Sinergie di Scuola

La legge sulla Buona Scuola tra le altre cose ha portato in dote anche novità per quanto riguarda la ricostruzione di carriera per i docenti che hanno avuto la conferma in ruolo (requisito indispensabile per poter presentare domanda).

Ai sensi dell’art. 1, comma 209 della Legge 107/2015 l’istanza, prodotta su apposita modulistica, dovrà essere presentata alla scuola di servizio dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno.

La ricostruzione della carriera consente, a quanti possono far valere un servizio pre-ruolo pari o superiore ai 180 giorni per anno scolastico, di ottenere l’inquadramento all’interno delle fasce retributive previste.

Questi i gradoni di anzianità rimodulati dal CCNL Scuola 4/08/2011 e relative retribuzioni tabellari (tabella 1).

Tuttavia i gradoni di anzianità di cui sopra si applicano a tutti i docenti in servizio a far data dal 1° settembre 2011 e che quindi hanno superato l’anno di prova e formazione al 31 agosto 2012.

Per quelli assunti negli anni precedenti la tabella si differenzia leggermente nella parte iniziale della carriera (tabella 2). Infatti per costoro i gradoni di anzianità risultano essere i seguenti, come da CCNL 23/01/2009 tabella B.

Per non essere considerata intempestiva, la domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata solo una volta superato l’anno di prova e formazione e comunque non prima del 1° settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo e fino al 31 dicembre di ogni anno.

L’art. 1 comma 209 della Legge n. 107/2015 prescrive inoltre che le ricostruzioni di carriera siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per permettere alla Ragioneria Territoriale dello Stato di poter applicare il decreto sulle competenze mensili una volta esperiti tutti i controlli ad essa demandati dalla legge.

Nella domanda di ricostruzione della carriera indirizzata al Dirigente scolastico si devono dichiarare tutti i servizi valutabili (si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000) e quindi non allegare i certificati di servizio, questo perché a decorrere dal 1° gennaio 2012 non possono più essere rilasciati dalle scuole per effetto di quanto stabilito dall’art. 15 della Legge 183/2011.

Servizi valutabili e non valutabili

Tra i primi rientrano tutti i servizi di insegnamento svolto nelle scuole statali aventi durata minima di 180 giorni, seppur prestati in maniera discontinua, e con il possesso del relativo titolo di studio ove previsto. Il servizio di insegnamento prestato con decorrenza dal 1° febbraio e fino agli scrutini finali oppure al termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia, vale come anno intero quindi valutabile ai fini della carriera.

Ad oggi non è valutabile ai fini della carriera l’anno 2013, mentre sono stati recuperati a tal fine gli anni 2010, 2011 e 2012.

È valutabile il servizio di leva o civile se in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente, mentre quello svolto precedentemente a tale data è valutabile solo se coperto da nomina.

Non sono riconoscibili i servizi prestati nelle scuola paritarie, private o legalmente riconosciute.

Sono invece valutabili i servizi svolti nelle Autonomie Locali nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che pre-ruolo) e primaria (solo di ruolo), ma soltanto se si è acquisito lo status di docente a tempo indeterminato nella scuola primaria e dell’infanzia. Sono inoltre valutabili i servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate (denominazione abrogata con D.L. 250/2005, convertito nella Legge 27/2006), così come è valutabile il servizio prestato nelle Università come professore incaricato e assistente straordinario, docente ordinario, assistente ordinario, ricercatore, associato, contrattista in costanza di rapporto di servizio non di ruolo, lettore presso Università Straniera con nomina del Ministero Affari Esteri.

Per una più esatta comprensione sulla valutazione dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera si riporta la tabella 3.

Altre valutazioni ai fini della ricostruzione di carriera

  • Benefici ex Legge 336/1970 art. 1 a favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie assimilate, ex deportati o ex perseguitati, sia politici che razziali: è riconosciuta agli effetti giuridici sin dalla decorrenza della nomina un’anzianità pari ad anni due o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo trascorso in prigionia, in internamento o per ricovero in luoghi di cura. Tale beneficio viene attribuito una sola volta della carriera e, pertanto, qualora ne abbia beneficiato in un ruolo, in caso di successivo passaggio, non può beneficiarne in un altro. Tale beneficio, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della Legge 498/1992, viene poi riassorbito con la normale progressione economica o di carriera.
  • Servizio prestato all’estero: il servizio di ruolo prestato all’estero, con nomina conferita da parte del Ministero degli affari esteri, è supervalutabile ai sensi del R.D. 740/1940. Va calcolato per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo ai soli fini degli aumenti periodici dello stipendio. Il beneficio in questione è accordato su richiesta dell’interessato e viene riassorbito al conseguimento della classe successiva. Con i contratti collettivi nazionali che hanno impostato un sistema retributivo di gradoni, la supervalutazione si concretizza in una corrispondente riduzione della permanenza nel gradone stesso e viene, pertanto, persa in occasione del passaggio al gradone successivo, per effetto della maturazione dell’anzianità giuridica. La supervalutazione in questione, che attualmente viene attribuita ai soli fini economici, è oggi oggetto di un contenzioso che la vede riconosciuta anche in occasione di successivi passaggi di gradone.
  • Servizio prestato in paesi in via di sviluppo: prevista dall’art. 23, comma 2, della Legge 49/1987, la supervalutazione è attribuita nella misura di un mese di anzianità ai soli fini economici ogni trimestre effettivamente prestato all’estero. Con il sistema dei nuovi gradoni si riduce in una minore permanenza negli stessi.
  • Servizio prestato in sedi di montagna: beneficio previsto dalla Legge 90/1957, art. 3, agli insegnanti di scuola primaria che hanno prestato servizio ininterrotto per almeno un triennio nello stesso comune, è attribuito nella misura di un anno ai fini giuridici ed economici, che nei casi di passaggio va, comunque, conservato.

Differenze retributive

Le tabelle 4 e 5 ci aiutano invece a comprendere le differenze retributive esistenti tra i vari ordini di scuola (docenti scuola infanzia/primaria, secondaria primo grado e secondaria secondo grado) a livello di stipendio tabellare, mentre non ci sono differenze sulla Retribuzione Professionale Docenti.

Allo stipendio si aggiunge, per 12 mensilità, la Retribuzione professionale docente (RPD) anch’essa legata all’anzianità maturata.

Come avviene il calcolo

Con la ricostruzione di carriera avviene una sistemazione ai fini retributivi di tutto il servizio prestato (di ruolo e non di ruolo). Tuttavia non è un procedimento sempre lineare per tutti: infatti, lo sviluppo della stessa dipende da una serie di molteplici situazioni. Innanzitutto gli anni di servizio pre-ruolo da valutarsi.

Se superiori a quattro, gli anni di pre-ruolo vengono così valutati: i primi quattro per intero, i restanti per 2/3. La parte mancante dell’anno viene accantonata e recuperata al compimento del 16° anno di servizio per i docenti della scuola secondaria di I e II grado, del 18° anno di servizio per i docenti di scuola primaria e dell’infanzia e del 20° anno per il personale ATA.

La normativa vigente prevede la ricostruzione della carriera solo per i docenti di ruolo, ed esclude tutti quanti sono incaricati, eccezion fatta per i docenti di religione stabilizzati (per i quali è previsto anche il riconoscimento degli aumenti biennali di stipendio). Tuttavia, c’è da dire che molti giudici del lavoro si stanno esprimendo in maniera diversa, optando per il riconoscimento del servizio pre-ruolo anche ai docenti incaricati.

Al momento il docente incaricato può ottenere la ricostruzione della carriera solo rivolgendosi al giudice, in attesa ovviamente che la faccenda sia normata.

Interruzione e ritardi
nella progressione di carriera

La carriera del personale della scuola subisce delle interruzioni quando il dipendente effettua una delle seguenti assenze:

  • aspettativa per motivi di famiglia;
  • aspettativa per motivi di studio e ricerca;
  • apettativa per ricongiungimento del coniuge all’estero (Legge n. 26/1980 e n. 333/1985);
  • aspettativa non retribuita (anno sabbatico) (Legge n. 448 del 23/12/1998, art. 26, comma 14);
  • aspettativa recupero tossicodipendenze (Legge del 26/06/1990, n. 124);
  • assenza ingiustificata;
  • congedo per particolari patologie dei familiari (art. 4, Legge n. 53/2000);
  • congedo per la formazione (art. 5, Legge n. 53/2000);
  • esoneri dipendenti pubblici con contratti presso università (art. 25, D.P.R. n. 382/1980);
  • proroga eccezionale dell’aspettativa (artt. 450 e 563, D.Lgs. 297/1994);
  • ulteriore assenza per malattia (art. 23, commi 2 e 3, CCNL 4/08/1995);
  • qualsiasi sospensione cautelare dalla qualifica, dal lavoro e dalla retribuzione.

La carriera può anche avere dei ritardi rispetto alla normale progressione. I casi di ritardo sono quelli espressamente previsti dall’art. 27, comma 3, CCNL 4/08/1995, che testualmente recita:

Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i Capi d’istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per i capi d’istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.

Per far sì che i periodi di assenza che interrompono la progressione della carriera siano presi in considerazione al momento dell’emissione del provvedimento di ricostruzione, è necessario che vengano inseriti al SIDI in posizioni di stato, indicando la tipologia d’assenza che interessa e la durata della stessa. Il provvedimento, o meglio il decreto di concessione dell’assenza in questione, andrà allegato alla ricostruzione di carriera che sarà inviata alla Ragioneria dello Stato per la registrazione e dovrà essere completo degli estremi di registrazione degli organi di controllo ovvero munito di lettera di trasmissione alla Ragioneria, per la registrazione contestuale al provvedimento della carriera.

Ritardi nella progressione della carriera possono derivare anche da provvedimenti disciplinari o cautelari, quali sospensioni, riduzioni dello stipendio, sospensioni dalla qualifica, ecc. Peraltro è da segnalare, al riguardo, che le procedure informatizzate della carriera non sono state mai implementate con una funzione relativa alla disciplina che ne recepisse gli effetti, per cui oggi si è costretti a ricorrere a vari artifizi informatici per ottenere gli stessi effetti.

Prescrizione

Il diritto alla ricostruzione della carriera si prescrive se non si produce domanda nei dieci anni dall’immissione in ruolo e quindi dalla data del provvedimento di conferma in ruolo, che deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento della prova.

L’istanza presentata oltre i 10 anni dalla maturazione del diritto (data del superamento del periodo di prova) non può essere presa in considerazione e, quindi, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non può essere effettuato.

Se la domanda viene presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova, il beneficio economico è attribuito regolarmente dalla data della conferma in ruolo; se invece viene presentata dal 6° al 10° anno, il beneficio economico ha prescrizione quinquennale, cioè decorre dal 5° anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda di ricostruzione di carriera (art. 2946 del Codice Civile – Consiglio di Stato, parere n. 588/80 del 6/11/1980 – art. 2 Legge 7/08/1985, n. 428).

Pertanto è consigliabile a quanti hanno superato l’anno di prova di produrre immediatamente domanda di ricostruzione della carriera, evitando così di incorrere nella prescrizione con grave nocumento dal punto di vista economica soprattutto per quel che concerne l’erogazione della parte riguardante gli arretrati; così come appare utile ricordare l’importanza che la carriera lavorativa sia definita entro la data del collocamento in quiescenza, in quanto i gradoni stipendiali influiscono in maniera fondamentale sul trattamento pensionistico e sul trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Insegnanti di religione

La Legge 28/07/1961, n. 831 prevede che i docenti di religione nella scuola secondaria abbiano diritto all’attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

L’art. 53, comma 6, della Legge 11/07/1980 n. 312 dispone poi che ai docenti di religione, dopo quattro anni di insegnamento, si debba applicare una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.

L’art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10/04/1987 n. 209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra e almeno un quadriennio di servizio, anche ad orario parziale.

Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.

L’art. 3, comma 7, del D.P.R. 23/08/1988, n. 399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione delle scuole infanzia e primaria con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.

Anche nel caso degli insegnanti di religione la domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata al Dirigente scolastico competente all’emanazione del provvedimento entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall’anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo.

Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole infanzia e primaria, sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l’assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L. 19/06/1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/07/1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del succitato D.L. 370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall’anno scolastico 1961/1962 in poi.

Per il personale in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, in base al CCNL del 4/08/1995 l’inquadramento va effettuato considerando sia l’anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.

Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1 della Legge 24/05/1970, n. 336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate. Sempre a domanda, è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l’eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini giuridici ed economici, comportando l’anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione.

Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.

Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all’attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.

Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all’anzianità maturata all’atto dell’interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c’è stata progressione di carriera, valutandolo (di nuovo) agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici.

Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, e all’attribuzione degli aumenti biennali. Analogamente i servizi resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di studio, non sono riconoscibili ai fini della progressione di carriera. Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L. 370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

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