In chiusura di anno scolastico, il Dirigente deve procedere anche alla valutazione del lavoro svolto dai docenti neoassunti.

Infatti, al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione è convocato dal Dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

A tal fine, il docente neo-assunto sostiene un colloquio innanzi al Comitato. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, che deve essere consegnato preliminarmente al Dirigente scolastico; questi lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere.

Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.

Il Dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

Come avviene la valutazione

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 4 e 5 del D.M. 850/2015, e al parere del Comitato.

La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.

Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini e ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Giudizio favorevole o sfavorevole

In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il Dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

In caso di giudizio sfavorevole, il Dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:

  1. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  2. il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il Dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

I provvedimenti in questione sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del Dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

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