Sinergie di Scuola

Proseguo l’articolo pubblicato nel numero scorso, in cui mi sono occupata di posizione assicurativa, computo e riscatti, analizzando gli altri istituti giuridici collegati.

Nel mese di dicembre appena trascorso diverse sono state le novità che hanno interessato l’argomento pensioni e il mondo della scuola. Innanzitutto è arrivato il tanto atteso pronunciamento della Corte Costituzionale sulla questione “Quota 96”, che però, purtroppo, non è stato favorevole alla docente senese ricorrente. La Suprema Corte, infatti, con ordinanza n. 318 depositata il 17 dicembre 2013 ha dichiarato  la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214. Ai “Quota 96” rimane la speranza che sia il Parlamento a trovare la soluzione giuridica alla questione e finalmente possa essere riconosciuto il loro diritto a pensione.

Sempre a dicembre, con il decreto prot. 1058 del 23/12/2013, il Miur ha fissato al 7 febbraio 2014 il termine entro cui deve essere presentata la domanda di pensionamento. Nella nota operativa che accompagna il decreto sono stati specificati i requisiti necessari per accedere al pensionamento (già puntualmente indicati nell’approfondimento pubblicato da Sinergie di Scuola nel mese scorso e nel Vademecum di questo numero). Il  termine del 7 febbraio 2014 vale anche per chi vuole esercitare il diritto al trattenimento in servizio e per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le domande producono effetti con decorrenza 1° settembre 2014. Il termine ultimo per ritirare la domanda di pensionamento precedentemente inoltrata è ugualmente il 7 febbraio. 

Infine, la Legge di stabilità 2014 (legge  n. 147/2013) in tema di pensioni ha previsto, tra l’altro, nel triennio 2014–2016 la rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici solo nel caso di assegni di importo fino a tre volte il minimo Inps; per pensioni di importo superiore è prevista una riduzione della rivalutazione. Anche i  congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art. 33 della legge  5/02/1992, n. 104 sono considerati servizio effettivo a tutti gli effetti ed esclusi, pertanto, dall’applicazione delle penalizzazioni previste per coloro i quali accedono al pensionamento prima di aver compiuto i 62 anni di età. 


Ricongiunzione a titolo gratuito

In applicazione dell’art. 6 della Legge 29/1979, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici soppressi per legge, con trasferimento del relativo personale allo Stato o ad altri enti pubblici è disposta d’ufficio ad opera della gestione nella quale il personale stesso è iscritto per effetto del nuovo rapporto di lavoro, senza alcun onere a carico degli interessati.

La legge 482 del 27/10/1988 ha esteso tale normativa al personale degli enti regionali soppressi con legge regionale. 

Ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 1092/1973 il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo e il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili ai fini di un unico trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze degli Enti Locali con iscrizione alle ex Casse Pensioni. 

All’atto del pensionamento, in applicazione dell’articolo 114 del D.P.R. 1092/1973, il trattamento di quiescenza sarà calcolato sulla base della totalità dei servizi prestati presso lo Stato e presso gli enti di cui all’articolo 113.

Nel caso di passaggio dallo Stato agli Enti locali e viceversa per transiti avvenuti precedentemente il 1 giugno 1974 – Passaggio tra le Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro (CPDEL, CPI, CPS, CPUG) la pensione è interamente liquidata dallo Stato e ripartita a carico delle ex Casse Pensioni in proporzione al servizio prestato.

Nel caso in cui il passaggio dall’Ente locale allo Stato sia avvenuto in epoca successiva al 1 giugno 1974, il valore capitale calcolato alla data di inizio del nuovo rapporto è versato allo Stato. Questa eventualità interessa, ad esempio, il personale transitato dagli Enti locali per effetto del l’articolo 8 della legge n. 124 del 3/05/1999.

Ricongiunzione a titolo oneroso

L’articolo 2 della Legge 29/1979 attribuisce al lavoratore dipendente la facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa. 

Per i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti. È possibile ricongiungere i periodi che non abbiano dato luogo a trattamento di quiescenza. Non è ammessa la ricongiunzione parziale. 

Il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. I servizi ricongiunti ai sensi della Legge 29/1979 sono utili ai fini della pensione, ma non ai fini dell’indennità di buonuscita. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata in costanza di servizio. La facoltà di chiedere la ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.

Tuttavia decorsi dieci anni dalla prima richiesta di ricongiunzione, cinque dei quali in attività di servizio effettivo e relativo versamento dei contributi, può essere esercitata per la seconda volta la facoltà di ricongiungere ulteriori periodi. In assenza di tali requisiti può essere presentata all’atto del pensionamento. La domanda di ricongiunzione può essere presentata anche dai superstiti. 

La legge 122/2010 ha modificato la Legge 29/1979 nella parte in cui prevedeva la possibilità di ricongiungere a titolo gratuito presso il Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti dell’Inps i periodi di iscrizione all’Inpdap. Dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge, le disposizioni operanti per le ricongiunzioni a titolo oneroso sono state estese anche alle ricongiunzioni “in uscita” da Inpdap verso Inps che fino ad allora operavano a titolo gratuito. I problemi emersi a seguito dell’applicazione della norma che ha generato richieste salatissime a regolarizzazione dei contributi ricongiunti, hanno spinto il legislatore a ripristinare il trasferimento a titolo gratuito, a condizione che la cessazione dal servizio sia avvenuta entro il 31 luglio 2010.


Ricongiunzione art. 1 Legge 45/1990

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione può essere esercitata una sola volta. Tuttavia, decorsi dieci anni dalla prima richiesta di ricongiunzione, cinque dei quali in attività di servizio effettivo e relativo versamento dei contributi, può essere esercita per la seconda volta la facoltà di ricongiungere ulteriori periodi. 

In mancanza di questi requisiti, il dipendente potrà presentare una seconda domanda di ricongiunzione solo al momento del collocamento a riposo e solo all’ente previdenziale a cui ha presentato la prima domanda.

La domanda di ricongiunzione può essere presentata anche dai superstiti. Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi. Anche i superstiti entro il termine perentorio di due anni dalla data di morte dell’iscritto o del libero professionista, se avvenuta dopo il 9 marzo 1990 possono presentare domanda di ricongiunzione ai sensi della Legge 45/1990.

Riconoscimento del servizio militare

I periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l’Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziale.

Condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria – particolari condizioni, in deroga, sono previste per i lavoratori agricoli.

L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’assicurazione I.V.S.

È previsto l’accredito dei contributi figurativi, in quanto equiparati al servizio militare, per i periodi di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, per i quali viene apposta specifica annotazione sul foglio matricolare (Circ. 548 R.C.V./6 del 14/01/1981). 

L’Inps ha dedicato uno specifico approfondimento all’argomento, raggiungibile al seguente link: Contributi figurativi per il servizio militare.


Riconoscimento della maternità

L’art. 25 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il periodo di astensione obbligatoria imposto dalla legge per le donne in servizio, debba essere riconosciuto a domanda anche alle donne che nello stesso periodo (astensione obbligatoria) non avevano un rapporto di lavoro. Il riconoscimento avviene a domanda, purché l’interessata possa vantare almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di impiego.

In costanza di impiego il periodo di contribuzione figurativa riconosciuto è diverso a seconda del momento in cui è avvenuta la nascita. Per nascite comprese tra il 4/01/1951 e il 17/01/1972 è riconosciuto utile a pensione un periodo pari a sei settimane prima del parto e otto settimane successive al parto (riconoscimento a periodi diversi per le lavoratrici dell’industria e dell’agricoltura).

Dal 18/01/1972 al 31/12/1999 sono riconosciuti due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi dopo il parto

Dall’1/01/2000 è data facoltà alla lavoratrice di fruire dell’assenza obbligatoria per maternità e quindi ottenere l’accredito dei contributi figurativi per il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane), se il medico specialista de servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) o il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestano che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Sussistendo tutti gli altri requisiti richiesti, il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all’estensione obbligatoria per maternità verificatasi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre successivi al parto), indipendente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l’evento (circolare n. 100 del 14/11/2008 e messaggio n. 8762 del 17/04/2009). 

Nel caso di parto prematuro il periodo di astensione obbligatoria non fruito prima del parto è aggiunto al periodo di astensione obbligatoria post partum.

È consentito il riscatto, a domanda, dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori del rapporto di lavoro e a prescindere dalla circostanza che l’evento si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. In particolare per le maternità verificatesi:

  • fra il 4/01/1951 e il 17/01/1972, il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino;
  • fra il 18/01/1972 e il 17/12/1977 (Legge 1204/1971), il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino (continuano ad applicarsi le norme previgenti solo nel caso che la maternità fosse già in atto alla data del 18/01/1972);
  • fra il 18/12/1977 e il 27/03/2000 (Legge 903/1977), il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso;
  • dal 28/03/2000 (Legge 53/2000), il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

L’onere di riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all’età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici.

Per tutti i periodi precedenti il 1° gennaio 1996, l’onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione (art. 13 Legge 1338/1962).

Per i periodi dal 1° gennaio 1996 l’onere è calcolato con le modalità suindicate, se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995, mentre si applicherà un calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità. 


Prosecuzione volontaria del versamento dei contributi

Il D.Lgs. 564/1996 in alternativa al riscatto consente la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi per:

  • i periodi di interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifici disposizione di legge o contrattuali;
  • il periodo lavorativo prestato in regime di part-time;
  • i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.

Per i periodi oggetto di copertura contributiva volontaria il richiedente non deve risultare iscritto a forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti. 

I periodi oggetto di copertura contributiva volontaria non devono essere successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

Totalizzazione

La totalizzazione è l’istituto giuridico che consente di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi che il soggetto può vantare in due o più istituti previdenziali al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e indiretta. L’istituto della totalizzazione è alternativo alla ricongiunzione. Dal 1° gennaio 2006 in applicazione del D.Lgs. 42/2006 emanato in applicazione della delega contenuta nella Legge 23/08/2004, n. 243, è consentita la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi; la possibilità, cioè, di far valere ai fini di un unico trattamento pensionistico, sommandoli, tutti i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche presso le quali è stato iscritto durante la sua vita lavorativa. 

Possono ricorrere alla totalizzazione i lavoratori che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali:

  • assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.) presso l’INPS, nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
  • enti previdenziali privati, disciplinati dal D.Lgs. 30/06/1994, n. 509, e dal D.Lgs. 10/02/1996, n. 103. Si ricorda che il D.Lgs. 509/1994 ha previsto la privatizzazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza per i liberi professionisti;
  • gestione separata, istituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995;
  • fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica.

Ogni gestione calcola il trattamento pro-quota a proprio carico sulla base dei periodi coperti da contribuzione vantati dall’interessato, e versa l’importo all’Inps che erogherà la pensione. 

Per poter esercitare il diritto alla totalizzazione sono necessari:

  • 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
  • richiesta di totalizzare tutti i periodi assicurativi per intero.

In applicazione dell’art. 24, comma 19, del D.L. 201/2011, gli interessati hanno la facoltà di cumulare, ai fini del conseguimento di un’unica pensione, i periodi assicurativi, non coincidenti, di qualsiasi durata.

Conclusioni

Per la vastità dell’argomento trattato, il contributo proposto non ha e non può avere carattere esaustivo. Si tratta in sostanza di una breve carrellata sui più importanti istituti giuridici collegati al tema pensione e vuole rappresentare un invito all’attenzione nei confronti della propria vita contributiva. Più la conosceremo, più la posizione assicurativa sarà ordinata e meno difficoltà si incontreranno quando il momento del meritato collocamento a riposo giungerà. 

Buona pensione a tutti!

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