Sinergie di Scuola

In campo scolastico l’emergenza sanitaria che attraversa il nostro tempo ha riportato alla ribalta anche questioni storicamente non inquadrate o chiarite in modo definitivo.

Una fra tutte, quella relativa al ruolo del medico scolastico, di cui si sta delineando una possibile reintroduzione.

Tale figura fu istituita con D.P.R. 22/12/1967 n. 1518 (“Regolamento per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. n. 264 dell’11/12/1961, relativo ai servizi di medicina scolastica”).

Al tempo, si parlava di “vigilanza igienica e assistenza sanitaria” che si concretizzavano nei seguenti ambiti: la profilassi, la medicina preventiva, la già nominata vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e l’educazione igienico-sanitaria. Quest’ultima funzione (cioè quella educativa) si attuava in collaborazione con la scuola.

In realtà, si può affermare che tutta l’organizzazione e il funzionamento del servizio venivano realizzati sulla base di un’intesa tra i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale e gli ufficiali sanitari.

A loro volta, gli ufficiali sanitari erano coordinati a livello provinciale da un medico che si rapportava con il Provveditore agli Studi.

Il personale facente parte del servizio di medicina scolastica comprendeva uno o più medici scolastici (di cui uno responsabile dell’andamento del servizio), nonché personale sanitario ausiliario, come assistenti sanitarie “visitatrici”, infermiere professionali, vigilatrici di infanzia.

Queste operatrici avevano il compito di coadiuvare i medici scolastici provvedendo a predisporre l’occorrente per le visite mediche, ad assistere i medici durante la visita ed eseguire le indagini e le eventuali prescrizioni profilattiche da essi disposte, a compilare e aggiornare le cartelle sanitarie scolastiche, a segnalare gli inconvenienti igienici nell’ambito scolastico, a collaborare al mantenimento dei contatti con il personale insegnante, con le famiglie e con l’ufficio d’igiene, a coadiuvare nell’attività di educazione sanitaria svolta dai medici e dal corpo insegnante.

Gli Enti locali, infine – nell’ambito delle rispettive competenze in materia di edilizia scolastica – avevano anche il compito di individuare e attrezzare i locali idonei per il servizio in questione.

Ai sensi dell’art. 11, lett. c del D.P.R. 11/02/1961, n. 264, al servizio medico scolastico erano assegnate anche le azioni che, nell’attuale scuola dell’inclusione, sono svolte dalle équipes socio-medico-psicopedagogiche che operano in linea con le disposizioni della Legge 104/1992.

In altre parole, la vigilanza dell’ufficiale sanitario si estendeva anche agli allora esistenti Istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell’apparato respiratorio, da malattie dell’apparato cardiovascolare, nonché ad ogni altra scuola o istituto speciale (teniamo presente che, in quel periodo storico, esistevano ancora le cosiddette “classi differenziali”).

Le norme sin qui richiamate non sono mai state, di fatto, abrogate, in quanto la Legge 23/12/1978, n. 833 (che ha sancito l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) all’art. 14 si è limitata ad attribuire alle Unità Sanitarie Locali le funzioni in materia di prevenzione tra le quali rientra il servizio di medicina scolastica. Tuttavia, le stesse ASL (oggi Aziende Sanitarie Universitarie Integrate) hanno successivamente disattivato il servizio in questione.

Si ritenne, infatti, che il pediatra di libera scelta dovesse assorbire tutte le funzioni sopra descritte. Questa posizione è ancora oggi condivisa da alcuni Ordini dei medici (vedi quello presente nella città di Roma), i quali ritengono che un eventuale ripristino della figura del “medico scolastico” possa essere utile a condizione che non si sovrapponga a quella del pediatra, che intrattiene con il minore un rapporto individuale insostituibile in tutte le questioni relative alla tutela della sua salute.

Quale potrebbe essere, allora, la funzione del medico scolastico al momento attuale?

La figura del medico competente a scuola

Per il momento, in attesa di ulteriori evoluzioni della questione, si potrebbe fare riferimento ad un’altra figura istituita con D.Lgs. 626/1994 (art. 17): quella del medico competente, anche se – a differenza del medico scolastico – l’intervento dello stesso è stato sempre prevalentemente legato alla tutela del personale (e pur se gli studenti sono, almeno in alcune circostanze, equiparati ai lavoratori).

All’inizio, nel contesto scolastico furono considerati esclusivamente pochi accertamenti sanitari indicati all’art. 16 del medesimo testo normativo. In più di una sede si sostenne addirittura la tesi che non fosse necessaria la nomina del medico competente in assenza, nelle scuole, di rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.

È appena il caso di sottolineare quanto sia, al contrario, vasta (anche in condizioni normali) la gamma dei potenziali rischi a carico di collaboratori scolastici, personale di segreteria, insegnanti (soprattutto di sostegno o impiegati in attività tecnico pratiche), assistenti di laboratorio, studenti: rischio chimico, rischio biologico, rischio legato alla movimentazione di carichi, rischio concomitante con l’uso di videoterminali, rischio di esposizione al rumore, rischio di stress lavoro-correlato, rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza ecc.

Gradualmente, tuttavia, si è presa coscienza dell’importanza del medico competente, il cui intervento non può limitarsi al compito di procedere alle “visite obbligatorie” previste in specifiche situazioni nell’interesse del lavoratore, ma deve assumere la veste di consulente del datore di lavoro/dirigente in materia sanitaria.

Il medico competente ha, quindi, il compito preliminare di verificare quali siano i potenziali rischi presenti nell’Istituzione scolastica, in base ai quali attuare interventi a garanzia di tutela della salute dei lavoratori.

Questa consapevolezza fu raggiunta anche a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) che, fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, evidenziava quello di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Giova a questo punto richiamare una circolare dell’USR Lombardia (D.D. 24/01/2014) che fornisce alcuni chiarimenti circa la figura del medico competente e la sua nomina nel mondo della scuola. Nel documento si evidenzia la necessità di riesaminare le disposizioni in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro, ai sensi del già citato D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Un’attenta analisi della normativa fa emergere la duplice funzione del medico competente: quella «di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione», e quella «finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi»; nel DVR deve comparire il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.

Si ricorda ancora che, ad oggi, sono previste severe sanzioni – sia penali che amministrative – per la mancata nomina del medico competente ove ciò sia necessario.

Il medico competente ai tempi del Covid

Torniamo, a questo punto, a considerare la situazione attuale.

Rispetto alla necessità di supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, il MIUR, con nota n. 23072 del 30/09/2020, nel disporre l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico per l’a.s. 2020/2021, ha previsto l’assegnazione di 1.600 euro che può essere destinata (oltre che all’assistenza psicologica, di cui parleremo a breve) a servizi di assistenza medico-specialistica, ribadendo l’importanza, nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, del medico competente nelle Istituzioni scolastiche «sia, in generale, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, sia ai fini di una massima tutela dei lavoratori fragili».

Oltre a sottolineare l’importanza della collaborazione del medico competente nella formulazione, adozione e gestione dei Protocolli sanitari, l’Istituto Superiore di Sanità ha messo inoltre a disposizione sulla piattaforma EDUISS due corsi gratuiti, di cui uno riservato ai professionisti sanitari (personale dei Dipartimenti di Prevenzione incaricato di svolgere la funzione di referente Covid-19 per l’ambito scolastico, Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, componenti delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale) che desiderano essere formati sulle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, considerato il loro ruolo strategico nei percorsi diagnostico-assistenziali.

Lo psicologo scolastico

Sempre in relazione alla situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, è stata ipotizzata (come s’è detto) l’istituzione di un’attività di “Assistenza psicologica” allo scopo – come afferma testualmente la sopraccitata nota 23072/2020 – «di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico».

Il Ministero dell’Istruzione, oltre a considerare le difficoltà che possono essere insorte nel personale scolastico, negli studenti e nelle loro famiglie in relazione alla pandemia, intende predisporre un servizio che comprenda, in generale, la prevenzione e l’intervento su casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, disagio sociale; e ad avviare, inoltre, azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività.

Come appare evidente, anche il ruolo di quello che potremmo definire lo psicologo scolastico (analogamente a quanto rilevato per il medico competente), non costituisce una novità assoluta, in quanto è già ampiamente diffusa l’istituzione di “sportelli di ascolto” rivolti agli studenti, ai genitori e ai docenti che risultano in linea con il Protocollo d’intesa per la promozione della cultura della salute e del benessere nell’ambiente scolastico sottoscritto il 18/11/2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

A tale proposito, la già citata nota 23072/2020 precisa: «Qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione e il potenziamento dei servizi medesimi oppure tale risorsa, assegnata con la presente circolare, per il periodo ottobre – dicembre 2020, potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica».

La successiva nota del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per le risorse umane e finanziarie e strumentali n. 1746 del 26/10/2020 (“Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”) fornisce ulteriori indicazioni in relazione a quanto disposto all’art. 2.2 del Protocollo.

Oltre alle caratteristiche specifiche individuate dall’Istituzione scolastica, le condizioni di partecipazione alle selezioni promosse dalle Istituzioni scolastiche sono le seguenti:

  1. tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
  2. impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle Istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

I criteri suddetti comportano spesso la necessità di ricognizione di un professionista esterno per lo svolgimento dell’incarico in questione. Incarico che, in questo periodo, potrebbe svolgersi, ad esempio, secondo le seguenti modalità:

Per gli studenti:
  • colloqui individuali (anche a distanza) previa richiesta volontaria del minore e autorizzazione scritta di entrambi genitori;
  • laboratori di classe (anche a distanza).
Per i docenti, i genitori, il personale della scuola:
  • colloqui individuali (su richiesta scritta);
  • colloqui di gruppo (es. Consiglio di classe) finalizzati alla soluzione di problematiche relative:
    • all’apprendimento e ai comportamenti degli alunni;
    • alla gestione della classe (anche in DaD);
    • all’espressione e al riconoscimento delle emozioni;
  • iniziative di formazione: percorsi e iniziative di sensibilizzazione e prevenzione della dispersione scolastica.

Quanto all’atteggiamento che lo psicologo è chiamato a tenere in ambito scolastico, sembra opportuno sottolineare l’importanza che ogni azione intrapresa si inquadri in un contesto di condivisione di obiettivi educativi trasversali propri del percorso formativo promosso dalla scuola.

L’intervento dell’esperto deve quindi rivolgersi alla dimensione relazionale e promuovere la collaborazione, la solidarietà, il rispetto dell’altro, il riconoscimento e l’accettazione delle differenze, oltre a rivolgersi all’individuo promuovendo la conoscenza di sé e l’autostima. In quest’ultimo ambito, una delle funzioni di maggiore importanza riguarda l’orientamento, cioè la presa di coscienza (da parte dei ragazzi e successivamente delle loro famiglie) delle potenzialità da sviluppare in vista della costruzione di un progetto di vita.

Solo riuscendo a diventare parte della comunità scolastica lo psicologo stesso non sarà percepito come “corpo estraneo” del quale, a volte, addirittura diffidare perché confinato in uno spazio che potrebbe essere associato ad una percezione di negatività.

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