Sinergie di Scuola

La tematica della sicurezza nell’ambito della scuola è un argomento costantemente attuale, in merito al quale il dibattito viene quasi quotidianamente tenuto vivo anche con il contributo di esperti e professionisti competenti.

Il presente articolo non ha quindi altra pretesa se non quella di “riordinare le idee”, sintetizzando (si spera in modo esaustivo) tutte le azioni che gli operatori scolastici sono tenuti a svolgere nei primi mesi di ciascun anno scolastico.

Ciò premesso, va senz’altro proposto un elenco degli adempimenti da assicurare in questa fase:

  1. Organigramma degli incarichi (personale interno ed esperti esterni);
  2. Programmazione delle azioni da intraprendere nel corso dell’anno scolastico;
  3. Formazione del personale;
  4. Rinnovo della documentazione relativa agli edifici scolastici;
  5. Gestione dell’informazione sulla sicurezza nel rapporto con soggetti esterni alla scuola;
  6. Disposizioni per la sicurezza del personale (docente e ATA);
  7. Disposizioni (generali) per la sicurezza degli alunni;
  8. Disposizioni (generali) rivolte alle famiglie degli alunni;
  9. Protocollo specifico per la prevenzione e l’intervento in caso di bullismo;
  10. Disposizioni specifiche relative alla salute:
  • divieto di fumo;
  • prevenzione e trattamento di particolari situazioni (es. pediculosi, malattie infettive ecc.);
  • protocolli di somministrazione dei farmaci;
  • protocolli in caso di particolari patologie (diabete, epilessia ecc.).

In questo articolo ci proponiamo di analizzare le prime cinque tematiche, iniziando da quella inerente l’Organigramma degli incarichi o “Sistema di Gestione della sicurezza sul lavoro interno all’Istituzione Scolastica”, che deve essere inserito obbligatoriamente nel Documento di Valutazione dei Rischi e relativo Piano di Prevenzione.

Organigramma degli incarichi

Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione

Si precisa innanzitutto che va controllata per tempo la vigenza del contratto con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), che – nella maggioranza dei casi – ha durata annuale senza tacito rinnovo.

In caso di accertamento della scadenza, dopo aver verificato l’assenza di personale dell’Istituzione scolastica fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali e disponibile a svolgere tale compito, dovrà essere predisposto un bando per l’affidamento dell’incarico.

Com’è ben noto, in primo luogo è necessario considerare l’opportunità delle cosiddette “collaborazioni plurime”, di cui agli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007, che prevedono per i docenti la possibilità di svolgere incarichi presso altre scuole statali.

In caso di impossibilità di portare a termine una collaborazione plurima, può essere stipulato un contratto di lavoro autonomo (o contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile) con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

Una volta definita la situazione del RSPP, il Dirigente scolastico deve valutare l’organizzazione delle altre figure da impegnare nella gestione della sicurezza nella scuola previste dal D.Lgs. 9/04/2008, n. 81.

Il Medico competente e la sorveglianza sanitaria

Per quanto concerne il medico competente, va segnalata la nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14822 del 9/10/2013 emessa dall’USR Lombardia (Direzione Generale Ufficio VIII – Servizio legale) che afferma quanto segue:

Ad una attenta lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, parrebbe che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. abbia affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). Giova rammentare, al riguardo, che l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.

La convinzione a lungo dominante nelle Istituzioni scolastiche della non obbligatorietà della nomina del medico competente non è coerente con la previsione di sanzioni amministrative e penali per la mancata nomina in questione.

Va quindi sempre individuata tale figura, che deve risultare in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del succitato D.Lgs. 81/2008; ad essa è riservato il compito di effettuare un sopralluogo sui luoghi di lavoro e, in base allo stesso, ad apportare il proprio contributo alla valutazione dei rischi presenti nell’Istituto scolastico, che possono essere di varia natura: chimico, biologico, movimentazione carichi, videoterminali, rumore, stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza).

Si sottolinea il fatto che la sorveglianza sanitaria in un Istituto scolastico riguarda anche situazioni connesse ai rischi lavorativi rispetto alle quali è il lavoratore stesso a richiedere una valutazione.

Mi sono trovata personalmente nella situazione contemplata dall’art. 41, comma 2, lettera c del D.Lgs. 81/2008, su iniziativa di un collaboratore scolastico non intenzionato a sottoporsi alla visita della Commissione Medica di Verifica per l’accertamento dell’idoneità a svolgere tutte le mansioni previste dal proprio profilo professionale. È infatti prevista la possibilità di «visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica». Sono del tutto evidenti le possibili conseguenze, in una situazione del genere, per la mancata nomina del medico competente.

Addetti antincendio, al primo soccorso e preposti

Sempre in tema di Organigramma per la sicurezza nella scuola, passando all’esame delle cosiddette “squadre d’emergenza” (addetti antincendio e al primo soccorso), si rammenta che, per quanto concerne il numero degli stessi, la normativa si limita ad osservare che lo stesso deve essere “adeguato“, lasciando la definizione di tale concetto al datore di lavoro (Dirigente scolastico). Quest’ultimo tuttavia, dovrebbe assumere come corretta interpretazione il fatto di poter garantire la presenza – in tutte le condizioni – dei componenti della squadra di emergenza.

Si precisa che l’Organigramma per la Sicurezza nella scuola non coincide con il Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP), che comporta la designazione delle varie figure da identificare tra i dipendenti in possesso dei titoli previsti dall’art. 32 D.Lgs. 81/2008.

Tale designazione – che rientra tra gli obblighi disciplinati dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 per il Datore di lavoro (nell’ambiente scolastico, il DS ai sensi dell’art. 2 della suddetta norma) – prevede come atto finale la formalizzazione per iscritto degli incarichi dopo che il Dirigente ha sottoposto le nomine da ufficializzare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In merito a quest’ultima figura, definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, va ricordato che al Datore di lavoro compete la sola comunicazione del nominativo all’INAIL, mentre l’individuazione della persona e la nomina (di durata triennale) spetta alla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) nel suo interno. In caso di esito negativo rispetto alla suddetta opzione, la figura va ricercata nell’ambito di tutti gli operatori scolastici assunti a tempo indeterminato presenti nell’Istituto. Nel frattempo il DS, in caso di necessità, può (deve?) ricorrere al RLS territoriale (RLST).

Quanto ai ruoli e compiti degli Addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP) e dei “preposti” (figure da individuare nell’ambito del sistema di prevenzione) possono sussistere alcuni dubbi interpretativi.

In particolare, nella maggior parte dei casi sono identificati i soli preposti anche se – in via teorica – l’intervento in caso di necessità andrebbe diviso in due fasi: l’ASPP avrebbe il compito di ricevere segnalazioni, valutare le situazioni e indicare al “preposto” (quasi sempre il Responsabile di plesso) la relativa soluzione di protezione e prevenzione.

La differenza sta nella maggiore competenza che dovrebbe essere posseduta dall’ASSP, per il quale sono previste anche mansioni connesse alla valutazione dei rischi nel plesso, alla definizione del Piano d’Emergenza ecc.

Secondo l’art. 37, comma 7 i preposti ricevono in ogni caso un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il preposto, inoltre, nella maggioranza delle Istituzioni scolastiche è identificato con il Responsabile di plesso, che può tuttavia non essere in possesso di titoli conseguenti a corsi specifici di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 195/2003.

Rammentiamo comunque che anche il conferimento, da parte del Dirigente, delle deleghe ai preposti prevede sempre che questi ultimi possiedano delle caratteristiche individuali che li rendano idonei al ruolo, come descritto nell’art. 2, comma 1, lett. e del D.Lgs. 81/2008 che così descrive il preposto: «il lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».

È appena il caso di evidenziare che la mancata individuazione dei preposti cui delegare la vigilanza nei vari plessi, oltre ad assumere il significato di assunzione dell’intera responsabilità di una costante vigilanza da parte del solo Dirigente scolastico, sarebbe sanzionabile come elemento di mancata organizzazione.

Le riunioni periodiche

In ogni caso, i referenti di plesso, anche se non nominati come ASPP, vengono sempre invitati a partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione indette ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

All’avvio di ogni anno scolastico deve infatti essere obbligatoriamente organizzato un incontro, nel corso del quale il suddetto art. 35 dispone che il Datore di lavoro sottoponga all’esame dei partecipanti i seguenti argomenti (citando testualmente):

  1. il Documento di Valutazione dei Rischi;
  2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La norma prevede altresì la possibile analisi dei seguenti aspetti:

  1. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  2. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nella mia esperienza personale la riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, oltre all’analisi del Documento di Valutazione dei Rischi, ha sempre avuto lo scopo di pianificare le prove di evacuazione e i programmi di formazione e informazione dei lavoratori.

Quest’ultima affermazione ci conduce alla trattazione dell’argomento successivo.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, oltre ad enunciare l’obbligo in capo al Datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, afferma che «I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico».

L’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21/12/2011 stabilisce per tutti i lavoratori l’obbligo di formazione sulla sicurezza, con modalità diverse sulla base di criteri specifici. Tali criteri individuano la scuola nella categoria delle imprese a rischio medio, per le quali sono previste 12 ore di formazione: 4 ore di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro + 8 ore di formazione specifica, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni.

La formazione del preposto deve invece integrare quella per i lavoratori con una formazione aggiuntiva della durata di 8 ore. I contenuti della formazione comprendono:

  1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  3. valutazione dei rischi;
  4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Anche gli incaricati di gestione dell‘emergenza (prevenzione incendi e lotta antincendio), nonché di primo soccorso devono, comunque, ricevere un‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Il Dirigente, una volta assolto l’obbligo di seguire, a propria volta, un percorso formativo specifico della durata di 16 ore organizzato su 4 moduli (giuridico-normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori), deve farsi parte diligente per monitorare, all’inizio di ciascun anno scolastico, la situazione dei docenti e del personale ATA (entrambi, anche a tempi indeterminato) rispetto agli obblighi di formazione in tema di sicurezza.

L’aggiornamento della documentazione

Un’altra azione fondamentale che il Dirigente deve portare avanti nel primo periodo di ciascun anno scolastico riguarda l’aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza degli edifici scolastici.

In concomitanza con l’aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (che verrà, di fatto, effettuato dal RSPP), il DS dovrà verificare la giacenza agli atti o meno dei seguenti documenti relativi a ciascun plesso (inviando all’Ente Locale competente una richiesta di invio di quelli mancanti):

  1. planimetrie dell’impianto elettrico con relative istruzione e informazioni;
  2. planimetrie dell’impianto antincendio con relative istruzione e informazioni;
  3. certificato di agibilità/abitabilità;
  4. certificato di Idoneità statica;
  5. dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici;
  6. denuncia impianto di terra e/o dispositivi contro scariche atmosferiche;
  7. conformità impianti tecnologici, istruzione e informazioni, libretti matricola;
  8. dichiarazione del periodo di costruzione dell’edificio;
  9. licenza d’uso per impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi);
  10. certificato di prevenzione incendi (C.P.I.);
  11. dichiarazione del Servizio Igiene Pubblica ASS col quale si attesta che l’immobile non presenta fattori di insalubrità sia interna che esterna;
  12. autorizzazione di abitabilità;
  13. autorizzazione sanitaria;
  14. registro dei controlli periodici degli impianti;
  15. dichiarazione di messa in opera degli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche;
  16. piano degli interventi previsti.

Inoltre, come prevede la normativa, per ciascun plesso deve essere fornito ai collaboratori scolastici un Registro delle verifiche periodiche del quale la legge prescrive la tenuta e la regolare compilazione.

Tale registro, composto di schede, ha lo scopo di registrare le operazioni periodiche di controllo e manutenzione dei presidi antincendio presenti negli edifici scolastici.

I controlli da effettuare sono indicati nelle schede che compongono detto registro (di cui si allega un modello).

Il registro va compilato e firmato secondo la periodicità riportata sulle singole schede illustranti le verifiche da effettuare e componenti detto registro.

Si ricorda la responsabilità prevista dalla legge a carico dei designati conseguente alla omessa o irregolare compilazione di detto registro.

Periodicamente (ogni 3 mesi) tutti i registri delle verifiche periodiche esistenti nei vari plessi devono essere portati in Segreteria per essere controllati dal DSGA, il quale deve informare tempestivamente il Dirigente scolastico delle eventuali omissioni e/o irregolarità riscontrate nella compilazione di detti registri.

Per quanto riguarda invece il registro degli infortuni, dal 23 dicembre 2015 non sussiste più l’obbligo della tenuta del registro stesso, pur permanendo l’obbligo, per il DS, di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi al personale.

La gestione dell’informazione

Il Dirigente scolastico deve infine organizzare l’informazione relativa alla gestione delle emergenze, da rendere disponibile ai visitatori esterni e al personale esterno alla scuola che deve svolgere in sicurezza un’attività diversa da quella educativo/didattica, amministrativa o di vigilanza (es. servizio merenda/macchinette, forniture materiali vari).

La questione relativa all’informazione riguarda indubbiamente anche i lavoratori scolastici, e deve essere realizzata attraverso attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Ci riserviamo di riprendere tale complesso argomento, toccando inoltre gli altri aspetti fondamentali ai fini di una corretta gestione delle politiche di sicurezza nelle Istituzioni scolastiche.

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