Sinergie di Scuola

La Costituzione Italiana prevede e garantisce a tutti i cittadini la salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro. I datori di lavoro sono pertanto obbligati ad assicurare i lavoratori, al fine di tutelarli da possibili infortuni e malattie professionali. L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) è l’Ente deputato all’erogazione di servizi a tutela degli eventi che potrebbero eventualmente verificarsi.

L’Assicurazione garantita dall’INAIL vale solo ed esclusivamente per l’infortunio sul lavoro e per le malattie professionali.

Per infortuni sul lavoro si intendono quegli eventi che determinano l’inabilità permanente o l’inabilità temporanea assoluta, da parte del soggetto a prestare la propria attività lavorativa, fino a quegli eventi che possono provocare la morte.

Per malattia professionale s’intende invece quell’evento patologico che si contrae nello svolgimento della propria attività lavorativa, determinando pertanto una menomazione, oltre che un danno permanente della propria capacità psico-fisica.

L’assicurazione prevista per gli eventi su indicati è di tipo indennitaria e nel caso questi siano riconosciuti, determina l’automaticità della prestazione.

Nel corso degli anni la norma sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali si è evoluta considerevolmente. Infatti, dall’anno 2000 è prevista l’assicurazione contro gli infortuni domestici a cui ha fatto seguito, con D.Lgs. 38/2000, il riconoscimento dell’indennizzo per il danno biologico, la tutela dell’infortunio in itinere avvenuto durante il percorso che porta dal luogo dove si abita a quello di lavoro e viceversa, e infine la tutela per i lavoratori parasubordinati.

Le indennità di cui al D.Lgs. 38/2000 si applicano agli infortuni e alle malattie professionali contratte e denunciate a far data dal 25 luglio 2000, mentre per gli infortuni contratti in data antecedente si applicato le norme e le indennità previste dall’ex art. 139 Testo Unico D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.

Con D.M. del 9/04/2008 sono state pubblicate le tabelle relative alle malattie professionali indennizzate, in seguito aggiornate con D.M. nell’anno 2010.

Prestazioni economiche erogate dall’Inail

Entriamo nel dettaglio delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Esse sono:

  • Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, corrisposta solo dal quarto giorno dall’evento e fino alla guarigione.
  • Rendita per inabilità permanente erogata per eventi verificatisi fino al 24 luglio 2000.
  • Indennizzo per lesione integrità psicofisica (cosiddetto danno biologico) corrisposto dal 25 luglio 2000 (per lesioni tra il 6 e il 15% è previsto l’indennizzo in capitale mentre dal 16% viene erogato un indennizzo in rendita).
  • Integrazione rendita diretta.
  • Rendita per silicosi e asbetosi.

Sono inoltre previste rendite ai superstiti, prestazioni una tantum ai superstiti, assegno funerario, assegno per assistenza personale continuativa, speciale assegno continuativo mensile.

Per quanto attiene le prestazioni sanitarie, l’INAIL eroga cure mediche e chirurgiche fino al recupero totale della capacità lavorativa. Inoltre, fornisce al cittadino infortunato protesi e ausili, cure idrofangotermali, soggiorni climatici.

Ci sono poi le prestazioni integrative, quali:

  • Assegno di incollocabilità, che viene erogato quando un lavoratore non può più essere più collocato.
  • Integrativa di fine anno, erogata ai grandi invalidi con inabilità tra l’80 e il 100% e dal 1° gennaio 2007 con menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 60 e il 100%.
  • Brevetto e distintivo d’onore.

Procedure

Il lavoratore, in caso d’infortunio, dovrà informare nell’immediato la scuola di servizio (diversamente perderebbe ogni diritto) presentando il primo certificato medico e gli ulteriori certificati successivi. Ricevuta notizia dell’infortunio accorso al lavoratore, giudicato non guaribile entro tre giorni, la scuola è obbligata ad inviare all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza tutta la documentazione inerente l’evento. L’INAIL, una volta verificata la presenza dei requisiti previsti dalla norma, procede agli accertamenti ritenuti necessari per l’erogazione di eventuali prestazioni.

A tale proposito, a marzo del 2015 l’INAIL ha pubblicato la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e le relative istruzioni per la compilazione. Le novità introdotte nel modello sono le seguenti:

  1. Sezione lavoratore: inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time);
  2. Sezione datore di lavoro: aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 D.P.R. n. 1124/65;
  3. Sezione dati retributivi: inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).

Il servizio on-line per l’invio della denuncia/comunicazione di infortunio è stato adeguato alle suddette modifiche.

In caso di malattia professionale presumibilmente contratta in servizio, il lavoratore dovrà invece denunciare la malattia alla scuola entro 15 giorni dalla manifestazione dell’evento, presentando il relativo certificato medico. La scuola, così come per l’infortunio, ha l’obbligo indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso) di inviare la denuncia di malattia professionale alla Sede INAIL competente, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa. Per Sede INAIL competente si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato. Si ricorda che sono previste le seguenti sanzioni per il datore di lavoro inadempiente:

  • denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da € 1290 a € 7745;
  • codice fiscale mancante o inesatto € 129.

La denuncia di malattia professionale si effettua anch’essa in modalità telematica dal sito dell’INAIL.

L’INAIL eroga la prestazione dal quarto giorno successivo alla manifestazione dell’evento della malattia professionale fino all’avvenuta guarigione clinica. A seguito di guarigione clinica, l’INAIL inviterà il lavoratore a sottoporsi a visita medico-legale per la eventuale quantificazione del danno biologico permanente derivante da infortunio o malattia professionale. Per il pagamento della provvidenza bisogna tuttavia considerare e distinguere gli eventi verificatisi in data antecedente il 25 luglio 2000 e quelli verificatisi successivamente a questa data.

Infatti, per gli eventi antecedenti la data di cui sopra, se l’inabilità permanente è compresa fra l’11 e il 100% il lavoratore ha diritto alla rendita INAIL, mentre se risulta essere inferiore all’11% non ha diritto ad alcuna rendita.

Per gli eventi invece verificatisi dopo il 25 luglio 2000, se il danno biologico risulta essere inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto ad alcun indennizzo, se risulta essere collocato tra il 6% al 15% ha invece diritto all’indennizzo in capitale del danno biologico, mentre se risulta essere inserito tra il 16% e il 100% esso ha diritto ad una rendita vitalizia.


Indennizzo in capitale del danno biologico

L’indennizzo in capitale è previsto per gli infortuni e le malattie professionali contratti successivamente al 25 luglio 2000. Pertanto tutte le menomazioni comprese tra il 6% e il 15% e secondo la tabella prevista dal D.Lgs. 38/2000, considerate “danno biologico”, vengono indennizzate in capitale, cioè con un indennizzo una tantum.

I danni inferiori al 6% sono considerati in “franchigia”, e non danno diritto ad alcun risarcimento; possono però essere cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali. Le menomazioni che danno o possono dare diritto all’indennizzo, indicate nel D.Lgs. 38/2000, ammontano a 387.

Le percentuali sono attribuite a seconda del sesso e dell’età del soggetto e non tengono conto della retribuzione in godimento. Più giovane è il lavoratore, più cresce la percentuale attribuita al danno.

Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).

In sostanza l’INAIL, se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale. Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato, è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta; si verrà così sottoposti a nuova visita. Se il giudizio precedente viene confermato, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.

Tabelle delle menomazioni

Con D.M. del 12/07/2000 sono state approvate le seguenti tabelle: “Tabella delle menomazioni”, “Tabella indennizzo danno biologico” e “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A queste bisogna fare riferimento per la quantificazione del danno subito a seguito dell’evento infortunistico o della patologia contratta.


Come si ottengono le prestazioni

Indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta

Si ottiene a seguito di riconoscimento di infortunio o malattia che determina astensione lavorativa per più di tre giorni (viene erogato il 60% della retribuzione media giornaliera fino al novantesimo giorno e il 75% della retribuzione media giornaliera dal novantunesimo giorno fino all’intervenuta guarigione). L’indennità è corrisposta direttamente dall’INAIL entro venti giorni dalla denuncia dell’evento.

Rendita diretta per inabilità permanente

Per riconoscimenti antecedenti il 25 luglio 2000, è prevista nei casi di riconoscimento di un grado di inabilità permanente compresa tra l’11% e il 100% dal giorno successivo alla guarigione clinica e per tutta la vita. La rendita è calcolata tenendo conto della retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento e del grado d’inabilità riconosciuto.

Indennizzo per la menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico

Per eventi successivi al 25 luglio 2000, è previsto a seguito di lesione dell’integrità psicofisica definita sulla base delle tabelle previste dal D.Lgs. 38/2000 e non è soggetto a tassazione Irpef.

Il beneficio viene erogato solo per patologie comprese tra il 6% e il 100%. Per menomazioni di percentuale inferiore al 6% non viene erogato alcun indennizzo. Per percentuali dal 6% al 15% è previsto l’indennizzo del danno biologico in capitale (erogazione una tantum). Per percentuali dal 16% al 100% indennizzo del danno biologico in rendita.

Assegno d’incollocabilità

È previsto qualora vi sia l’impossibilità di essere collocato in qualsiasi settore lavorativo. Il grado d’invalidità riconosciuto non deve essere inferiore al 34% per eventi riconosciuti prima del 31 dicembre 2006, non inferiore al 20% per il danno biologico riconosciuto successivamente al 31 dicembre 2006. Il beneficio viene erogato fino al 65° anno di età. L’assegno viene corrisposto mensilmente insieme alla rendita vitalizia.

Erogazione integrativa di fine anno

È prevista per coloro a cui è stato riconosciuto un danno biologico compreso tra il 60% e il 100% (Grandi Invalidi).

Rendita di passaggio per silicosi e asbetosi

È prevista nei casi di riconoscimento della malattia con grado di menomazione dell’integrità psico-fisica – danno biologico compreso tra il 1% e il 60% per tutti i casi denunciati dal 1/01/2007. La rendita è erogata dall’INAIL.

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