Sulla scia del precedente articolo sulle Graduatorie ad Esaurimento (in Sinergie di Scuola n. 78 – Aprile 2018), esaminiamo con il presente lavoro le procedure e i criteri per la formazione delle graduatorie per la mobilità territoriale del personale docente, con particolare riferimento al personale che abbia prestato il servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie.

Preliminarmente si rende doverosa una precisazione: individuare un “servizio pre-ruolo” del docente, intendendo con ciò l’attività lavorativa prestata prima della “immissione in ruolo”, è in realtà un anacronismo afferente alla vigenza del D.P.R. 3/1957 (Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato).

Con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, iniziata con il D.Lgs. 29/1993 e oggi disciplinata dal D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego – TUPI), a rigore non esisterebbe più un servizio pre-ruolo distinto da quello di ruolo, ma esclusivamente un periodo lavorativo antecedente (c.d. servizio pre-ruolo) alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero dell’Istruzione (c.d. servizio di ruolo).

Anche se per facilità comunicativa si continuerà ad usare queste espressioni, peraltro usate da tutti gli operatori e financo in atti normativi e regolamentari, è utile evidenziare che nel periodo lavorativo “pre-ruolo” potrebbero indistintamente rientrare tanto dei rapporti a tempo determinato (es. supplenze annuali) che a tempo indeterminato; va da sé che in quest’ultimo caso, l’ipotetico rapporto di lavoro non potrà esser stato stipulato con alcuna scuola statale (altrimenti si parlerebbe di un docente già in ruolo) e dunque ci si riferisce ad un docente che abbia prestato servizio lavorativo presso una scuola non statale.

E qui con fragore si introduce il thema odierno.

Le scuole paritarie e i suoi docenti

La Legge 62/2000 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”) ha stabilito un fondamentale principio: il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; obiettivo prioritario della riforma è «l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita».

Orbene, ai sensi del comma 2, art. 1 Legge 62/2000: «si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6».

Tra i requisiti richiesti vi è l’obbligo di avvalersi di personale docente fornito del titolo di abilitazione.

La Circolare Ministeriale MIUR n. 163/2000 ha oltremodo specificato che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici debbano dichiarare tanto che il personale docente sia munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione, quanto che detto personale abbia un regolare contratto di lavoro subordinato conforme al CCNL di settore.

E ancora, l’art. 2, comma 2 del D.L. 255/2001 espressamente dispone: «I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali».

E infatti, al fine di aggiornare le graduatorie ad esaurimento (già “permanenti”), il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie viene valutato al pari di quello prestato nelle scuole statali.

Orbene, anche se tutto parrebbe portare alla conclusione che il servizio pre-ruolo nelle paritarie non sia attribuibile a figli di un dio minore, per la mobilità territoriale il discorso cambia a 360°. Vediamo perché...

Il piano straordinario di assunzioni
e il piano straordinario di mobilità

La Legge 107/2015 verrà sicuramente ricordata negli annali della Scuola per le polemiche, le critiche, e le cause di lavoro prodotte.

Il problema principale della legge non è stata l’immissione in ruolo del personale docente, ma la distribuzione di questo sul territorio.

La materia “mobilità del personale” è demandata alla contrattazione collettiva, e infatti il Ministero e le Organizzazioni Sindacali in data 8 aprile 2016 hanno sottoscritto il CCNI sulla mobilità territoriale del personale docente educativo e ATA per l’anno scolastico 2016/2017.

Il MIUR ha sua volta ha adottato in pari data l’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 con cui ha fornito ai propri Uffici le direttive applicative del predetto CCNI relativamente al personale docente educativo e ATA; sempre in pari data e con le medesime finalità ha adottato l’Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 relativamente al personale docente di religione cattolica.

Con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 il CCNI sulla mobilità territoriale del personale docente educativo e ATA è stato sottoscritto in data 11 aprile 2017; la validità di detto CCNI (diversamente annuale) è stata estesa all’anno scolastico 2018/2019 con il c.d. “Accordo Ponte” del 7 marzo 2018.

Per l’a.s. 2017/2018 il MIUR ha adottato in data 12 aprile 2017 l’Ordinanza Ministeriale n. 221/2017, con cui ha fornito ai propri Uffici le direttive applicative del predetto CCNI relativamente al personale docente educativo e ATA; sempre in pari data e con le medesime finalità ha adottato l’Ordinanza Ministeriale n. 220/2017 relativamente al personale docente di religione cattolica.

Per l’a.s. 2018/2019 il MIUR ha adottato in data 9 marzo 2018 l’Ordinanza Ministeriale n. 207/2018 con cui ha fornito ai propri Uffici le direttive applicative del predetto CCNI per il personale docente educativo e ATA; sempre in pari data e con le medesime finalità ha adottato l’Ordinanza Ministeriale n. 208/2016 per il personale docente di religione cattolica.

Perché nasce il contenzioso?

Il motivo è presto detto! Gli atti sopra richiamati, con particolare riferimento ai CCNI, valutano sempre il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie 0 punti invece dei 3 punti riconosciuti al servizio pre-ruolo nelle scuole statali.

Nel CCNI sottoscritto in data 8/04/2016, così come nel CCNI sottoscritto in data 11/04/2017, testualmente si conviene che: «Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera».

Il supposto riferimento normativo della citata conventio ad excludendum parrebbe essere l’art. 360, comma 6 (relativamente al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole pareggiate) e l’art. 485 (relativamente al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole parificate) del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola).

Come appare evidente, il riferimento è relativo a un contesto normativo in cui non esistevano le scuole paritarie (la legge è del 2000), ma che è stato successivamente assorbito dalla Legge 62/2000, nel nuovo panorama del sistema scolastico non statale, formato da scuole paritarie e scuole non paritarie.

Peraltro è proprio con legge che si è sancita questa sorta di fenomeno successorio. L’art. 1-bis del D.L. 250/2005 al comma 1 espressamente prevede: «Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie».

Tutto ciò per concludere che la citata disparità di trattamento non è giustificata!

Queste considerazioni sono rinvenibili nella giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato sez. VI sent. 4845/2017 del 10/11/2017) che si sta formando per la mobilità relativa all’anno scolastico 2016/2017 e dunque avente ad oggetto tanto ricorsi avverso il CCNI 2016/2017 che l’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (e la n. 244/2016), oltre che a entrambi, mentre per le procedure relative agli anni scolastici successivi, è ancora prematuro parlare del formarsi di una giurisprudenza significativa, anche se comunque orientata nel senso sopra indicato.

 

Spigolatura: si è citata una sentenza del Giudice Amministrativo per l’autorevolezza del Giudice anche se si registrano molte più sentenze del Giudice del Lavoro. Sale un dubbio: a quale Giudice fare ricorso?

(le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)

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