Sinergie di Scuola

Farmaci

Sulla questione della somministrazione di farmaci in ambito scolastico restano ad oggi inalterate le disposizioni delle Raccomandazioni emanate dal MIUR il 25/11/2005, che contengono le Linee Guida sugli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all’interno della struttura scolastica.

Stante la natura delicata dell’argomento, sia sotto il profilo delle responsabilità ricadenti sul Dirigente scolastico che di quello inerente al benessere e alla tutela della salute degli alunni negli ambienti scolastici nonché al loro diritto allo studio, il problema, qualora dovesse presentarsi, esige la definizione di un iter procedurale attento, in grado di salvaguardare sempre i soggetti coinvolti, in questo caso gli alunni, che necessitano di cure e attenzioni particolari.

Verso la realizzazione di un percorso integrato

Premesso che il diritto alla salute e allo studio sono garantiti dalla nostra Costituzione, a partire dalle Linee Guida sopracitate, che hanno fatto da apripista nel trattamento della somministrazione dei farmaci in ambienti scolastici, è interessante sottolineare come gli interventi in materia siano stati regolati, e approfonditi successivamente, in maniera sistematica dai vari uffici scolastici regionali attraverso protocolli d’intesa, proprio allo scopo di giungere ad una maggiore cognizione operativa. Ciò vuol dire che dalle Linee guida risalenti al 2005 ad oggi, c’è stata una certa evoluzione nel modus operandi, anzitutto nella realizzazione di una scuola inclusiva, in grado di considerare, in modo più specifico, anche i bisogni speciali di salute di tali soggetti.

A tutto ciò si aggiunga che l’obiettivo di fondo a cui spesso sono pervenute molte intese regionali sull’argomento è stato precipuamente volto a determinare percorsi inclusivi, a carattere integrato, ossia una gestione della cura nei confronti degli alunni con tali bisogni, secondo una prospettiva condivisa e diffusa dei diversi ruoli dei soggetti coinvolti ― la famiglia, responsabile della tutela della salute dei figli, la scuola, legalmente rappresentata dal Dirigente scolastico, gli enti territoriali e locali e il Servizio Sanitario ― tramite una rete di relazioni e di servizi. La creazione di tali raccordi interistituzionali, se precocemente attivati, può rappresentare difatti una soluzione proficua per una simile problematica.

Il Dirigente scolastico come garante del diritto alla salute e allo studio

Ogni iniziativa intrapresa all’interno dell’istituzione scolastica pone il Dirigente scolastico in una posizione di assoluta responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come sancito peraltro nell’art. 2 del D.Lgs. 81 del 2008 che individua come datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 il dirigente, al quale spettano poteri di gestione.

Va da sé che la sua azione e le connesse responsabilità, derivanti dalla sua funzione dirigenziale, non possono esimersi dall’intraprendere misure adeguate nei riguardi di soggetti con specifici bisogni di salute, specialmente se si tratta di minori.

La sua azione rappresenta oltremodo anche una tutela nei confronti di tutto il personale scolastico, in quanto una procedura corretta, attivata secondo modalità idonee e attraverso la partecipazione di tutte le componenti a vario titolo coinvolte, può esonerare il Dirigente scolastico da eventuali responsabilità che potrebbero risultare da una prassi organizzativa impropria.

Così il processo di responsabilizzazione dirigenziale nei confronti degli alunni che necessitano di farmaci durante l’orario scolastico significa anzitutto garanzia di diritti costituzionalmente protetti: diritti alla salute, alla sicurezza e all’istruzione.

Tuttavia il trattamento e la presa in carico di tali soggetti va anche inquadrato all’interno del recente quadro normativo che dalle Linee guida, risalenti al 2005 sino alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, avente ad oggetto “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha visto venire alla luce un’ampia categoria di bisogni educativi speciali, identificati sotto l’acronimo BES, e all’interno dei quali è possibile posizionare anche gli studenti che manifestano i cosiddetti “bisogni speciali di salute”.


Il quadro normativo

Per affrontare in maniera sistematica la questione è importante però conoscere alcuni aspetti essenziali:

  • le direttive ministeriali fornite nelle Linee guida del 2005;
  • il concetto di bisogno speciale di salute;
  • le diverse iniziative proposte a livello regionale tra enti territoriali, istituzioni scolastiche, ASL e Uffici Scolastici Regionali che hanno portato alla definizione di veri e propri documenti di indirizzo e alla sottoscrizione di protocolli d’Intesa, al fine di fornire un sostegno utile alle scuole, per il trattamento dei casi di alunni con bisogni speciali di salute.

In particolare si segnalano:

  • il Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 5 giugno 2014, tra Regione (Assessorato Tutela della Salute e Sanità e Assessorato Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, avente ad oggetto “Sinergie Istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo”, diramato dall’USR Piemonte ai dirigenti delle istituzioni scolastiche con nota prot. n. 5455 del 25/06/2014;
  • le “Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi o scolastici” dell’Emilia Romagna, risalenti all’anno 2012;
  • e, andando a ritroso nell’anno 2009, il Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola tra Regione Toscana Direzione Generale del diritto alla salute e politiche di solidarietà e Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale Ufficio Scolastico per la Toscana.

Si tratta di documenti, le cui linee e indirizzi possono rivelarsi utili alle istituzioni scolastiche per affrontare la delicata questione della somministrazione di farmaci in orario scolastico. Per poter infatti rispondere a tali bisogni occorre predefinire una sequenza operativa, secondo un percorso che sia il più possibile integrato ossia scandito da determinati passaggi propedeutici e organizzativi, per la messa a punto di una procedura corretta. Si valuti anche che i documenti di cui sopra offrono una ricca modulistica ad integrazione delle procedure indicate.


L’Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005

Il primo atto ufficiale che ha trattato la questione della somministrazione dei farmaci in ambito scolastico è rappresentato dall’Atto di indirizzo del 2005, Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico; le citate linee guida regolano però in modo del tutto generale le modalità di intervento, non entrando nello specifico di farmaci da somministrare e di relative patologie, chiamando in causa i genitori, i medici di base, la scuola e in primis il Dirigente scolastico il quale, nella previsione dell’art. 4, è chiamato, una volta acquisita la richiesta scritta della famiglia della somministrazione dei farmaci, a gestire una serie di passaggi funzionali, per poter assolvere a ciò che formalmente viene richiesto all’istituzione scolastica.

L’art. 4 stabilisce i compiti spettanti al Dirigente scolastico, presentando un iter procedurale che va dalla verifica delle strutture scolastiche, ai fini di individuare il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci, sino all’identificazione, previa disponibilità e adeguata formazione del personale cui affidare la somministrazione; in caso di assenza di personale disponibile o debitamente formato le linee guida rinviano alla stipula di accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio.

Tuttavia, l’azione attivata dal dirigente, secondo quanto affermato nelle linee guida, non può comunque concludersi in un rifiuto per indisponibilità di risorse umane perché su di lui pesa, in difetto delle condizioni sopradescritte, l’onere di darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

I bisogni speciali di salute

Dal 2005 ad oggi, il quadro normativo è notevolmente cambiato. Pur nel rispetto delle Linee guida sopracitate, in Italia, il fenomeno dell’inclusione scolastica si è agganciato a quello storico di “integrazione”, sino a giungere alla definizione di una macrocategoria di bisogni educativi speciali che necessitano di un’attenzione particolare e una cura specifica, a garanzia del diritto alla salute e allo studio, diritti che trovano una particolare tutela nel nostro ordinamento.

Ciò ha significato una nuova emergenza inclusiva ed educativa nei confronti di alunni che manifestano determinati bisogni, con il consequenziale obbligo delle istituzioni scolastiche di rispondere con misure adeguate e adatte alle diversificate specificità.

Tra i casi di alunni con particolari problemi di salute è interessante adottare la distinzione operata dall’Ufficio Scolastico per l’Emilia Romagna il quale annovera nella sezione dedicata ai Bisogni educativi speciali due tipologie di alunni:

  • alunni ricoverati in ospedale e alunni dimessi ma impossibilitati alla frequenza scolastica;
  • alunni che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita nei contesti educativi e scolastici o comunque extrafamiliari.

In quest’ultima categoria, il Protocollo d’Intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, va nello specifico, parlando, al paragrafo 2.1 «di patologie croniche o assimilabili che non precludono la frequenza scolastica», citando appunto la somministrazione di farmaci quali ad esempio insulina o adrenalina o altre pratiche, queste ultime legate ad altre urgenze prevedibili che potrebbero verificarsi nel caso di malattie croniche, comportando quindi la manifestazione di fatti acuti quali asma, diabete e epilessia.


Una responsabilità diffusa

La necessità della somministrazione dei farmaci per assolvere a questi bisogni speciali di salute pone però in capo al Dirigente scolastico una serie di obblighi specifici che richiedono di essere ottemperati nella maniera più corretta e secondo una procedura tecnico-amministrativa predefinita, affinché non si vengano a determinare profili di responsabilità.

Al riguardo non è superfluo ricordare che anche gli orientamenti della giurisprudenza hanno sostenuto a più riprese le responsabilità contrattuali che gravano in capo al personale scolastico ed in specie sul dirigente dell’istituzione che ha l’obbligo di garantire, a norma del D.Lgs. 81 del 2008, la sicurezza dei luoghi di lavoro, compresa l’attivazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze ― obbligo di vigilanza sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, che scaturisce da quel vincolo negoziale che si determina con l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, obbligo del dirigente di attivarsi celermente e di non disattendere alle direttive ministeriali.

La Sentenza del Tribunale di Roma n. 2779 del 2002 ha riconosciuto ad un alunno minore, affetto da una grave sindrome allergica che poteva comportare una insufficienza respiratoria, un presidio infermieristico durante l’orario scolastico; il giudice ha stabilito «che il diritto all’istruzione del minore ed all’inserimento nella scuola ordinaria può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di intervenire tempestivamente nell’eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile». Si tratta di un riconoscimento che ha dato una maggiore rilevanza al problema della tutela degli alunni che necessitano di somministrazione di farmaci durante l’orario obbligatorio di lezione. La sentenza citava l’art. 2 della Legge n. 833 del 1978 nella parte in cui si afferma «la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei soggetti handicappati».

Non meno importante è la sentenza del Tar Sardegna n. 1028 del 2011 che ha condannato la illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione scolastica, facendo gravare sul dirigente «un comportamento negligente sia sotto il profilo temporale [...], sia sotto il profilo della mancata applicazione delle direttive ministeriali in materia, emanate da tempo»; più avanti nel testo della sentenza si sottolineano gli obblighi ricadenti sull’amministrazione: «le modalità operative per garantire la somministrazione sono contenute nella nota interministeriale (del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute) del 25 novembre 2005, prot. n. 2312/DIP./SEGR., che – nel dettare le direttive nei confronti degli organi scolastici e delle strutture del servizio sanitario (A.S.L.) – prevede che siano i Dirigenti scolastici, a seguito della richiesta dei genitori dell’alunno disabile, a verificare (in prima battuta) la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (personale docente o personale ATA). Ove tale soluzione non sia possibile, i Dirigenti scolastici debbono “procedere [...] alla individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni” (la nota citata adopera la formula letterale “i Dirigenti scolastici possono procedere [...]” ma appare evidente, in presenza della esigenza di garantire l’attuazione di diritti fondamentali, che si tratti di un potere di natura funzionale che si traduce nel dovere di procedere, ove ricorrano i presupposti indicati)».

Il giudice ha accertato, nel caso di specie, la violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, sussistendo il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale; «il danno è individuabile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione provocati dalla mancata frequenza scolastica del figlio dei ricorrenti».

La responsabilità connessa alla mancata attivazione di misure idonee è comunque da intendersi in una prospettiva diffusa, giacché essa grava anche sul personale scolastico, il quale, ha dei precisi obblighi; una mancata attivazione potrebbe profilare un reato per omissione di soccorso ex art. 593 c.p.; gli obblighi si estendono anche al Servizio Sanitario e all’ente locale.

Alla luce delle considerazioni svolte il Dirigente scolastico ha dunque dei precisi obblighi non eludibili. Qui di seguito si indica l’iter di un procedura corretta affinché l’amministrazione scolastica non risulti inadempiente.


Il Dirigente scolastico e la gestione degli alunni con bisogni speciali di salute

A prescindere dai ruoli spettanti ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e a quelli del Servizio Sanitario Regionale e locale, altrettanto utili nella gestione dei casi di alunni con bisogni speciali di salute, in questa sede il problema verrà sviluppato dal punto di vista dirigenziale, la cui azione rappresenta – come vedremo – uno snodo fondamentale per affrontare la questione, in ragione del fatto che essa si intreccia con altre realtà istituzionali che sono chiamate ad interagire con l’istituzione scolastica; tant’è vero che il Protocollo d’Intesa tra Regione (Assessorato Tutela della Salute e Sanità e Assessorato Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, trattando la tematica, utilizza efficacemente la locuzione “sinergie istituzionali” per il diritto allo studio degli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci a scuola.

Pur non tralasciando il contenuto delle Linee Guida ministeriali del 2005, è interessante fare riferimento alla nuova portata dei protocolli d’intesa sottoscritti a livello regionale già citati, dai quali è possibile desumere delle vere e proprie linee di azione per tracciare in via generale il ruolo e il compito dei Dirigente scolastico, nel caso in cui dovesse trovarsi nella condizione di dover gestire un simile bisogno educativo speciale. Il Protocollo di intesa della Regione Piemonte e dell’Ufficio Scolastico Regionale, risalente all’anno 2014, così come le Linee di indirizzo sottoscritte dalla Regione Emilia Romagna dell’anno 2012, possono aiutare a fare il punto della situazione.

La procedura qui di seguito indicata potrebbe entrare a far parte di un vero e proprio protocollo interno all’istituzione scolastica, con la conseguenza di arrivare a standardizzare determinati passaggi procedurali nella trattazione del bisogno. Come già sopra precisato, la gestione del problema è di natura integrata ossia richiede l’intervento, oltre a quello precipuo del Dirigente scolastico, di altri soggetti interistituzionali.

Una procedura corretta: passaggi e azioni da compiere

Fase dell’istruttoria

Il Dirigente scolastico, non appena acquista da parte della famiglia la richiesta di somministrazione di farmaci in orario scolastico, inizia una fase che potremmo definire istruttoria e di ricognizione sulla patologia dell’alunno e sulla cosiddetta terapia farmacologica di cui quest’ultimo abbisogna.

Le Linee guida ministeriali sono alquanto generiche, poiché parlano di autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL. Al contrario, i protocolli d’intesa regionali, come quelli già sopra citati, pongono l’accento sul ruolo del Servizio Sanitario regionale, prevedendo che la domanda sia accompagnata da una dichiarazione medica rilasciata dallo stesso, che agisce attraverso i servizi territoriali competenti (il cosiddetto Pediatra di Comunità); anche il medico convenzionato con il SSR può garantire le funzioni relative alla certificazione della diagnosi e della terapia prescritta all’alunno. I raccordi tra questi soggetti possono variare a livello territoriale, anche sulla base delle possibili Intese provinciali sottoscritte tra istituzioni scolastiche ed Enti locali, fermo restando il fatto che deve esservi una corresponsabilità di azione proprio perché trattasi di un percorso integrato di gestione nella somministrazione dei farmaci.


Il Dirigente scolastico controllerà che nella richiesta di somministrazione dei farmaci sia specificato se essa debba essere effettuata ad opera degli stessi alunni o tramite l’intervento di personale scolastico. Le due fattispecie hanno profili funzionali diversi: per il primo caso è importante controllare che tale competenza di auto-somministrazione sia riportata nel certificato medico; nella seconda ipotesi, la soluzione prospettata sollecita un intervento più preciso che rientra nella fase successiva, ossia quella della individuazione del personale addetto a tale funzione.

È importante anche verificare, all’interno del certificato, quale durata temporale avrà la somministrazione, così ai fini di una maggiore tutela è auspicabile che il Dirigente scolastico rinnovi ogni anno l’autorizzazione richiedendo al Servizio Sanitario locale il necessario supporto informativo. Anche le eventuali modifiche o sospensioni della terapia necessitano di essere comunicati al Servizio Sanitario.

Altro problema spinoso di cui il dirigente dovrà accertarsi riguarda la possibilità che la somministrazione dei farmaci possa avvenire anche al di fuori del luogo fisico della scuola, quindi durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione. È bene quindi che sia presente tale autorizzazione.

Le Linee guida sottoscritte dalla Regione Emilia Romagna insistono affinché la certificazione del medico (il cosiddetto Pediatra di Comunità), rilasciata all’istituzione scolastica, contenga alcuni elementi essenziali: l’indicazione precisa delle generalità dell’alunno, il nome commerciale del farmaco, la descrizione dell’evento che richiede la somministrazione quotidiana e/o al bisogno del farmaco, la dose e l’orario per la somministrazione, la modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco, la durata della terapia e – come già detto – la capacità o meno dell’alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco.

Fase dell’individuazione delle risorse umane: ruolo del Dirigente scolastico e della famiglia

Il Dirigente scolastico procede a verificare che vi sia personale disponibile, previa formazione/addestramento a praticare la somministrazione dei farmaci. Il personale scolastico destinatario del compito può essere scelto indistintamente tra personale docente e non docente, anche personale ATA o educativo/assistenziale, purché sia in possesso di specifica formazione.

Le linee guida ministeriali del 2005 all’art. 4 affermano che gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente e ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs. 626/94, ad oggi superato dal D.Lgs. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro), che all’art. 15, tra le misure di tutela e obblighi, fa ricadere sul datore di lavoro – nella scuola il Dirigente scolastico – l’obbligo di «informazione e formazione adeguate per i lavoratori», mentre nell’art. 37 comma 9 del suddetto decreto ribadisce che i «lavoratori incaricati [...]di primo soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico». Ciò vuol dire che al personale, resosi disponibile per l’effettuazione dell’intervento, spetta partecipare ad attività di informazione, formazione e aggiornamento.

Anche in questo caso la formazione specifica richiesta per particolari patologie può essere esperita raccordandosi con l’Azienda Sanitaria Locale, attraverso iniziative congiunte di formazione, in virtù di quel principio di corresponsabilità tra i diversi soggetti coinvolti e per il fatto che tale azione debba essere intesa in una prospettiva quanto mai integrata e diffusa.


Il tema della formazione del personale è un punto essenziale della questione. Vale la pena ricordare che le Linee guida del 2005, al paragrafo rubricato “Tipologie degli interventi” afferma che «la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto». Se ne deduce che ogni caso dovrà essere valutato a sé, sulla base dell’intervento richiesto.

Le Linee guida sottoscritte dalla Regione Emilia Romagna a proposito parlano di valutazione, caso per caso, della “fattibilità” della somministrazione da parte del personale scolastico; potrebbero infatti verificarsi problemi di carattere sanitario e di organizzazione scolastica. L’esercizio dell’intervento va regolato in modo preciso, specificando sempre la natura delle azioni richieste durante la somministrazione. L’individuazione delle risorse umane cui delegare tale compito rappresenta un momento di alta responsabilità dirigenziale.

Una volta identificato il responsabile o gli eventuali responsabili, il Dirigente scolastico comunica alla famiglia, in forma scritta, i nominativi, assicurandosi sempre della formazione posseduta da detto personale. La famiglia delega, a sua volta in forma scritta, il personale individuato e resosi disponibile. Nell’ipotesi in cui il farmaco sia direttamente somministrato dalla famiglia o da personale sanitario delegato dai genitori o addirittura dall’alunno stesso, il Dirigente scolastico – in qualità di responsabile della tutela della salute e della sicurezza all’interno della scuola – dovrà, previa richiesta della famiglia, concedere l’autorizzazione di accesso ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale o al personale incaricato. Nel caso di auto-somministrazione da parte dell’alunno è comunque necessario assicurare il supporto di un adulto per la gestione delle eventuali emergenze che potrebbero sopravvenire, senza dimenticare che la gestione del primo soccorso è sempre a carico dell’istituzione scolastica.

In ultimo, è consigliabile al dirigente prevedere anche i casi in cui il personale scolastico sia assente o impossibilitato all’intervento di somministrazione, coinvolgendo in questo caso la famiglia quale attore corresponsabile e non solo delegante. Si tratta di passaggi delicati che, se affrontati in modo attento e definiti entro limiti precisi, permettono di sgravare la responsabilità delle istituzioni scolastiche. Il Protocollo d’Intesa della Regione Piemonte, più volte citato, tratta al paragrafo 5.2 di un vero e proprio procedimento in cui i genitori sono parte attiva nella gestione della somministrazione, rendendosi disponibili a collaborare per il buon esito dell’intervento, non mancando di garantire sempre la loro reperibilità per ogni emergenza.

Se il rapporto tra delegato e delegante viene gestito attraverso una co-organizzazione e una corresponsabilità reciproche, basata su uno scambio di informazioni, si realizza – parafrasando il Protocollo suindicato – una vera e propria sinergia istituzionale di cui il primo ad avvantaggiarsene sarà l’alunno e la sua integrità fisica.


Fase della ricognizione materiale: luoghi e strumenti

Questa fase riguarda l’organizzazione fisica della somministrazione dei farmaci. Al dirigente spetta individuare il locale che sarà destinato all’evento. Da qui partono una serie di problematiche connesse: trovare un luogo fisico adatto, fornire armadietti o frigorifero per la tenuta del farmaco, garantire il diritto alla riservatezza dell’alunno.

L’eventuale materiale di supporto potrà essere richiesto all’ente locale di riferimento. In questo ambito non è da sottovalutare anche l’eventuale presenza di contenitori per i rifiuti speciali e per il loro smaltimento, il cui onere specifico, il protocollo della Regione Piemonte fa ricadere sulla famiglia (paragrafo 5.2.2, lett. f).

La responsabilità dell’integrità e della validità del farmaco sono pure a carico della famiglia, ma il Dirigente scolastico potrà ritenersi fuori da responsabilità se avrà debitamente segnato su un apposito registro, determinato ad hoc per ciascuno alunno, l’avvenuta ricezione del farmaco, la data di scadenza, l’integrità della confezione, la somministrazione e l’indicazione del nominativo del responsabile o di chi è intervenuto in qualità di assistente; in riferimento a tale documento sarà utile anche segnare l’eventuale comunicazione di modifica o sospensione della terapia da parte della famiglia.

Non è neanche da escludere, a favore del personale coinvolto, la sottoscrizione di un’assicurazione per la copertura dei rischi da infortunio e da responsabilità civile che potrebbero sorgere durante la somministrazione dei farmaci. La cura della documentazione assume un carattere tecnico-amministrativo e rientra nei tipi di un vero e proprio procedimento amministrativo. Si tratta appunto di un percorso istituzionale: il Dirigente scolastico è tenuto ad attuare, all’interno del Piano dell’offerta formativa, con la partecipazione degli Organi Collegiali, il processo di inclusione e come responsabile dell’istituzione deve garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, gestire efficacemente i rapporti con le famiglie.

Fase della comunicazione istituzionale

Una volta esperite le precedenti fasi, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione all’ASL di riferimento, mediante documento in cui siano indicati i tratti essenziali delle determinazioni assunte dall’istituzione scolastica cui fa capo: individuazione dei luoghi, del personale, dei farmaci, dell’attrezzatura necessaria nonché tutta la documentazione relativa all’alunno, nel rispetto del diritto alla riservatezza.

È possibile anche includere la richiesta di un formazione specifica per il personale che si è reso disponibile, qualora il caso richieda un intervento specifico. Il Protocollo d’Intesa della Regione Piemonte parla di un’eventuale formazione in situazione, scaturente dal fatto che la somministrazione dei farmaci può variare a secondo della patologia; vi possono essere infatti casi delicati in cui il personale deve necessariamente essere formato e addestrato alla pratica di determinati interventi.

Sarà cura del dirigente valutare caso per caso e attendere risposta dal servizio sanitario, il quale sarà poi tenuto a certificare in modo dettagliato il percorso di formazione con l’indicazione delle diverse esecuzioni tecniche necessarie.


Fase dell’attivazione della somministrazione

Non appena espletata la comunicazione ai servizi competenti e una volta conclusa la formazione richiesta per i casi specifici, il Servizio Sanitario, in quest’ultima ipotesi, autorizza il dirigente ad attivare la somministrazione dei farmaci. È importante che in ogni passaggio vi sia sempre la delega dei genitori.

Fase della gestione delle emergenze

Altro nodo essenziale della questione: sottolineare che nei casi di emergenza/urgenza il personale incaricato della somministrazione farà ricorso al Pronto Soccorso (118).

Fase della formalizzazione

È una fase che rientra a vario titolo nelle precedenti, in quanto la sottoscrizione della procedura attivata dal Dirigente scolastico, con tutti i relativi passaggi istituzionali e interistituzionali e con le connesse misure adottate, è bene che sia formalizzata all’interno del piano di gestione della sicurezza, inserendo la scansione procedurale ovvero il sistema di intervento all’interno del Documento di Valutazione dei rischi (DVR).

Fase del monitoraggio della procedura attuata

Si tratta di aggiustamenti in itinere effettuati con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo.

Indisponibilità del personale interno alla somministrazione

Le fasi sopra delineate descrivono un iter procedurale preciso e lineare in cui si va dall’accettazione della richiesta sino alla predisposizione del necessario per garantire la somministrazione dei farmaci. Tuttavia il dirigente potrebbe trovarsi dinnanzi ad un’altra questione, ovvero l’indisponibilità del personale scolastico ad effettuare tale compito.

In questi casi ci viene in aiuto l’art. 4 delle Linee guida ministeriali del 2005:

[...] qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i Dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i Dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Il rifiuto del personale pone però in capo a quest’ultimo dei precisi obblighi: garantire comunque la necessaria vigilanza sugli alunni in virtù di quella responsabilità contrattuale ex art. 2048 del c.c.; in aggiunta al fatto che un eventuale rifiuto di somministrazione per paura delle responsabilità che ne potrebbero derivare può configurarsi in un’omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

Per questo motivo, nella fase istruttoria del caso, vale la pena di essere il più possibile dettagliati nelle descrizioni di tutte le operazioni da compiere durante l’intervento. Ciò nonostante il rifiuto e l’indisponibilità da parte del personale non escludono la responsabilità degli addetti alla gestione del primo soccorso nella scuola, nei casi di somministrazione di farmaci salvavita, quali ad esempio il glucagone e l’adrenalina, che potrebbero essere necessari per fa fronte ad una emergenza improvvisa quale allergia o crisi anafilattica.

In conclusione è utile ricordare che i processi attivati all’interno dell’istituzione danno una maggiore garanzia al procedimento quando qualsiasi decisione è condivisa e partecipata con la famiglia, attraverso dei veri e propri confronti istituzionali, debitamente acquisiti agli atti.

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