Sinergie di Scuola

Tra gli Orientamenti applicativi pubblicati dall’ARAN, molti interessano il personale docente e in particolare la materia dei permessi. Riportiamo di seguito i più recenti.

Permesso breve

Il permesso breve di cui all’art. 16 del CCNL Scuola del 29.11.2007 deve essere calcolato sul solo orario di lavoro (inteso unicamente come orario di lezione) che il docente interessato presta nel giorno richiesto o anche sulle ore prestate per il Collegio dei docenti “Attività funzionali all’insegnamento”?

Ai sensi dell’art. 16 del CCNL 29/11/2007, sono concessi: «[...] brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento [...]».

Inoltre, l’art 28, comma 5 del CCNL 29/11/2007 precisa che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è di 25 ore nella scuola dell’infanzia, di 22 ore nella scuola elementare e di 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, sempre nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale.

Tali ore sono le ore di insegnamento e sono quelle a cui fa riferimento l’art. 16, comma 1 con la dizione «i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione [...]» e, ai fini del calcolo dei permessi brevi «[...] per il personale docente il limite (cfr. dei permessi brevi) corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento».

Di diversa tipologia, invece, sono le ore del Collegio dei docenti che rientrano nel monte ore previsto dall’art. 29, comma 3, lett. a concernente le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti. Tali attività sono costituite da: partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.

Pertanto, le stesse non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve.

Parere ARAN CIRS97

Permesso per motivi personali/familiari

Il personale docente e/o il personale ATA assunto a tempo determinato può usufruire dei giorni di permesso per motivi personali/familiari?

L’art. 19, comma 1, del CCNL 29/11/2007 comparto Scuola, espressamente dispone che al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi. Sotto tale ultimo profilo, il comma 7 del citato art. 19 precisa che al personale docente e ATA, ivi compreso quello di cui al comma 5 (docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica), sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di 6 giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.

Pertanto è possibile la fruizione da parte del personale scolastico a tempo determinato dei giorni di permesso non retribuito, nel limite massimo di 6 giorni per anno scolastico per le medesime motivazioni di cui all’art. 15, comma 2 del su citato CCNL. Resta fermo che il lavoratore dovrà fornire adeguata documentazione (anche mediante autocertificazione) in ordine alla motivazione personale o familiare.

Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Parere ARAN CIRS27

Permessi per lutto

Esiste un limite temporale entro cui fruire dei permessi retribuiti per lutto?

L’art. 15, comma 1, alinea II del CCNL 29/11/2007 comparto Scuola, che disciplina i permessi retribuiti per lutto, non dispone di un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni, anche non continuativi, concessi al dipendente per ogni evento relativo alla perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di un soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile, di affini di primo grado. Ciò non di meno, l’utilizzo dovrà avvenire non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.

Parere ARAN CIRS24

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.