Sinergie di Scuola

La questione della sicurezza nella scuola comporta la stesura di documenti relativi a precise azioni organizzative di competenza del Dirigente scolastico.

In questo articolo sarà esaminato l’ambito dell’informazione al personale e all’utenza, che deve essere reso verificabile attraverso una serie di atti da esibire, in caso di contenzioso, per comprovare l’assolvimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro (per la scuola, appunto il Dirigente scolastico).

La circolare sugli obblighi del personale

In prima istanza, deve essere emanata annualmente una circolare che riassuma gli obblighi di carattere generale del personale nel contribuire alla tutela propria e altrui della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra gli obblighi in questione vi è quello di segnalare immediatamente al Dirigente scolastico e/o ai suoi collaboratori qualsiasi eventuale condizione di pericolo, nonché le deficienze dei mezzi e dei dispositivi quali le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi.

Nelle disposizioni va precisato che la segnalazione in forma scritta di ogni eventuale anomalia, malfunzionamento o altro evento che possa generare rischi deve andare di pari passo con l’esigenza di adoperarsi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, astenendosi peraltro dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria, degli allievi, di altri lavoratori o persone in generale.

Ciascun operatore dovrà inoltre essere informato dell’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, nonché di accettare, salvo giustificato motivo, la designazione quale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione o, comunque, di gestione dell’emergenza.

Tra gli obblighi, infine, del personale v’è quello di comunicare al Dirigente scolastico l’eventuale situazione di gravidanza o puerperio al fine dell’attivazione, nel rispetto della privacy, di quanto previsto dalla normativa e dal Documento Valutazione Rischi (DVR).

Disposizioni specifiche
per la prevenzione dei rischi

Dopo aver comunicato gli obblighi sopra indicati, andrà redatta una seconda comunicazione contenente le disposizioni specifiche sui comportamenti da tenere ai fini della prevenzione dei rischi.

In tale documento andranno descritti innanzitutto i comportamenti di prevenzione generale da adottare da parte dei docenti e di tutti gli altri operatori scolastici.

Rientrano in questa categoria indicazioni relative allo sgombero:

  • degli spazi antistanti i mezzi antincendio come manichette ed estintori, i comandi elettrici, le cassette di primo pronto soccorso, le scale ecc.;
  • dei pavimenti delle aule e dei corridoi con materiale di qualsiasi tipo;
  • del materiale sospeso o immagazzinato che possa comportare rischi di contusione, caduta dall’alto, taglio, ingestione, lacerazione ecc.

Va segnalata inoltre la necessità:

  • di riporre negli armadi e nelle scaffalature gli oggetti più pesanti in basso;
  • di far sgomberare (docenti) e ripulire (collaboratori scolastici in eventuale collaborazione con i docenti) le superfici dei banchi e dei tavoli al termine del lavoro nei locali scolastici (nei laboratori o nelle aule);
  • di vigilare sul contenuto degli armadi tenendo in luoghi chiusi a chiave oggetti incompatibili con la presenza degli alunni: vasetti in vetro, vernici, materiali infiammabili, tossici ecc.;
  • (per i docenti in particolare) di acquistare sussidi e materiali di facile consumo conformi alla normativa vigente e in particolare alle specifiche disposizioni della CEI riguardo alla sicurezza, l’igiene e la sanità (si ricordano a tale proposito i colori, le tempere, i pennarelli e le vernici);
  • di non assumere comportamenti o posture pericolose quali utilizzo inappropriato di scale, uso improprio di banchi, sedie ecc.;
  • (per i collaboratori scolastici in particolare) di non lavare pavimenti di bagni, aule, corridoi e scale in presenza degli alunni a scuola (al fine di evitare pericolo di cadute) e di avvisare anche gli adulti in caso di pavimento umido;
  • di rispettare sempre le indicazioni dei cartelli segnalatori: non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza, non togliere o superare eventuali transenne che impediscano passaggi pericolosi causati da situazioni di emergenza.

Rischio incendi e divieto di fumo

Andranno poi regolamentati i comportamenti di prevenzione dal rischio fuoco, come il divieto di tenere liquidi infiammabili nei locali scolastici, di usare stufe a gas, fiamme libere, stufe a kerosene e bombolette spray contenenti sostanze infiammabili, nonché di esporre a superfici calde o in prossimità di fonti di calore sostanze infiammabili.

Va inoltre esplicitato l’obbligo di eliminare cartelloni e materiali presenti nei vari depositi, sgabuzzini, aule e non più utili all’attività scolastica.

La prevenzione incendi comprende anche le disposizioni relative al divieto di fumare in qualunque locale della scuola (ai sensi delle leggi vigenti in materia, in particolare dell’art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che fa divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico).

Si rammenta che, a norma del Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, il divieto è esteso anche all’uso di sigarette elettroniche.

In merito al divieto di fumo nei locali scolastici – che va reso noto anche all’utenza, comprendendo le famiglie degli alunni – si ricorda che l’applicazione della normativa (compresa la facoltà di elevare contravvenzioni a chi non rispetti il divieto di fumo) comporta responsabilità penale, da parte del Dirigente scolastico, in ordine alla salute dei lavoratori e alle condizioni degli ambienti di lavoro.

Rischio chimico

Riprendendo l’analisi delle azioni da elencare nella circolare relativa ai comportamenti da tenere da parte degli operatori scolastici, vanno esaminati i comportamenti di prevenzione dal rischio chimico (con riferimento, in particolare, ai collaboratori scolastici).

Il Dirigente scolastico, oltre a verificare l’acquisizione di tutte le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la pulizia, deve disporre (e verificare) la custodia sottochiave negli armadi in dotazione di sostanze e preparati pericolosi, l’utilizzo dei prodotti secondo le prescrizioni del produttore (evitando quindi miscele), la protezione delle mani e delle vie respiratorie con mezzi adatti quali guanti ed eventualmente mascherine in caso di utilizzo di candeggina, ammoniaca e sostanze acide.

Vanno contemplate, in questo ambito, anche specifiche situazioni che richiedono la tempestiva emanazione di puntuali disposizioni. Un esempio – tratto dall’esperienza diretta della scrivente – riguarda la presenza di vinilamianto accertata da tecnici nella pavimentazione delle aule (piastrelle e colla utilizzata): in questo caso, è necessario informare per iscritto il personale che, in caso di rottura di parti di pavimento, non si debbono rimuovere parti, ovvero utilizzare prodotti abrasivi.

Rischio elettrico

Un ultimo ambito da regolamentare riguarda infine quello dei comportamenti di prevenzione dal rischio elettrico.

Va sollecitato il controllo, prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica, in merito all’assenza di cavi, spine, prese di corrente, interruttori o altri particolari elettrici senza l’opportuna protezione.

Va rammentata al personale la necessità di seguire comuni norme:

  • non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate e in caso di pavimento bagnato;
  • evitare di fare collegamenti di fortuna;
  • garantire la chiusura delle apparecchiature in aula di informatica al termine delle attività;
  • per staccare uno strumento, azionare prima il suo interruttore e poi disinserire la spina;
  • disinserire le spine dalle prese afferrando l’involucro esterno e non il cavo;
  • non inserire mai le estremità di conduttori nudi negli alveoli delle prese;
  • non collegare tra loro più prese (le norme di sicurezza ammettono al massimo adattatori doppi – un solo adattatore per presa).

Va ricordato, inoltre, che l’uso di eventuali prolunghe e spine elettriche, del tipo conforme alle Norme CEI, va attuato solo in misura provvisionale e puramente occasionale e non deve comportare rischi al passaggio di persone, garantendo ogni rischio di taglio e schiacciamento del cavo elettrico stesso.

Infine, appare opportuno sottolineare che l’accesso nelle parti componenti del quadro elettrico – utilizzato per assicurare il regolare svolgimento delle attività – è delegato esclusivamente a personale autorizzato.

Attuazione del Piano di evacuazione

Un terzo importante documento che deve essere redatto è la circolare inerente le modalità d’attuazione Piano di evacuazione, a partire dalla norma concernente la predisposizione di un piano di evacuazione riferito all’ambiente scolastico (cioè il D.M. 218/1992 “Norme di prevenzione incendi negli edifici scolastici”).

La circolare in questione deve indicare una procedura operativa riguardante gli alunni, i docenti e i non docenti, rinviando a quanto specificato nel piano d’evacuazione dell’Istituto.

Vigilanza sugli alunni

Procedendo nell’elencazione delle azioni da intraprendere, va ricordata la necessità di predisporre una circolare riguardante la vigilanza sugli alunni. Tale documento è indispensabile – in caso di incidenti subiti dagli alunni durante l’orario delle lezioni – a tutelare il Dirigente scolastico rispetto alla cosiddetta culpa in organizzando.

Per approfondire quest’ultimo argomento, si suggerisce la lettura dell’interessante articolo di Alberto Torri: “Culpa in organizzando e culpa in vigilando” pubblicato sul num. 5 – Gennaio 2011 di Sinergie di scuola.

In tale articolo si legge testualmente: «I Capi di istituto, allo scopo di evitare possibili attribuzioni di responsabilità per eventuali danni patiti dagli allievi per carenze di misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori, impartiscono, di norma, disposizioni mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni».

Riprendendo le ultime parole della citazione, nella circolare va rammentato il fatto che il dovere di vigilanza spetta agli insegnanti di sezione, di classe, di sostegno, anche in presenza di altri adulti autorizzati, in via temporanea, a collaborare allo svolgimento di particolari attività didattiche.

Solo nel caso in cui gli insegnanti, per necessità inderogabili, debbano momentaneamente lasciare la classe, prima di allontanarsi possono affidare la stessa ad un altro insegnante o al collaboratore scolastico.

Le misure organizzative devono regolamentare la vigilanza degli alunni per l’intero periodo di permanenza degli alunni stessi nell’edificio, in ogni momento della vita scolastica (compreso il cambio dell’ora, l’intervallo, la refezione ecc.) e ogni attività programmata dagli Organi Collegiali (uscite didattiche, visite guidate, feste, attività sportive ecc.); le stesse devono essere accompagnate da quadri orari che riassumano la presenza nominativa dei soggetti preposti alla sorveglianza.

Sorveglianza dei locali

Di pari importanza rispetto alla circolare sulla vigilanza degli alunni è quella relativa alla sorveglianza dei locali, di competenza dei collaboratori scolastici, che vanno sollecitati a garantire la presenza nella postazione assegnata secondo i turni e gli spazi comuni assegnati.

Durante alcuni momenti di vita scolastica, la sorveglianza dovrà attuarsi in correlazione con la vigilanza sugli alunni da parte dei docenti (es. il collaboratore dovrà tenere sotto controllo la zona dei bagni al fine di evitare comportamenti scorretti (scritte sulle porte, fumo ecc.).

I collaboratori vanno sollecitati anche a controllare periodicamente i cortili e/o spazi esterni, per verificare la presenza di eventuali oggetti pericolosi, nonché a verificare l’assenza di ingombri sulle vie di fuga.

Al termine del servizio, i collaboratori in turno debbono infine assicurare che le luci e le fotocopiatrici siano spente, i rubinetti siano chiusi, le finestre e le porte esterne siano chiuse.

Il principale compito relativo alla sorveglianza è, in ogni caso, quello di impedire l’entrata all’interno dell’edificio scolastico di persone estranee o comunque non fornite di autorizzazione, tenendo conto del fatto che il pubblico può accedere all’area dove si trova l’Albo d’Istituto per prendere visione degli atti esposti o alla Segreteria durante gli orari di apertura degli uffici.

Disposizioni in merito alla presenza dei genitori nei plessi

Ad integrazione della circolare riguardante la sorveglianza dei locali scolastici da parte dei collaboratori, va emanato un ulteriore atto riportante precise disposizioni in merito alla presenza dei genitori nei plessi.

Ciò, anche in considerazione del gravoso compito, attribuito ai collaboratori scolastici, di evitare la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio e al termine delle attività scolastiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell’infanzia o singoli casi specifici (es. accesso dei genitori membri della commissione mensa, prevista dai Regolamenti degli Enti locali competenti).

Nel documento, che deve essere ampiamente diffuso tra le famiglie degli alunni, nonché reso pubblico sul sito dell’Istituzione scolastica, vanno regolamentate, ad esempio, le entrate posticipate e le uscite anticipate da parte degli alunni, le richieste da parte delle famiglie di colloquio urgente con un docente, la consegna di materiali scolastici o il ritiro degli stessi dopo il termine delle lezioni ecc.

Le famiglie degli alunni debbono inoltre essere informate del fatto che, al di fuori dell’orario scolastico, non è ammessa la presenza di bambini incustoditi all’interno della scuola (es. in occasione di assemblee e/o colloqui); i collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente tutti i casi di mancato rispetto di questa disposizione.

Anche per quanto riguarda lo stazionamento dei genitori degli alunni con questi ultimi nei giardini e cortili pertinenti ai vari plessi, va ricordato che lo stesso non è autorizzato, sempre per motivi di sicurezza e responsabilità in ordine ad eventuali danni o incidenti che potrebbero verificarsi.

Uso di parcheggi e giardini

Un’ulteriore circolare rivolta all’utenza e al personale deve regolamentare l’uso dei parcheggi e dei giardini pertinenti agli edifici scolastici.

Per quanto riguarda autoveicoli e motoveicoli, è necessario impartire disposizioni atte, ad esempio, a garantire che i mezzi in transito nelle aree interne di pertinenza della scuola procedano a passo d’uomo e con prudenza e che i parcheggi avvengano nel rispetto delle norme di sicurezza, evitando le aree prossime all’ingresso di ogni edificio per consentire l’accesso ai mezzi di servizio e di soccorso.

Uscita autonoma degli studenti da scuola

Nell’ambito della documentazione che il Dirigente scolastico è tenuto obbligatoriamente ad assicurare è compresa poi quella relativa all’annoso problema dell’uscita autonoma degli alunni da scuola che – a partire dalla Legge n. 172 del 6/12/2017 – consiste nella predisposizione di modelli con i quali «i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all’adempimento dell’obbligo di vigilanza».

Nel modello di autorizzazione va incluso anche l’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, che prevede anche in questo caso l’esonero dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza «nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche».

Protocolli contro il bullismo

In chiusura, un accenno alla questione dei cosiddetti “protocolli”.

Nel precedente articolo si è accennato a quello specifico per la prevenzione e l’intervento in caso di bullismo che deve indicare, tra l’altro, le modalità di segnalazione degli atti di bullismo alla dirigenza scolastica, come passo indispensabile anche in relazione ai profili disciplinari e talora anche penali che si ravvisino.

Vanno elencati tutti gli elementi che dovrebbero essere contenuti in ogni denuncia:

  • sede scolastica;
  • classe di frequenza;
  • ruolo e posizione di chi ha segnalato;
  • cognome e nome del personale responsabile al momento dei fatti;
  • breve descrizione dell’evento;
  • luogo, data (anno, mese e giorno) e, se possibile, orario (sulle 24 ore) in cui è avvenuto;
  • generalità (nome, cognome, età) dei responsabili e delle vittime;
  • altri soggetti coinvolti o intervenuti;
  • data della denuncia (anno, mese e giorno);
  • firma del/i docenti, del personale ATA o altri soggetti.

Prevenzione e trattamento
di particolari situazioni

Infine, quanto alle disposizioni specifiche relative alla salute, oltre a quanto già esaminato in materia di divieto di fumo, vanno considerate le evenienze legate alla prevenzione e trattamento di particolari situazioni (es. pediculosi, malattie infettive ecc.), nonché i protocolli di somministrazione dei farmaci e i protocolli in caso di particolari patologie (diabete, epilessia ecc.), che debbono essere oggetto di precise disposizioni, predisposte anche in collaborazione con i Servizi sanitari locali (AUSL).

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