Sinergie di Scuola

Il sesto dei dodici punti in cui si riassume il documento governativo “La Buona Scuola” riflette e rilancia il concetto di trasparenza con funzioni quasi taumaturgiche:

6.  SCUOLA DI VETRO: DATI E PROFILI ON-LINE
On-line dal 2015 i dati di ogni scuola (budget, valutazione, progetti finanziati) e un registro nazionale dei docenti per aiutare i presidi a migliorare la propria squadra e l’offerta formativa.

I risultati della consultazione, presentati lo scorso 15 dicembre, evidenziano come alla scuola siano richieste pareti di vetro non tanto per una questione di integrità e contrasto alla corruzione (ambiti nei quali le singole istituzioni scolastiche si collocano ai margini anche dal punto di vista normativo – D.Lgs. 190/2012), quanto per una più generale funzione informativa, utile alle famiglie per conoscere meglio la scuola di attuale o futura frequenza dei figli e ai Dirigenti scolastici per migliorare l’offerta formativa del loro istituto (vedi immagine).

La consultazione evidenzia la necessità, espressa a gran voce, di conoscere meglio il piano formativo dell’istituto in via prioritaria e, subito dopo, le strutture e i laboratori.

In realtà tali dati dovrebbero essere ampiamente noti all’utenza diretta e a chiunque ne abbia interesse, considerato il progressivo e costante potenziamento delle tecnologie a supporto dei sistemi di informazione e comunicazione e i numerosi obblighi derivanti da iper-regolamentazione in materia, che hanno fornito, sembra più nella teoria che nella pratica, formidabili strumenti di controllo e partecipazione nelle mani di famiglie e cittadini in generale.

Obblighi e strumenti disponibili

Ricordiamo che gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni sono riordinati nel D.Lgs. 33/2013, il cui primo articolo enuncia: «la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività̀ delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».

Di conseguenza, i siti web, anche degli istituti scolastici, devono contenere la sezione Amministrazione Trasparente articolata in varie sottosezioni (vedi Allegato A di cui all’art. 48 del D.Lgs. 33/2013 – Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza).

Inoltre, la piattaforma La Scuola in Chiaro, lanciata nel 2011 a supporto delle iscrizioni on-line, mette a disposizione in una forma organica i dati relativi a tutte le scuole italiane aggregati in quattro aree:

  1. dati identificativi;
  2. dati di contesto (risorse strutturali, offerta formativa e studenti, personale);
  3. esiti formativi ed educativi;
  4. risorse finanziarie.

Non dimentichiamo la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 che, con riferimento al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), prevede che gli istituti scolatici, in qualità di stazioni appaltanti, pubblichino sui propri siti web istituzionali:

  1. tutti i dati relativi ai bandi di gara per l’acquisizione di beni e servizi (oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate);
  2. comunichino entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
  3. comunichino tali informazioni in formato digitale all’AVCP (nel frattempo soppressa e sostituita dalla neonata ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Il tutto, ovviamente, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria che legislatore ama introdurre in ogni nuovo provvedimento assunto: «Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» (D.Lgs. 33/ 2013 art. 51).


Ancora troppe incertezze

Ne risulta un caos da ipertrofismo di regolamentazione che genera indeterminatezza e confusione, le quali a loro volta determinano spesso l’incapacità di processare e comprendere le informazioni acquisite, in quanto una marea di dati aperti non diventa automaticamente una serie di dati comprensibili, tempestivi, rilevanti, accessibili... in una parola, fruibili.

Ne sanno qualcosa i componenti dei Consigli di Istituto che, seppure teoricamente investiti di potere decisionale in ambito di gestione delle risorse finanziarie, non sempre riescono a leggere, interpretare e utilizzare i dati loro forniti per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Per genitori, studenti e docenti del Consiglio infatti non è semplice analizzare e capire i bilanci che pure è loro competenza approvare (programma annuale e conto consuntivo) e si dibattono tra dubbi e incertezze, non riuscendo talvolta a trovare risposte immediate alla domanda “Dove vanno i nostri soldi?” o a capire fino in fondo il significato dell’affermazione “Non ci sono i soldi”.

È quindi importante – in attesa di una rivisitazione di poteri, compiti e responsabilità – definire con chiarezza in quale modo le risorse finanziarie e materiali della scuola debbano essere trasparenti e accessibili a tutti.

Documenti da pubblicare sull’albo on-line

Primo punto da chiarire: che cosa va pubblicato all’albo on-line? I verbali o solo le delibere?

La disciplina specifica è contenuta nella C.M. 105 del 16/4/1975 (Regolamento tipo) che all’art. 13 prevede:

La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall’art. 27 del d.P.R. 31/05/1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del circolo od istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 

Accesso ai documenti amministrativi

I componenti del Consiglio possono accedere a tutti i documenti di loro competenza: infatti la nota ministeriale del 21/05/1980 precisa che «gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere»

Il concetto è ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3042/2005: «Il componente di un organo collegiale dell’Amministrazione ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto; in quanto titolare del “munus” può disporre di detti atti per una più attenta verifica, studio ed approfondimento degli stessi».


Cosa pubblicare in materia di bilancio

Nella sezione Amministrazione trasparente vanno pubblicati i bilanci dell’Istituto:

  • programma annuale corredato da relazione illustrativa redatta ai sensi del D.I. 44/2001 art. 2 comma 4;
  • conto consuntivo comprensivo del conto del patrimonio, predisposto secondo quanto stabilito dall’art. 18 del medesimo D.I.;
  • stato di attuazione del programma e verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituto alla data del 30 giugno;
  • dati relativi ai bandi di gara (ma anche alle richieste di offerta e /o agli ordini di acquisto);
  • contratti stipulati per l’acquisto di beni e servizi;
  • provvedimenti dirigenziali (es. decreti del Dirigente scolastico di modifica del programma annuale a seguito di entrate finalizzate, determine a contrarre in materia di acquisti di beni e/o servizi, affidamento o autorizzazione incarichi).

Praticamente tutti gli atti, quindi, anche se le modalità di pubblicazione sono diversamente intese e variano dalla pubblicazione integrale in ordine cronologico di tutta la documentazione, ripetendola nelle varie sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente, al nulla assoluto.

E i verbali dei revisori?

Anche questi rientrano tra i documenti da inserire nella sottosezione Controlli e rilievi sull’amministrazione:

D.Lgs. 33/2013 art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi.

Riguardo alle fatture

Il decreto 66 del 24/4/2014 – artt. 41 e 42 – istituisce il registro unico delle fatture, nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. 

Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. In esso sono riportati i seguenti dati:

  1. il codice progressivo di registrazione;
  2. il numero di protocollo di entrata;
  3. il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
  4. la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
  5. il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
  6. l’oggetto della fornitura;
  7. l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
  8. la scadenza della fattura;
  9. nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
  10. se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
  11. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/08/2010, n. 136;
  12. il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3;
  13. qualsiasi altra informazione che si ritenga necessaria.

In attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a decorrere dall’esercizio 2014, al conto consuntivo va allegato un prospetto, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Direttore SGA, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. 

Un quadro mutevole e mutante che sembra contraddire nei fatti i postulati stessi della sua struttura: milioni di dati indiscriminatamente aperti e centinaia di risposte, tutte egualmente possibili, non danno alcuna risposta alle domande più elementari e legittime. 

Dove vanno i nostri soldi? Forse il RAV INVALSI prossimo venturo ci aiuterà a scoprirlo, non in termini numerici ma di qualità complessiva del servizio scolastico.

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