Con nota 3372 del 20/01/2018 il MIUR ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali la circolare INPS n. 4 del 17/01/2018, che fornisce istruzioni operative circa le cessazioni del personale della scuola e dei Dirigenti scolastici per l’anno 2018 (si veda anche rubrica Previdenza di questo numero, pag. 24).

La novità più interessante contenuta nella circolare INPS riguarda l’applicazione di quanto previsto dalla precedente circolare INPS n. 5 dell’11/01/2017, che stabiliva – a regime dal 1° gennaio 2017 dopo un periodo di sperimentazione avviato in alcune Regioni – l’adozione di una nuova modalità di definizione delle prestazioni basata sui dati del conto individuale assicurativo dell’iscritto presenti sulla banca dati INPS.

Come riferisce la nota MIUR, «l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle Strutture territoriali INPS, sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo ed integrato con i dati inseriti al sistema informativo del MIUR, entro i termini previsti per la lavorazione degli elenchi indicati nella circolare».

Non saranno più dunque gli Uffici Scolastici Territoriali a fare da “ponte” tra le scuole e l’INPS, ricevendo, controllando e trasferendo dati e informazioni anche cartacee necessarie a definire il diritto al trattamento pensionistico, ma la gestione amministrativa delle pratiche sarà più semplice, diretta e interamente digitale.

Secondo quando indicato dal MIUR, «l’inserimento dei dati richiesti dall’INPS per l’accertamento del diritto a pensione avverrà tramite l’utilizzo della piattaforma SIDI, su cui sono già aperte e rese disponibili nuove funzioni dedicate (Fascicolo personale della scuola/Comunicazione servizi INPS)».

In attesa delle modifiche operative, il MIUR raccomanda agli UU.SS.TT. di eliminare eventuale arretrato, assicurando «la tempestiva lavorazione dei provvedimenti ante-subentro (domande di ricongiunzione, di riscatto, di computo) da trasmettere all’INPS e alle Ragionerie Territoriali».

L’argomento riguarda un numero consistente di operatori della scuola, come risulta dai dati provvisori recentemente pubblicati dal MIUR (33.182 persone, distinte in 25.246 docenti, di cui oltre la metà in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado, e 7.936 ATA, di cui 696 DSGA e 2.848 assistenti amministrativi), che saranno successivamente integrati dai numeri relativi ai Dirigenti scolastici, per i quali la scadenza per la domanda di pensione è fissata al 28 febbraio 2018.

Un esercito di pensionandi che probabilmente suscita qualche preoccupazione in Viale Trastevere, sia per i docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria che per direttori e personale amministrativo, il cui sistema di reclutamento fa acqua da tutte le parti.

Procedure per le Segreterie

In attesa di nuove indicazioni operative, sarà opportuno che le Segreterie predispongano i seguenti procedimenti:

Passo 1

Sospensione della convalida a SIDI della cessazione del personale, da farsi solo successivamente all’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.

Considerato che di fatto non viene emesso (né da parte della scuola/UST/USR né da parte dell’INPS) alcun atto di accettazione della domanda di pensione inoltrata e conseguente provvedimento di collocamento in quiescenza, ma viene solo data comunicazione (da parte della scuola) al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione dei requisiti (accertata dall’INPS), è importante tener presente quanto disposto dalla circolare MIUR prot. 50436 del 23/11/2017, applicativa del D.M. 919 del 23/11/2017, e identificare i codici di cessazione da utilizzare in SIDI > Fascicolo personale scuola > Gestione Cessazioni:

  1. CS01per il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età:
    • 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2018 e maturazione entro la stessa data di almeno 20 anni di anzianità contributiva;
    • 65 anni di età al 31 agosto 2018 e maturazione entro la stessa data di un’anzianità contributiva (comprensiva dei periodi riscattati) di 41 anni e 10 mesi per le donne oppure 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
    • 65 anni di età e maturazione di 40 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2011.
  2. CS10per collocamento a riposo d’ufficio per raggiunta anzianità di servizio al 31 dicembre 2018 esclusivamente in presenza di situazioni di esubero del posto/classe di concorso/profilo di appartenenza (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

    In entrambi i casi, entro il prossimo 28 febbraio al personale interessato va dato preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento a riposo.

  3. CS12per mantenimento in servizio, a domanda, di coloro che:
    • compiono 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018 e non raggiungono il minimo pensionistico (20 anni di anzianità);
    • sono impegnati in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera a seguito di accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri (per un massimo di tre anni).
    Non è più consentito “dare la propria disponibilità” a rimanere ulteriormente in servizio se non nei due casi sopra indicati.
  4. CS01 per dimissioni per raggiunti limiti di età (entro il 31 dicembre 2018): requisito per la pensione di vecchiaia: 67 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi (Legge Fornero).
  5. CS10per dimissioni per raggiunto requisito contributivo (entro il 31 dicembre 2018):
    • 41 anni e 10 mesi per le donne;
    • 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
    I requisiti sono stabiliti considerando gli incrementi delle speranze di vita.
  6. CS10 per dimissioni a domanda cd. “Opzione Donna”, in possesso di 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31 dicembre 2015. In questo caso è necessario optare per la liquidazione del trattamento di pensione secondo le regole del più penalizzante calcolo del sistema contributivo.
  7. RP03 per trasformazione del rapporto di lavoro e part-time, cioè liquidazione delle pensione anticipata e contratto part-time non inferiore al 50% dell’orario intero.
    Requisiti: maturazione requisiti contributivi indicati al precedente punto e ed età anagrafica non superiore a 65 anni al 31 agosto 2018.
    Situazioni ostative all’accoglimento della domanda sono situazioni di esubero nel profilo/classe di concorso oppure superamento del contingente previsto per il PT.
  8. CS11 per dimissioni a prescindere dalla maturazione del requisito pensionistico.

L’elenco completo dei codici di cessazione è contenuto nel manuale reperibile in SIDI > Procedimenti Amministrativi > Personale della scuola > Guide operative > Cessazioni e quiescenza > Gestione Cessazioni > Manuale Utente Ed. 1Rev. 3 > 23-05-2017.

Passo 2

Aggiornamento dello stato matricolare con tutti i servizi prestati dall’interessato, inserendo i periodi in modo analitico come da certificati di servizio, prestando particolare attenzione al tipo di contribuzione versata e agli eventuali periodi di part-time.

I servizi valutabili ai fini pensionistici sono sostanzialmente distinti in tre tipologie:

  1. utili ex se (servizio di ruolo dalla decorrenza economica, pre-ruolo con contributi in conto tesoro-ex INPDAP dal 1° gennaio 1996, supplenze temporanee dal 1° gennaio 1988, servizi riunibili di cui all’art. 112 del D.P.R. 1092/1973, cioè prestati presso amministrazioni dello Stato con versamento in conto entrata Tesoro, servizio militare di leva e/o civile sostitutivo, acquisibile dall’INPS mediante invio del foglio matricolare);
  2. computabili a domanda (prestati presso lo Stato con contributi INPS; quali supplenze prima del 1° gennaio 1988, servizi presso enti locali territoriali, enti pubblici quali patronati scolastici con versamento di contribuzione);
  3. riscattabili (periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica ed economica dell’incarico, presso enti pubblici privi di contributi, presso scuole legalmente riconosciute, periodi di studi universitari e post universitari, periodi non coperti da contribuzione ma con accredito figurativo per cariche elettive e sindacali, astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, riscatto per l’astensione facoltativa, l’aspettativa per famiglia, il part-time...);
  4. ricongiunti (a domanda, per periodi da contribuzione da lavoro privato – ex Legge 29/1979 per servizi da privati; ex Legge 45/1990 per liberi professionisti);
  5. totalizzati (a domanda, in alternativa alla ricongiunzione, per unificare i contributo versati ad enti previdenziali diversi ed ottenere un unico trattamento pensionistico che corrisponda al totale dei trattamenti di competenza di ogni singolo ente).

Passo 3

Aggiornamento di tutte le assenze che hanno comportato retribuzione ridotta e/o senza assegni (aspettativa) e alle assenze che comportano effetti su pensione/buonuscita (congedo straordinario per assistenza disabili, aspettativa per ricerca, borse di studio...).

Passo 4

Aggiornamento delle progressioni economiche di carriera con l’ultimo inquadramento retributivo, ponendo particolare attenzione ad eventuali circostanze (aspettative, interruzioni, blocchi, recupero anzianità utile ai soli fini economici...) che abbiano effetto sulle date di attribuzione delle posizioni stipendiali e – per il personale ATA – eventuali attribuzione posizioni economiche.

Passo 5

Verifica di eventuali pratiche ancora pendenti (ricongiunzioni, ricostruzioni, congedi...).

Passo 6

Verifica di eventuali maggiorazioni di servizio richieste o spettanti al personale in relazione a particolari attività lavorative svolte, quali:

Nella circolare n. 4/2018 l’INPS prevede che «gli Uffici scolastici/scuole trasmettano la documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto alle citate maggiorazioni».

Per quanto riguarda invece le cosiddette “maggiorazioni di status”, connesse cioè a un determinato status del dipendente (vittima di terrorismo, invalido o lavoratore esposto all’amianto) sono confermate le indicazioni del messaggio INPS n. 1836 del 3/05/2017 secondo cui per tali maggiorazioni, che «non si configurano come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa ma determinano una maggiorazione di anzianità rilevante solo all’atto della liquidazione del trattamento pensionistico», i diretti interessati produrranno «direttamente all’INPS idonea documentazione attestante il diritto all’attribuzione delle stesse».

Per i soli pensionandi del 2018, l’INPS potrà sistemare le posizioni previdenziali includendo anche i periodi pre-ruolo (dal 1° gennaio 1988) tramite un’ulteriore funzione dell’applicativo Nuova Passweb, che «consentirà all’operatore INPS di visualizzare i periodi pre-ruolo ai fini dell’eventuale valorizzazione nella banca dati INPS della Posizione Assicurativa, qualora non dovessero essere già presenti».

Produzione del PL1 e/o TFR1

Entro 30 giorni dall’effettiva cessazione dal servizio del personale per dimissioni o pensione anticipata (il periodo si riduce a 15 giorni in caso di cessazione per decesso, inidoneità, inabilità e limiti di età), dovrà essere predisposto un PL1 per il TFS (Progetto di Liquidazione per il Trattamento di Fine servizio cd. indennità di buonuscita) e/o il TFR1 per il trattamento di fine rapporto, al seguente personale:

Non sono utili ai fini del TFS, oltre ai periodi di assenza non retribuita (aspettativa, congedo per assistenza a disabili, congedo parentale), i periodi successivi alla data di adesione al Fondo Espero.

Per tale personale sarà dunque prodotto un PL1 per il TFS fino alla data di adesione a Espero e un mod. TFR1 per il periodo successivo fino alla data di cessazione dal servizio.

I principali dati necessari per la compilazione del PL1 sono i seguenti:

Termini di pagamento

I termini di pagamento della prestazione sono:

Infine, in base all’art. 1 comma 484 della Legge 147/2013, le indennità superiori a 50.000 euro sono corrisposte in più importi annuali.

Materiali utili

Segnaliamo alcuni documenti pubblicati dall’USR Friuli Venezia Giulia in data 9 gennaio 2018:

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