La ricostruzione di carriera consiste nella valutazione del servizio a tempo determinato e in altro ruolo, svolto dal docente o dal personale ATA prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza, e si può chiedere solo dopo il superamento del periodo di prova (180 giorni di effettivo servizio per il personale docente, due mesi per il personale ATA appartenente all’Area A e quattro mesi per i restanti profili) e la conferma in ruolo.

Il fine della valutazione è di far rientrare i suddetti periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale collocare il lavoratore nella fascia stipendiale che gli spetta.

Il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo 10 anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile.

I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva. La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.

L’art. 1, comma 209 della Legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di presentazione della domanda, prevedendo che le istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico debbano essere presentate al Dirigente scolastico della scuola di titolarità nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno (sino all’entrata in vigore della legge la domanda poteva essere presentata in qualsiasi momento dell’anno).

Entro il successivo 28 febbraio, il MIUR è tenuto a comunicare al MEF, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

A tal fine, nello scorso anno scolastico sono state realizzate nuove funzioni su Istanze Online (Polis) per la presentazione, da parte del personale, della domanda di ricostruzione carriera e la presentazione dell’elenco dei servizi utili.

La funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera”, fruibile tramite il portale delle Istanze Online, consente al personale di inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale. Inoltre, con un’altra apposita funzione (“Dichiarazione Servizi”), il personale potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.

Le funzioni per la scuola

La domanda di ricostruzione di carriera con la relativa dichiarazione dei servizi dovrà comunque essere valutata e approvata dalla scuola di competenza che potrà approvarla o richiedere modifiche o integrazioni aggiuntive. Una volta inoltrata l’istanza da parte dell’interessato, la scuola di competenza dovrà valutare quanto riportato nella dichiarazione dei servizi tramite apposite funzionalità SIDI.

In particolare, la scuola potrà:

L’inoltro avrà l’effetto di salvataggio dei dati acquisiti e contemporaneamente di:

Solo dopo aver controllato tutti i dati inseriti (figura 1) la scuola emetterà il relativo decreto di ricostruzione.

Elementi necessari al riconoscimento dei servizi

Gli elementi necessari per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi e benefici in carriera sono:

  1. avvenuta registrazione del contratto individuale di lavoro da parte della competente Ragioneria dello Stato;
  2. avvenuto provvedimento di conferma in ruolo a seguito di positiva relazione sul periodo di prova;
  3. produzione della relativa istanza documentata nei termini previsti dalla normativa vigente.

I servizi pre-ruolo riconoscibili per i docenti nelle scuole secondarie sono i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e pareggiate (escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parificate, sussidiarie o sussidiate (sono escluse tutte le scuole materne).

Per i docenti delle scuole primarie sono invece riconoscibili i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (sempre escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi con esclusione delle scuole private.

Infine per gli insegnanti di scuola dell’infanzia sono validi gli stessi criteri degli insegnanti delle primarie.

Per il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo occorre che questi siano stati prestati con il possesso di determinati requisiti:

  1. titolo di studio: il requisito generale per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo è il possesso del prescritto titolo di studio, stabilito dalla normativa vigente al momento della prestazione del servizio stesso per l’insegnamento a cui si riferisce l’abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie;
  2. durata del servizio: dall’anno scolastico 1974/1975 a tutt’oggi sono necessari 180 giorni di servizio, oppure servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio e fino al termine delle lezioni, con partecipazione in ogni caso alle operazioni di scrutinio finale o esami (Legge 124/1999);
  3. titolo di specializzazione (per i docenti che hanno prestato servizio su posti di sostegno ad alunni portatori di handicap): per coloro che maturano il diritto alla valutazione del servizio a partire dall’entrata in vigore della Legge 124/1999 non è più necessario perché il servizio è comunque valutabile.

N.B. Non è valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso le scuole legalmente riconosciute e/o paritarie, benché relativamente a queste ultime siano interessanti due ordinanze emesse dal Tribunale di Enna (n. 2944/2018 e n. 2945/2018) in cui viene affermato il riconoscimento degli insegnanti ad ottenere la valutazione del servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria, ai fini della mobilità, della ricostruzione di carriera e della posizione stipendiale dagli stessi maturata.

Interruzioni e ritardi nella progressione della carriera

La carriera del personale della scuola subisce delle interruzioni quando il dipendente effettuata una delle assenze sotto indicate:

Quindi, dopo aver perfezionato e convalidato i servizi relativi al pre-ruolo dalle apposite funzioni SIDI, la scuola ha la possibilità di selezionare un elemento della lista servizi non di ruolo docenti per modificarlo, selezionando il pulsante “Modifica”, o cancellarlo utilizzando il pulsante “Cancella” (figura 2).

Per le assenze successive al 1° settembre 2014 si inseriscono le variazioni di Stato Giuridico dal menu SIDI, selezionando il percorso Fascicolo personale scuola Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola Variazioni di stato giuridico, mentre le assenze precedenti a tale data si inseriscono dalle Vecchie Aree (dal menu SIDI è necessario selezionare Fascicolo personale scuola Posizioni di stato).

A questo punto è possibile procedere all’emissione del Provvedimento di Ricostruzione.

I dati necessari all’emissione sono:

  1. estremi del Contratto di Ruolo Registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato;
  2. estremi del Decreto di conferma in ruolo;
  3. individuazione del correlato capitolo di spesa;
  4. Numero Decreto (dal Registro dei decreti) alla data effettiva di elaborazione della pratica.

Percorso da seguire

Si accede al SIDI Gestione Giuridica Gestione della carriera Riconoscimento Servizi Personale Immesso nell’a.s. 1997/1998 e dal menu la funzionalità “Gestione Pratiche di Ricostruzione Carriera” (figura 3).

Da qui, individuando prima una posizione anagrafica e di seguito il ruolo d’interesse, si giunge alla maschera che consente di selezionare il pulsante “Apri pratica” a cui il sistema assegna un codice pratica del tipo PNXXXX e risulta “In istruttoria”.

Si acquisiscono ora:

e si attiva la funzione di valutazione di riconoscimento dei servizi pregressi docente (figura 4).

Se non vi è alcuna incongruenza, si passa alla funzione “Verifica dati per calcolo progressione di carriera” e se il sistema presenta la maschera riportata in figura 5, cliccando su “Avvia calcolo”, il calcolo sviluppa la progressione di carriera a partire dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo per i docenti, e ricerca eventuale compiuta anzianità prima del riconoscimento servizi (figura 6).

Alcune novità

Per quanto riguarda le operazioni di competenza delle istituzioni scolastiche, dal 7 dicembre è disponibile, nell’area SIDI “Gestione Giuridica”, l’adeguamento delle procedure di “Riconoscimento Servizi e Benefici”, “Definizione della Progressione Carriera” e “Stato Matricolare” per l’applicazione del CCNL 19/04/2018.

Le principali novità sono state illustrate dal MIUR con nota 2422 del 7/12/2018.

Le funzioni di interrogazione e stampa delle posizioni giuridico‐economiche dello stato matricolare riportano in automatico le voci retributive attribuite per effetto del nuovo CCNL.

In base alle nuove funzioni, tutte le pratiche già presenti a sistema e appartenenti al personale ancora in servizio, oppure cessato dal servizio a partire dal 2 gennaio 2016, con applicazione del CCNL del 4/08/2011 (“Ultima Norma Applicata” = CCNL 2011, 2014) devono essere obbligatoriamente ricalcolate o cancellate.

Nel caso in cui la pratica da ricalcolare sia relativa ad un passaggio di ruolo/qualifica con decorrenza economica 1° settembre2016, è necessario cancellare la pratica di passaggio e ricalcolare l’ultima pratica al ruolo precedente per recepire, nell’ultimo inquadramento del ruolo precedente, il nuovo CCNL.

Le pratiche possono essere ricalcolate, completate, modificate o cancellate solo dall’ufficio che le ha aperte e solo fintanto che il dipendente resta in carico al suddetto ufficio; dal trasferimento del dipendente, il fascicolo passa in carico al nuovo ufficio (scuola o Ufficio Scolastico Provinciale). Nei casi in cui il nuovo ufficio competente prenda in carico un fascicolo con una pratica incompleta, per definire la carriera del dipendente dovrà essere prima cancellata detta pratica ed aprirne una nuova. Le pratiche in stato “Registrata” possono essere ricalcolate previa rimozione degli estremi del visto.

Le pratiche in applicazione del CCNL 19/04/2018 sono caratterizzate nel sistema con “Ultima Norma Applicata” = CCNL 2016, 2018.

A questo punto è possibile attivare il pulsante “Stampa” e se i controlli danno esito positivo il sistema visualizza la stampa della pratica selezionata in formato pdf, con la possibilità di lanciare la stampa o di salvare il file.

Con il sistema di Segreteria Digitale, il provvedimento in formato pdf è inoltrato al libro firma del Dirigente scolastico, corredato dagli allegati necessari per il riscontro da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato (Contratto Registrato, Decreto di conferma in ruolo, Titolo di Studio, eventuali provvedimenti che abbiano comportato interruzioni dal servizio vistati dalla Ragioneria e ogni altro documento utile).

Una volta firmato digitalmente, il documento completo, corredato da apposito modello per la registrazione, va trasmesso tramite PEC alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il Visto di competenza.

La prescrizione

Secondo quanto precisato dalla circolare MEF n. 27 del 6/10/2017, in caso di mancata emissione del decreto di ricostruzione carriera entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda, l’interessato deve interrompere il termine prescrizionale. In caso negativo, il medesimo avrà diritto alla liquidazione degli arretrati nei limiti di soli cinque anni anteriori alla data di emissione del decreto.

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