selezionando il pulsante “Liste Fornitori” e inserire le proprie preferenze.

I passi da fare nel dettaglio sono contenuti nelle guide del MePA, in un video pubblicato da Consip o nelle slides 38 - 39 e segg. del progetto Io Conto.

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