Sinergie di Scuola

La caratteristica fondamentale che rende la pandemia scarsamente assicurabile è l’assenza di indipendenza dei rischi da assicurare: il manifestarsi dell’evento dannoso su un assicurato non solo non è indipendente dal manifestarsi su un altro assicurato, ma è anzi strettamente connesso a questo in modo geometrico.

La pandemia, in buona sostanza, è assicurabile più o meno quanto l’impatto contro la terra di un gigantesco asteroide: non c’è la possibilità, caratteristica questa del contratto assicurativo, di ripartire il rischio tra una serie di assicurati, la stragrande maggioranza dei quali resterà indenne. La proporzione tra assicurati che resterebbero indenni e assicurati che potrebbero venire colpiti dall’evento dannoso (asteroide o pandemia) non permette alcuna ripartizione assicurativa del rischio.

Dati questi presupposti, la Dirigenza scolastica dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle misure di prevenzione e protezione del contagio indicate dalle autorità sanitarie per allontanare e circoscrivere il rischio. Ma il proliferare di proposte assicurative che in questo ultimo periodo stanno inondando il mercato scolastico – e che promettono soluzioni facili e a buon prezzo – potrebbero indurre i DS e Direttori SGA a scegliere vie alternative fuorvianti e inefficaci.

Quali coperture Covid servirebbero? Per la scuola sarebbe utile una vera copertura Covid? In alternativa, sarebbero sufficienti le coperture attualmente disponibili?

Non vi sono dubbi sul fatto che alla scuola servirebbe due cose:

  1. equiparazione all’infortunio del contagio da Covid-19 in aderenza a quanto previsto dall’INAIL;
  2. comprendere la copertura dei danni procurati da Covid-19 nelle polizze RCO e RCT.

Il mercato non è in grado in questo momento di offrire l’equiparazione del contagio all’infortunio per evidenti limiti assuntivi e per il diverso ruolo che le assicurazioni private rivestono, non avendo obblighi e non dovendo assolvere alla differente funzione sociale di un Ente di previdenza pubblica.

È per questo che ad oggi il mercato può offrire solo palliativi nella forma di piccole diarie e di limitate somme forfettarie pari circa all’1% dei danni che sarebbe realmente necessario garantire (vedi tabella).

Le coperture Covid-19 realmente necessarie

In concreto, per la copertura infortuni da Covid-19 sarebbe sufficiente l’estensione delle identiche garanzie oggi esistenti per i consueti infortuni scolastici: sono da considerare gli stessi massimali individuali, ma con un massimale catastrofale pari al totale dell’esposizione individuale moltiplicato per il numero degli alunni. Se infatti non è ipotizzabile che 100 o 1.000 alunni possano subire un infortunio tutti insieme, è purtroppo possibile, anzi anche probabile, che risultino contagiati gruppi di studenti tendenzialmente ampi.

L’esposizione totale infortuni per alunno, cioè la somma dei massimali delle varie voci di una polizza scolastica tipo, è:

  • Morte: € 270.000,00
  • Invalidità Permanente: € 500.000,00
  • Spese mediche: € 100.000,00
  • Risarcimento forfettario: € 1.000,00
  • Ricovero: € 54.750,00
  • Gesso: € 1.500,00
  • Accompagnamento: € 2.000,00
  • Spese per lezioni private di recupero: € 3.300,00
  • Garanzia annullamento viaggi: € 1.500,00
  • Rientro anticipato: € 3.500,00
  • Familiare accanto: € 3.500,00
  • Perdita dell’anno scolastico: € 20.000,00

Essendo il totale approssimativo di € 900.000, i massimali catastrofali, di conseguenza, sono semplicemente impossibili da garantire.

Per la responsabilità civile dovrebbe essere attivata sia la piena copertura di Responsabilità Civile Verso Terzi, sia, e soprattutto, la Responsabilità Civile Operatori: infatti, la polizza RCT di un’azienda o Ente pubblico comprende sempre una sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori). La RCO tiene indenne il datore di lavoro di quanto sia tenuto a pagare per la responsabilità verso il dipendente per:

  • le conseguenze di un infortunio sul lavoro, per la parte non coperta dall’INAIL;
  • l’eventuale rivalsa dell’INAIL per un sinistro pagato dallo stesso Istituto e per il quale il datore di lavoro non abbia applicato la normativa di prevenzione.

Avendo l’INAIL equiparato il Covid-19 ad un infortunio, qualora la sezione RCO non presenti una specifica esclusione per il Covid-19, la polizza copre (o, meglio, dovrebbe coprire) la responsabilità da Covid-19 per la parte eventualmente non coperta dall’INAIL e per l’eventuale rivalsa INAIL nel caso in cui la scuola non avesse applicato correttamente normativa, protocolli sanitari e misure organizzative.

“Dovrebbe coprire”: il condizionale è d’obbligo, vista la mancanza, per il momento, di precisi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, dovuta ad una certa fragilità intrinseca della normativa d’emergenza.

Conditio sine qua non sono poi l’estensione delle coperture dei consueti infortuni scolastici alle attività di Didattica Digitale Integrata e smart-working, estensioni offerte da tutte compagnie operanti nel settore scolastico e che sono da considerare già presenti in tutti i contratti in corso sin dall’inizio della pandemia.

Infatti, poiché tutti i contratti pre-Covid prevedevano la copertura di tutte le attività deliberate e autorizzate, di conseguenza anche DDI e lavoro agile sono da considerare automaticamente attività scolastiche coperte. E le denunce dei sinistri avvenuti a casa durante la chiusura sarebbero da considerare valide, anche se inoltrate alle Compagnie solo al momento del rientro a scuola.

Quali coperture può offrire il mercato

L’unico aspetto positivo è che tutti i contratti in corso non contengono esclusioni specifiche per la copertura RCO, Responsabilità Civile Operatori, sia diretta sia a seguito di rivalsa INAIL. E ancor più, nessuna Compagnia ha inserito limitazioni o esclusioni specifiche per la RCO ai tempi del Covid-19, sia per la particolare legislazione emanata per la l’emergenza pandemica che limita i casi dell’RCO, sia per un lodevole senso di responsabilità sociale.

Pertanto, al netto delle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali e al netto di eventuali correzioni legislative, tutte le coperture scolastiche, vecchie e nuove, contengono la copertura della Responsabilità Civile Operatori.

Peraltro, la copertura RCO èstata presentata e venduta commercialmente come estensione Covid-19 tout court. Certamente si tratta di una copertura molto importante, che da sola potrebbe giustificare ogni sforzo per mantenere in piedi i contratti esistenti, ma non è assolutamente corretto presentarla come estensione Covid-19.

Per quanto concerne poi gli infortuni è necessario accantonare interpretazioni azzardate circa l’equiparabilità dei consueti infortuni scolastici a quelli Covid-19. Infatti se per i contratti stipulati prima della pandemia ci sarebbe comunque un minimo margine d’interpretazione, per quelli stipulati dopo l’aprile 2020 (o mantenuti in corso dopo tale data) non ci può essere dubbio: qualora il Set Informativo (il vero contratto assicurativo a norma del Regolamento IVASS 41/2018, e Direttiva IID 2016) non riporti nessuna precisazione in proposito, non c’è nessuna equiparazione, qualsiasi affermazione venga scritta nelle comunicazioni commerciali.

Non c’è, perché non ci può essere, nessuna equiparazione dei consueti infortuni scolastici all’infortunio Covid-19, in considerazione che non è possibile assicurare la pandemia. Il mercato ha però cominciato a offrire piccole, piccolissime, marginali coperture, sia nella forma di opzioni a pagamento (forma corretta), sia nella finta forma gratuita (scorretta, perché i costi vengono coperti da forti tagli alle coperture normali).

Valutare le coperture offerte dal punto di vista dell’Istituto

L’istituto scolastico e in particolare il legale rappresentante è responsabile dei contratti che stipula con i fondi richiesti alle famiglie, per cui, richiedere fondi per la Copertura Covid-19 e poi stipulare un contratto con garanzie del tutto marginali espone la scuola, e in particolare il Dirigente scolastico, al rischio di dover rispondere della differenza tra le aspettative delle famiglie e il contenuto della copertura.

Tra i vari documenti da firmare all’atto della stipula di un contratto assicurativo ce n’è uno, in particolare, che dà atto che il contratto è adeguato. In altre parole, nel caso dei contratti scolastici che sono dei contratti “per conto” – cioè sottoscritti per conto delle famiglie – il Dirigente scolastico certifica agli assicurati, cioè alle famiglie, che il contratto è adeguato, aspetto non veritiero nel caso delle marginali offerte proposte per il Covid-19.

Come valutare un’opzione integrativa per il Covid-19? Sicuramente sui piani della sostanza e della forma.

Innanzitutto è necessario leggere il Set Informativo, redatto a norma del Regolamento IVASS 41/2018 e della Direttiva IID 2016, le cui clausole sono parte del contratto da firmare. Il Set Informativo deve, pertanto, richiamare e descrivere in modo diretto il contagio da Covid-19 e deve contenere le coperture, reclamizzate nei documenti commerciali, in modo esplicito perché possano essere ritenute valide e applicabili.

È imprescindibile quindi distinguere tra le dichiarazioni commerciali, prive di valore contrattuale, e il contenuto del contratto da firmare.

Le forzate equiparazioni e interpretazioni “per analogia” che spesso si leggono tra le varie coperture esistenti sono subdole proposte di marketing: si trovano solo nei documenti commerciali, mentre nei Set Informativi, regolamentati dalla legge, e nei Contratti da sottoscrivere non se ne trova traccia.

Oltre agli aspetti sostanziali da valutare, c’è poi anche un aspetto formale, in quanto per le PP.AA. vige il divieto di stipula di contratti aleatori. Vero è che la giurisprudenza e la dottrina hanno rimosso dal novero di tale divieto i contratti assicurativi, a patto però che questi rispettino determinate caratteristiche: fino a quando la curva del contagio resterà aleatoria, il contratto che risarcisca la piccola diaria da ricovero a causa Covid-19 potrebbe non avere le caratteristiche necessarie per essere escluso dal divieto.

Il problema del divieto di stipula dei contratti aleatori va considerato anche dal punto di vista del raggiungimento delle quote richieste alle famiglie. Infatti, poiché le Compagnie accettano solo la sottoscrizione da parte di tutti gli alunni, nel caso in cui le famiglie non aderissero, in tutto o in parte, la scuola si troverebbe a dover versare comunque il premio pattuito attingendo al proprio bilancio. E ciò, oltre a considerazioni sui costi/benefici che i Revisori potrebbero non valutare congrui, potrebbe sollevare l’ipotesi di danno erariale.

Valutare le coperture offerte dal punto di vista delle famiglie

Ad oggi le polizze proposte dalle Compagnie assicuratrici coprono solo se vi aderisce la totalità degli studenti.

Poter stipulare una polizza collettiva piuttosto che una individuale è un grande vantaggio in caso di polizza infortuni, ma può non esserlo per una polizza contagio. Mettere insieme l’assicurazione infortuni di mille alunni è conveniente perché, se si assicurassero individualmente, le famiglie tenderebbero ad assicurare solo quelli più esuberanti o “difficili”, quelli cioè più rischiosi: è il fenomeno conosciuto come “selezione avversa”, temutissimo dalle Compagnie assicurative. Per le Compagnie assicurare contro gli infortuni grandi insiemi di persone comporta un rischio più basso, perché si ha già una ripartizione del rischio. Al contrario, nell’assicurazione contro il contagio, il rischio non si divide ma si moltiplica.

L’indipendenza del rischio infortuni (è altamente improbabile che 1.000 alunni inciampino contemporaneamente sulle scale) è esattamente speculare alla dipendenza del rischio contagio, la possibilità che molti o anche tutti gli alunni siano coinvolti contemporaneamente. L’evento infortunio non si autopropaga: il fatto che un alunno urti lo stipite della porta non influisce in alcun modo sulla possibilità che gli altri alunni subiscano lo stesso infortunio; l’evento Covid-19 invece si diffonde e se un alunno è positivo può rendere positivi anche gli altri.

Nelle polizze contagio non vi è un vantaggio statistico nell’assicurare un grande gruppo piuttosto che una persona, mentre al contrario ci sono anche numerosi svantaggi e dubbi:

  • una polizza contagio stipulata dalla scuola copre solo il contagio avvenuto a scuola?
  • come si dimostra che il contagio sia avvenuto a scuola?
  • la denuncia può essere fatta solo dal contraente, cioè può essere fatta solo dal Dirigente scolastico?

Nel momento in cui la scuola effettua la denuncia del sinistro in pratica certifica la propria responsabilità nell’avere facilitato o non aver controllato la diffusione del Covid-19, non rispettando le norme, i protocolli sanitari e le necessarie misure organizzative. Siamo sicuri che il Ministero dell’Istruzione condivida una tale procedura?

I punti interrogativi sono effettivamente molti.

È veramente utile e opportuno costringere tutte le famiglie a stipulare la polizza collettiva per il Covid-19?

E cosa accade se non vi aderiscono tutti gli studenti? Non sarebbe meglio che per il Covid ognuno decidesse secondo le proprie necessità e valutazioni?

Qualora una famiglia ritenesse utile avere una piccola diaria in caso di ricovero per Covid-19, sarebbe più conveniente stipulare una polizza a livello familiare. Una polizza familiare erogherebbe la piccola diaria senza dover dimostrare che il contagio è avvenuto a scuola. Peraltro, se si risulta positivi a scuola/lavoro, la domanda spontanea è: abbiamo subito un contagio o siamo stati portatori di contagio?

Tutto quanto sopra vale per l’attuale situazione d’emergenza, poiché in futuro, quando il Covid-19 non sarà più una pandemia e ci saranno cure adeguate e vaccini, anch’esso sarà gradualmente inserito nella sezione malattie contagiabili a scuola a fianco di HIV, poliomielite, epatite e meningite.

Al momento la Dirigenza scolastica dovrebbe concentrare l’attenzione sui contratti principali Infortuni e Responsabilità Civile della scuola che devono comprendere le necessarie estensioni di copertura agli ambiti della didattica a distanza e dello smart working. Si conferma poi, anche in tempi di pandemia, la necessità di verificare l’efficacia delle altre garanzie standard, che continuano ad essere fondamentali per intercettare e ridurre il contenzioso tra Amministrazione scolastica e famiglie.

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