Sinergie di Scuola

Gli strumenti e le abitudini sempre più social, smart e mobile di studenti, famiglie e operatori della scuola conducono logicamente verso una revisione delle strutture dei siti scolastici, per i quali il MIUR, come ha di recente reso noto, intende creare un modello, da mettere a disposizione di tutti gli Istituti Scolastici, aggiornato alle disposizioni in materia di linee guida di design per i siti delle pubbliche amministrazioni.

L’idea affonda certamente le sue radici in buone e concrete pratiche di comunità scolastica (come Porte Aperte Sul Web, una community che da anni si occupa di accessibilità, siti scolastici a norma, trasparenza amministrativa e – sostanzialmente – condivisione di conoscenze, competenze e strumenti operativi) e contribuisce a rendere concrete le Azioni # 13 – Strategia Dati della Scuola e #33 – Osservatorio per la Scuola Digitale del Piano Nazionale Scuola Digitale.

In attesa che migliori l’operatività del Portale Unico dei dati della Scuola, istituito sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 136 della Legge 107/2015 e che, secondo quanto previsto dal comma 140, liberi finalmente le scuole dai doveri di comunicazione plurima di dati e informazioni, va evidenziata l’importanza dei siti web scolastici, strumento per eccellenza di comunicazione, servizio, pubblicità, pubblicità legale e trasparenza, con requisiti di accessibilità totale delle informazioni, erga omnes.

Dai dati forniti dal MIUR, risulta infatti che la quasi totalità delle scuole utilizza il sito come strumento di comunicazione con le famiglie: 87% contro il 68,5% della posta elettronica, il 65,6% del telefono e il 64,9% del registro elettronico.

Caratteristiche fondamentali dei siti

L’accessibilità, già obbligatoria per legge da oltre un decennio (Legge 4/2004, cd. Legge Stanca, da applicare secondo i requisiti contenuti nel D.M. 8/07/2005 aggiornato dal D.M. 20/03/2013), risponde al diritto di informazione che va garantito a chiunque, considerata anche la non trascurabile percentuale dei visitatori di un sito internet con una qualche disabilità (motoria, cognitiva, fisica, sociale, tecnica legata a dispositivi obsoleti, a condizioni ambientali o di accesso alla rete non ottimali ecc.).

Un’altra caratteristica fondamentale dei documenti/contenuti pubblicati sul sito è il rispetto della riservatezza, cd. privacy, costituita da un insieme di diritti che vanno dal diritto ad essere lasciati soli (diritto a non subire ingerenze altrui nella propria sfera di riservatezza) fino al diritto all’oblio, da garantire applicando con grande accortezza e scrupolo il contrapposto dovere di trasparenza.

I requisiti di accessibilità vanno assicurati – non solo formalmente – e pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno, come richiesto dal D.L. 179/2012. A tale proposito l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con propria circolare 1/2016 ha predisposto un “Questionario di autovalutazione“ e un’applicazione on-line denominata “Obiettivi accessibilità”.

Relativamente alla privacy è invece in dirittura d’arrivo il GDPR (General Data Protection Regulation), nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, già in vigore dal 24 maggio 2016 e che sarà pienamente efficace dal 25 maggio 2018 (si segnala in proposito la Guida del Garante della Privacy sul Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).

Obblighi di pubblicazione

Dato per garantito il rispetto dei principi e diritti di accessibilità e tutela dei dati personali, vediamo quali sono gli obblighi di pubblicazione sui siti scolastici, nei quali lo “spazio” potrebbe idealmente suddividersi in cinque sezioni:

  1. aree libere (per le comunicazioni in generale, anche di carattere istituzionale e didattico);
  2. note legali (regole di gestione del sito, ivi compresi i cookies);
  3. pubblicità legale (albo on-line);
  4. amministrazione trasparente;
  5. sezione dedicata ai PON, considerato che le risorse della progettazione UE2014-2020 è stata estesa a tutte le regioni italiane.

La comunicazione istituzionale on-line è l’attività prevista dalla Legge 150/2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni“) per le amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni delle istituzioni con i loro cittadini, mediante modalità di interazione, opportunità di partecipazione ed accesso tipiche della comunicazione via web.

Secondo le linee guida dei siti web della PA previste dall’art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, la comunicazione istituzionale on-line deve rispettare, oltre all’accessibilità di cui si è già detto, anche l’usabilità per rendere facile la navigazione del sito e la comprensibilità da parte dell’utenza. Nella Direttiva si evidenzia infatti l’importanza di fissare criteri di riconoscibilità, aggiornamento, usabilità e accessibilità, individuando con il “gov.it” il dominio che riconosce i siti e i portali delle pubbliche amministrazioni, senza peraltro fissare alcuna scadenza per la richiesta di tale dominio. Peccato che dopo quasi un decennio, e un importante numero di adesioni al gov.it da parte delle scuole, AgID con propria Determinazione n. 36 del 12/02/2018, adottata in attuazione del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, per allinearsi ai criteri utilizzati in ambito europeo, abbia escluso dall’uso del dominio gov.it le PP.AA. territoriali e scolastiche.

L’Albo on-line

Lo strumento per la pubblicità legale è l’Albo on-line, istituito con la Legge 69/2009, il cui art. 32 stabilisce che:

  • dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni, nei propri siti;
  • dal 1° gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale;
  • dal 1° gennaio 2013 è solo digitale la pubblicazione di bilanci e bandi di gara.

Diverse sono le immagini che caratterizzano gli albi on-line.

Indipendentemente dal modello prescelto, è importante tener presente che:

  • l’albo on-line deve essere raggiungibile dalla pagina iniziale del sito web istituzionale;
  • la dicitura albo pretorio è generalmente utilizzata dagli enti territoriali;
  • deve avere l’etichetta Pubblicità legale, così come indicato nelle Linee guida emanate dal gruppo di lavoro AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA;
  • i documenti devono essere in formato non modificabile da terzi e firmati con firma qualificata o digitale, in conformità con il CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale (vedi D.Lgs. 179/2016, contenente modifiche al CAD);
  • i documenti devono sempre riportare, in modo chiaro e visibile, il soggetto che ha pubblicato l’atto, la data di pubblicazione, la data di scadenza, l’oggetto (o descrizione), la lista degli eventuali allegati, che devono essere consultabili;
  • i tempi di pubblicazione ordinari sono di 15 giorni, salvo termini diversi previsti da leggi o regolamenti; in particolare, si fa presente che l’art. 14 comma 7, D.P.R. 275/1999 stabilisce che i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola;
  • la responsabilità della pubblicazione è del Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet di propria competenza, come da indicazioni della suindicata Direttiva 8/2009 relativa alla riduzione dei siti web delle P.A. e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino.

Cosa si pubblica all’albo on-line

La pubblicità legale, oltre a essere un obbligo previsto dal legislatore, è presupposto per l’efficacia dei provvedimenti, poiché solo in questo modo l’atto amministrativo assume piena validità, in quanto portato a conoscenza di tutti coloro che possono essere interessati a conoscerlo.

I documenti oggetto di pubblicità legale devono essere elencati in apposito provvedimento (meglio un regolamento approvato dal Consiglio di Istituto).

Secondo le linee guida AgID in precedenza citate, devono essere pubblicati all’albo on-line «i documenti previsti dall’ordinamento, da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia».

Per le scuole in particolare si possono individuare i seguenti documenti:

  • elezioni e delibere organi collegiali (art. 14, comma 7, D.P.R. 275/1999);
  • bandi e avvisi;
  • graduatorie del personale docente e ATA;
  • contratti;
  • regolamenti;
  • avvisi procedure di selezione comparativa;
  • atti amministrativi a rilevante contenuto esterno.

L’elenco non è certamente esaustivo e neppure vincolante, ma si può affermare, in sintesi, che va data pubblicità legale, e dunque vanno pubblicati all’albo on-line:

  1. Atti per i quali la normativa (leggi, regolamenti, decisioni dell’amministrazione) prevede espressamente la pubblicazione all’albo;
  2. Atti da cui derivano diritti e scadenze (delibere, graduatorie, bandi ecc.).

Non sempre c’è corrispondenza nei siti delle varie scuole, che quasi sempre utilizzano i servizi offerti da software house con risultati diversi, come ad esempio:

  1. Sito web della scuola A: Assicurazione, Atti di nomina, Avvisi, Avvisi per contratti triennali Organico dell’Autonomia, Bandi di gara, Beni patrimoniali, Bilanci, Contratti, Contratti integrativi, Contratti nazionali, Convenzioni, Esami, Graduatorie, Organi Collegiali, RSU, Sicurezza.
  2. Sito web della scuola B: Autorizzazioni, Avvisi, Bandi e gare, Contratti – Personale ATA, Contratti – Personale Docente, Contratti e convenzioni, Convocazioni, Delibere Consiglio di Istituto, Determine, Direttive, Documenti altre P.A., Esiti esami, Graduatorie, Incarichi esperti esterni, Incarichi personale interno (ATA), Incarichi personale interno (docenti), Organi collegiali, Organi collegiali - Elezioni, Tabelloni scrutini.
  3. Sito web della scuola C: Albo docenti, Albo Sindacale, Assemblea Sindacale, Atti, Avvisi, Bandi di gara e contratti, Circolari, Delibere del Consiglio di Istituto, Determinazioni dirigenziali, Organi Collegiali.

La sezione “Amministrazione Trasparente”

Se dunque non è facile, né univoco, determinare che cosa debba essere pubblicato all’albo on-line, è ancora meno facile capire che cosa debba invece essere contenuto in “Amministrazione Trasparente”, erede di quella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, strumento di accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività delle PP.AA. di cui la Legge 150/2009 (Riforma Brunetta) aveva introdotto l’obbligo al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Si fonda qui dunque il successivo D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) profondamente rinnovato dal D.Lgs. 97/2016 (cd. FOIA, Freedom of Information Act) che toglie quasi ogni limitazione al “diritto a conoscere” del cittadino nei confronti della P.A., ma nello stesso tempo tale quadro normativo si intreccia con forza alle regole di contrasto della corruzione introdotte dalla Legge 190/2012 (cd. Anticorruzione).

Per questo motivo i siti web diventano materia di regolamentazione non più e non solo dell’AgID, Agenzia che ha il compito di guidare le amministrazioni nella trasformazione digitale prevista dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, ma soprattutto dell’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione che nel 2016, con le delibere n. 430 del 13/04/2016 e n. 1310 del 28/12/2016 emana importanti linee guida sull’applicazione, da parte delle scuole, delle disposizioni su trasparenza (con le modifiche normative intervenute) e anticorruzione.

La delibera entra nel merito di procedimenti e obblighi a carico delle scuole, definendo, nel dettaglio:

  • i processi a maggior rischio corruttivo delle II.SS. nell’Allegato 1;
  • gli obblighi di pubblicazione vigenti applicabili alle Istituzioni Scolastiche nell’Allegato 2;
  • l’obbligo di indicare un Responsabile della prevenzione della corruzione e un Responsabile della Trasparenza (figure identificate nei direttori degli Uffici Scolastici Regionali);
  • il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), che i siti scolastici devono esporre con un link al Piano degli UU.SS.RR.;
  • il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI), che dal 31 gennaio 2018 confluisce nel PTPC.

Cosa si pubblica in “Amministrazione Trasparente”

Nel rimandare alla tabella semplificata (a carattere indicativo) elaborata dall’USR Lombardia a favore delle scuole si ritiene di evidenziare – per alcune sezioni – qualche punto di particolare interesse:

DISPOSIZIONI GENERALI – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta

Con riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 75/2017 in materia di competenza, termini del procedimento e obbligo di comunicazione dei procedimenti disciplinari all’Ispettorato per la Funzione Pubblica.

Collaboratori e consulenti:
  • Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
  • Collaboratori o Consulenti: Incarichi/Contratti con esperti esterni

Con gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, curriculum vitae (attenzione alla pubblicazione dei soli dati pertinenti all’incarico), compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, attestazione DS su verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse...

PERSONALE
  • Tassi di assenza (trimestrali)
  • Costo del personale a TD: link a Scuola in chiaro
  • Contrattazione integrativa FIS con relazioni e certificazione Revisori
PERFORMANCE
  • Tabelle MOF
  • Premialità docenti

(dati forniti in forma aggregata; vedi Orientamento applicativo ARAN 24/04/2015 e sentenza TAR Veneto n. 463/2017)

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
  • Tipologie ed elenco procedimenti amministrativi adottati
BANDI DI GARA E CONTRATTI

(vedi art. 29 del D.Lgs. 50/2016)

BILANCI
  • Conto consuntivo e Programma annuale (in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo) con relazioni dei Revisori
PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
  • Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestale e annuale)
  • IBAN, conto corrente postale
ALTRI CONTENUTI
  • Corruzione / Accesso civico (PTPC, RPCT, RASA...)

La mancata pubblicazione di un atto

Un’ultima annotazione riguarda i controlli e gli esiti, che sono diversi a seconda che si tratti di pubblicità legale o trasparenza/anticorruzione: mentre la mancata pubblicazione di un atto dovuto in albo on-line non determina conseguenze per l’Amministrazione ma rende di fatto inefficace l’atto medesimo, la mancata pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, avendo finalità e caratteristiche diverse, non influisce sulla validità dell’atto ma comporta sanzioni pecuniarie a carico del responsabile dell’omissione da parte dell’ANAC.

Uno strumento di controllo è la recentemente riesumata Bussola della Trasparenza, che monitora i siti delle Amministrazioni iscritte a IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), rileva le percentuali medie di pubblicazione delle sezioni previste dal D.Lgs. 33/2013 per tipologia di amministrazione, regione e provincia ed elabora classifiche di trasparenza realizzate in base al monitoraggio automatico che verifica il rispetto dei nuovi adempimenti del D.Lgs. 33/2013 sui siti web delle PA.

Naturalmente la rilevazione riguarda solo la presenze delle sezioni, non l’eventuale contenuto. Come dire, conta la forma, anche se priva di sostanza.

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