Sinergie di Scuola

Sono anni ormai che le Istituzioni scolastiche, in qualità di amministrazioni pubbliche, si trovano quotidianamente a dover assolvere all’obbligo di verificare la regolarità del DURC dei propri fornitori prima di procedere ad effettuare i pagamenti per la fornitura di beni e servizi.

Il DURC (acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Seppure la verifica del DURC rappresenti una pratica amministrativa ormai consolidata, c’è un aspetto che spesso le segreterie scolastiche trascurano di considerare quando si tratta di verificare la regolarità contributiva delle società.

La domanda a cui si vuole rispondere con questa breve trattazione è la seguente: affinché una società sia regolare ai fini del rilascio del DURC è sufficiente che sia in regola con riferimento solo ai lavoratori dipendenti, oppure è necessaria la regolarità contributiva anche rispetto ai soci iscritti nelle relative gestioni autonome dell’INPS?

Ebbene, la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle società, ai fini del rilascio del DURC, non sempre si esaurisce con la verifica dell’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali relativamente alla posizione dei dipendenti, ma in alcuni casi, come vedremo, risulta obbligatorio verificare anche la posizione dei soci iscritti nelle relative gestioni previdenziali autonome.

Per comprendere meglio la questione risulta opportuno fare un breve cenno sulla diversa natura giuridica delle società e sull’obbligo di iscrizione dei soci nelle gestioni autonome INPS.

Personalità giuridica e autonomia patrimoniale delle società

Nel nostro ordinamento giuridico le società vengono distinte in due importanti categorie: le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata) e le società di persone (società di accomandita semplice, società in nome collettivo, società semplice).

Le differenze tra le diverse tipologie di società sono molteplici, ma l’aspetto su cui ci interessa focalizzare l’attenzione è il diverso rapporto che intercorre tra il patrimonio della società e quello del singolo socio.

Le società di capitali hanno “personalità giuridica” sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. È quindi la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività. Pertanto, risulta essere la società, e non i soci, a rispondere nei confronti di terzi.

Da ciò ne consegue che tali società sono caratterizzate dall’autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci. Queste società, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti dello stesso. Ne consegue che i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci e i creditori personali dei soci non possono trovare soddisfazione sul patrimonio sociale.

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno personalità giuridica e, quindi, non sono per lo Stato dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci.

Se pur debbano considerarsi soggetti di diritto e come tali centri di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci.

Tali società hanno un’autonomia patrimoniale “imperfetta”. Ne consegue che per ciò che riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali, alla responsabilità principale della società con il suo intero patrimonio si aggiunge, sia pure in via sussidiaria, la responsabilità personale illimitata dei soci. Sono, inoltre, previste ipotesi in cui il creditore personale del singolo socio può ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore.

Ai fini del presente approfondimento, giova dunque riepilogare che:

  • le società di capitali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta e, dunque, il patrimonio dei singoli soci non può essere chiamato in causa dai creditori per poter rispondere ai debiti contratti dalla società;
  • le società di persone sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta e, dunque, il patrimonio dei singoli soci – previa escussione preventiva del patrimonio societario – può essere chiamato in causa per rispondere ai debiti della società.

I soci e la contribuzione INPS

A questo punto è opportuno fare un breve cenno su quando sorge l’obbligo da parte dei soci di iscriversi alle gestioni autonome INPS (gestione commercianti, gestione artigiani e gestione separata).

Lo svolgimento di un’attività d’impresa di natura artigianale o commerciale determina l’insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari (ovviamente non in posizione di lavoratori subordinati), dell’obbligo del pagamento di un contributo personale diretto a finanziare la gestione previdenziale artigiani e commercianti.

In tali gestioni autonome la contribuzione obbligatoria concerne:

  • l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (I.V.S.);
  • la maternità.

Nessuna contribuzione alle gestioni autonome è prevista per le imprese che svolgono un’attività inquadrata nel settore industria.

Sono obbligati all’iscrizione presso la gestione INPS commercianti coloro che esercitano attività commerciali, turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari, e le relative attività ausiliarie.

Ciò che rileva ai fini dell’iscrizione non è, comunque, la nascita dell’impresa, ma l’esercizio dell’attività in via abituale e prevalente.

Nello specifico, devono obbligatoriamente iscriversi presso la gestione commercianti:

  • i titolari e i gestori “in proprio” di imprese che risultano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (parenti e affini entro il 3° grado) e che hanno la piena responsabilità della loro ditta o società;
  • i familiari/coadiutori che partecipano al lavoro aziendale nell’impresa commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, a meno che non siano assicurati come lavoratori dipendenti.

Se l’attività commerciale è svolta in forma di società, l’iscrizione alla gestione autonoma commercianti è obbligatoria per i soci che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e non per i “soli” soci di capitale.

Nella gestione artigiani sono obbligati ad iscriversi le imprese artigiane, che abbiano per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni e semilavorati o di prestazione di servizi, ad esclusione delle attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime.

Sostanzialmente, dunque, l’impresa artigiana si differenzia dall’impresa commerciale per la presenza di un’attività personale e professionale nel processo produttivo da parte dell’imprenditore che nell’impresa commerciale può essere, invece, assente.

L’obbligo assicurativo sussiste per l’imprenditore e per i familiari coadiuvanti del titolare dell’impresa, che lavorino abitualmente e prevalentemente nell’azienda.

Nel caso di esercizio in forma societaria dell’impresa artigiana, l’obbligo assicurativo per i soci è subordinato al fatto che:

  • la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, debba svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
  • che costoro assumano la piena responsabilità per le obbligazioni della società.

È evidente, quindi, che nei casi di esercizio in forma societaria delle attività rientranti nelle categorie summenzionate, sono obbligati all’iscrizione alle gestioni autonome INPS i soci che partecipano personalmente al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza e abitualità. Il semplice status di socio non configura un’automatica iscrizione alle gestioni autonome INPS. È necessario il requisito dello svolgimento di un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.

Stabilito questo principio vediamo, per ogni tipologia di società, per quali soci possono sorgere gli obblighi contributivi:

  • Società in nome collettivo: solitamente, ma non sempre, tutti i soci si occupano anche dell’amministrazione della società e prestano personalmente la propria opera a suo favore, e per questo motivo, indipendentemente dal loro numero, sono tutti assoggettabili a contribuzione previdenziale;
  • Società in accomandita semplice: particolare tipologia di società di persone che prevede l’esistenza di due categorie di soci, i soci accomandatari che sono coloro che si occupano della gestione e che quindi amministrano la società, e soci accomandanti, che invece sono soci di solo conferimento di capitale e ai quali è preclusa l’attività. In questo caso solo i soci facenti parte della prima categoria, in genere, possono essere obbligati ad iscriversi alle gestioni autonome, in quanto appunto sono gli unici che prestano attività lavorativa (non importa se remunerata o meno) all’interno della società;
  • Società a responsabilità limitata: in questo tipo di società, dove l’elemento del capitale e preminente rispetto a quello personale, l’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente il socio che, indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell’impresa. La sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non fa scattare il rapporto giuridico previdenziale;
  • Società per azioni: particolare tipo di società che non ha i requisiti per l’iscrizione alle gestioni autonome INPS e, quindi, i soci non hanno tutela previdenziale come lavoratori autonomi.

Per completezza di informazione merita fare un cenno alla Gestione separata INPS.

Si tratta di un fondo pensionistico che nasce per offrire una tutela previdenziale ad alcune categorie di lavoratori autonomi. Sostanzialmente, si tratta di lavoratori autonomi non iscrivibili a casse di previdenza legate ad ordini professionali, di lavoratori parasubordinati, e in alcuni casi di chi effettua attività di lavoro autonomo occasionale.

Ai fini della nostra trattazione è sufficiente evidenziare che hanno l’obbligo di iscriversi a tale gestione previdenziale anche i soci delle società di capitali, che percepiscono un compenso per l’attività di Amministratore.

DURC e posizione dei soci

Dopo aver trattato l’obbligo di iscrizione dei soci nelle varie gestioni autonome INPS e il differente rapporto che intercorre tra il patrimonio della società e quello del singolo socio, abbiamo gli elementi per poter rispondere al nostro quesito in tema di verifica della regolarità contributiva.

Quando è obbligatorio verificare anche la regolarità contributiva della posizione del socio? La verifica della posizione individuale rileva, ai fini del rilascio del DURC, a secondo della diversa posizione del socio rispetto alle obbligazioni sociali.

Società di capitali

Trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, non rileva la posizione contributiva dei singoli soci.

Ne deriva che, in virtù del predetto regime patrimoniale, le società non potranno essere chiamate a rispondere delle eventuali pregresse violazioni contributive riferibili ai soci.

La posizione del socio non incide, dunque, sulla regolarità del DURC della società di capitale (Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37/0001766 del 24/01/2013 – Interpello n. 2/2013; Messaggio INPS n. 4925 del 21/03/2013).

L’Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, effettuerà nei confronti delle società di capitali il controllo di regolarità dei versamenti sulla posizione contributiva dei lavoratori dipendenti ed eventualmente sulla gestione separata INPS per i compensi percepiti dall’amministratore. Nessun controllo deve essere fatto sulle posizioni individuali dei soci.

Società di persone

In considerazione dell’autonomia patrimoniale “imperfetta”, che caratterizza questa tipologia di società, le stesse, come abbiamo già evidenziato, potrebbero essere chiamate a rispondere dei debiti contributi dei soci.

È per tale motivo che la verifica della regolarità contributiva delle società di persone va effettuata, oltre che nei confronti della posizione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, anche nei confronti dei soci iscritti nelle relative gestioni autonome dell’istituto previdenziale (gestione artigiani o commercianti), diversi dal socio accomandante (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2008; Messaggio INPS n. 6302 del 28/07/2014).

Ne consegue, quindi, che se dalla verifica della posizione previdenziale della gestione artigiani o commercianti, a cui i soci della S.n.c. e i soci accomandatari della S.a.s. sono eventualmente obbligati ad iscriversi, emergono delle irregolarità nei versamenti, l’Ente previdenziale rilascerà nei confronti della società un DURC irregolare, anche in presenza di regolarità dei versamenti nella gestione dei lavoratori dipendenti.La posizione del socio incide, dunque, sulla regolarità del DURC delle società di persone.

In definitiva, le Istituzioni scolastiche dovranno porre attenzione alla natura giuridica delle imprese fornitrici di beni e servizi, prima di procedere con la richiesta del DURC, quale fase propedeutica ai pagamenti.

Se l’impresa fornitrice ha la forma giuridica di una S.n.c. o di una S.a.s., l’Istituzione scolastica dovrà effettuare una duplice verifica:

  • la richiesta di DURC della società, per la verifica della regolarità contributiva delle posizioni dei lavoratori dipendenti;
  • la richiesta DURC per ogni singolo socio iscritto alle gestioni autonome INPS, per la verifica della sua personale posizione previdenziale.

È del tutto evidente che il pagamento delle forniture, effettuato a seguito della verifica della sola posizione delle società, potrebbe determinare la responsabilità per danno erariale nel caso dovessero emergere irregolarità sulla posizione individuale di qualche socio.

Richiedere il DURC delle società di persone

Preliminarmente l’Istituzione scolastica dovrà acquisire dalla società una dichiarazione da cui sia possibile evincere i nominativi dei soci eventualmente iscritti alle gestioni autonome INPS.

Qualora l’impresa da verificare sia una società nella quale operano oltre che lavoratori dipendenti anche soci iscritti ad una delle gestioni autonome, si dovrà procederà come segue:

  • tramite l’accesso al portale INPS o INAIL, si indica il codice fiscale della società per la verifica della posizione dei lavoratori dipendenti;
  • tramite l’accesso al portale INPS, si seleziona il profilo lavoratore autonomo artigiano o commerciante e si effettua la richiesta tramite il codice fiscale di ciascun socio per la verifica della sua posizione contributiva individuale.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.