Sinergie di Scuola

Recentemente ha avuto una qualche eco mediatica la condanna del Ministero dell’Istruzione, ad opera del TAR Liguria (sentenza 834 del 5/10/2022), a risarcire una ex studentessa di liceo scientifico per il danno subito da un’ingiusta bocciatura.

Nel 2020 la giovane, oggi architetto, presentava ricorso per ottenere risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima bocciatura subita al termine della III classe, frequentata nell’anno scolastico 2010/2011, e, precisamente, all’esito degli esami di riparazione sostenuti ad agosto 2011.

Questo ricorso seguiva il precedente, con cui la studentessa aveva impugnato la sua bocciatura, che si era concluso con una sentenza di annullamento degli atti relativi alla sua mancata ammissione alla IV classe, con efficacia ex nunc, fatta salva la successiva carriera scolastica della ricorrente, e ciò «anche in vista dell’eventuale domanda di ristoro dei danni sofferti».

Possiamo fornire i primi spunti di riflessione:

  1. primo ricorso avverso la bocciatura, che si conclude con una sentenza di annullamento degli atti;
  2. l’efficacia dell’annullamento non è retrodatata alla data della bocciatura ma decorre dalla data della sentenza (ex nunc);
  3. la sentenza non ammette la studentessa alla classe superiore (il contenzioso si definisce comunque a distanza di tempo, considerato anche che non venne concessa la sospensione cautelare degli atti impugnati) ma le fa salva la successiva carriera scolastica anche per chiedere un risarcimento;
  4. secondo ricorso per chiedere il risarcimento del danno subito.

I fatti

A causa dell’illegittimo comportamento della scuola, connotato da grave colpevolezza, la ragazza ha dovuto ripetere il terzo anno di liceo, ritardando il suo percorso scolastico e accademico, nonché, conseguentemente, l’accesso al mercato del lavoro.

Così come accertato definitivamente con il primo ricorso, da cui poi la sentenza di annullamento degli atti, il Consiglio di classe non aveva valutato la preparazione complessiva della ragazza (né nello scrutinio di giugno né in sede di esami di riparazione ad agosto) laddove l’apprezzamento del rendimento generale sarebbe stato necessario, sia alla luce dei buoni voti conseguiti nelle altre materie (media di 7,4/10), sia per via dell’acclarato conflitto insorto tra la ragazza, e altre tre sue compagne, e la professoressa di Matematica e Fisica, sia in ragione del fatto che i metodi didattici dell’insegnante erano stati oggetto di rilievi:

  • i voti negativi in Matematica e Fisica attribuiti alla studentessa nello scrutinio di giugno non erano presenti sul registro dell’insegnante;
  • la professoressa aveva utilizzato per la ragazza un metro valutativo molto più rigoroso rispetto a quello applicato ai suoi compagni (la perizia aveva evidenziato che, per compiti in classe svolti in modo pressoché identico a quelli di altri alunni, le erano stati assegnati voti più bassi, con palese disparità di trattamento);
  • i punteggi dell’esame di riparazione non rispettavano i criteri di valutazione prefissati dalle griglie del POF;
  • due esercizi della prova di recupero di fisica presupponevano la conoscenza di elementi di trigonometria, argomento estraneo al programma trattato durante l’anno scolastico.

In definitiva, sussistevano seri e oggettivi indici per dubitare dell’attendibilità e serenità del giudizio rassegnato dall’insegnante delle materie in questione, a causa dei dimostrati episodi di contrasto con la studentessa, che ne aveva peraltro denunciato i metodi al Dirigente scolastico.

Per questi motivi la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la mancata promozione, pari ai costi per il mantenimento da parte dei genitori durante l’anno scolastico ripetuto e al mancato guadagno per un anno di prestazioni professionali come architetto (ovvero, in subordine, la perdita della chance di ottenere il suddetto reddito), e inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale causato dal turbamento emotivo patito a causa dell’illegittimo comportamento subito.

La decisione del TAR

Il danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa integra la fattispecie normativa dell’art. 2043 c.c., il c.d. danno aquiliano (dalla lex Aquilia de damno di romana memoria): «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Affinché detto danno sia risarcibile è necessario, quindi, che vi sia un comportamento illecito, sia doloso che colposo, che abbia provocato un danno ingiusto, che diversamente non sarebbe occorso (c.d. nesso eziologico).

È bene rammentare che, nell’ambito della responsabilità della PA da illegittimo o mancato esercizio dei suoi poteri autoritativi, a carico del privato è posto un onere di ordinaria diligenza di attivarsi con ogni strumento procedimentale o processuale utile a salvaguardare il bene della vita correlato al suo interesse legittimo, in modo da delimitare in termini quantitativi il perimetro del danno risarcibile. In tal senso il TAR riconosce che i genitori dell’alunna, all’epoca dei fatti minorenne, avevano osservato un comportamento diligente, avendo prontamente reagito alla condotta illegittima dell’Istituto scolastico, non solo impugnando la bocciatura ma anche avanzando in via cautelare istanza di sospensione (non accolta), utilizzando pertanto tutti gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento.

Ciò premesso, nel caso in esame, in primis il comportamento illecito della scuola era già stato riconosciuto dalla prima sentenza, che aveva annullato gli atti relativi alla bocciatura comminata nel 2011. In secundis, sussiste in capo all’Amministrazione la colpa per avere emanato gli atti poi annullati.

Il TAR Liguria ha ritenuto che le illegittimità riscontrate non fossero scusabili, sia per la loro numerosità, sia per la sussistenza (anche) del vizio di disparità di trattamento, particolarmente censurabile perché inficiante l’attività valutativa condotta nell’ambito del sistema pubblico di istruzione e nei confronti di una ragazza minorenne.

Detto comportamento ha quindi provocato un danno ingiusto. Infatti, l’attività provvedimentale illegittima ha leso l’interesse pretensivo della studentessa ad essere ammessa alla IV classe – risultato più che probabile vista la media elevata dei voti nelle altre materie – rallentandone il percorso di istruzione e l’ingresso nel mondo del lavoro.

Il TAR ha dunque riconosciuto alla ricorrente il danno patrimoniale da lucro cessante patito per aver ottenuto il diploma di maturità in ritardo e, conseguentemente, per avere differito di un anno gli studi universitari (sia il corso triennale in scienze dell’architettura che il corso magistrale in architettura sono stati conclusi con un brillante voto finale di 110/110 e lode) e l’inizio dell’attività professionale.

Il TAR ha inoltre riconosciuto il ristoro del danno non patrimoniale morale soggettivo per la sofferenza patita a causa dell’illegittima bocciatura.

Complessivamente la somma liquidata a titolo di risarcimento è stata di 10.000 euro.

IL TAR non ha riconosciuto alla ricorrente il danno emergente per gli esborsi sostenuti dai suoi genitori per mantenerla durante l’anno scolastico ripetuto, trattandosi di un costo non da lei sostenuto e di cui non aveva fornito prova di aver rimborsato i genitori (che dunque avrebbero per questa voce di danno dovuto proporre anche loro ricorso insieme alla figlia).

Tutto bene quel che finisce bene?

Undici anni sono passati dalla bocciatura, ma alla fine giustizia è stata fatta per la studentessa.

Questa vicenda ha messo in luce la complessità della funzione educativa e il ruolo fondamentale che il docente assume nella comunità scolastica, oltre che per la professionalità richiesta per l’espletamento della funzione, anche per le necessarie doti di equilibrio che servono a gestire i rapporti con gli studenti.

È stata premiata la caparbietà di una ragazza che, grazie anche al supporto della famiglia, è stata in grado di superare una brutta esperienza e di dimostrare il suo reale valore.

Diecimila euro di risarcimento compensano appieno una bocciatura ingiusta e 11 anni di contenzioso? Non c’è una risposta giusta, ma forse (pensiero personalissimo) sarebbe stato preferibile che non ci fosse stata la bocciatura.

Una cosa è certa: oltre al danno ingiusto patito dalla ex studentessa, nel momento esatto in cui il Ministero provvederà alla liquidazione dei 10.000 euro, ci sarà un altro soggetto che subirà un più che probabile danno ingiusto, e cioè lo Stato.

Siamo di fronte a un classico caso di danno erariale, di competenza della Corte dei conti, laddove venisse accertato che i fatti forieri del danno furono determinati da dolo o colpa grave (il giudice contabile non è vincolato dalle decisioni del giudice amministrativo ma procede a un autonomo giudizio).

In conclusione, e per onestà intellettuale, bisogna comunque rammentare che si sta parlando di una sentenza di I grado, che potrebbe pur sempre essere appellata avanti il Consiglio di Stato da parte del Ministero.

Peraltro, è doveroso ricordare che vi sono molti ricorsi avverso bocciature ritenute ingiuste che vedono il Ministero vittorioso e quindi è bene leggere questa vicenda nella sua particolarità, e non far passare il messaggio strumentale che non è giusto essere bocciati perché il professore è sempre cattivo e perseguita lo studente (ci sarà pure un giudice a Berlino).

Se la funzione docente dovesse esser interpretata in chiave difensiva, assisteremmo alla fine del ruolo degli educatori e al trionfo della mediocrità.

Ad majora semper!

(*le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)

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