Sinergie di Scuola

Tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado sono obbligati, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 1124/1965 s.m.i., a sottoscrivere con l’INAIL un’assicurazione a copertura degli infortuni occorsi agli alunni durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche di lavoro. Questa tipologia di assicurazione copre gli incidenti che avvengono durante lo svolgimento delle attività più rischiose, con esclusione di tutti gli altri infortuni.

Tale scelta normativa ha determinato un restringimento dell’obbligo assicurativo a quelle situazioni che, almeno astrattamente, possono essere configurate come maggiormente rischiose (la ratio della scelta del Legislatore può essere accostata a quella dell’obbligatorietà della sottoscrizione dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli prevista nel nostro ordinamento a partire dalla Legge 990/1969).

Con riferimento all’assicurazione sottoscritta con l’INAIL, può essere utile sapere che, peraltro, l’infortunio deve essere strettamente collegato con le attività tecnico-laboratoriali previste dal piano formativo.

È di tutta evidenza come tale assicurazione lasci degli ampi spazi pericolosamente privi di copertura assicurativa, con un grave rischio per gli alunni che trascorrono a scuola gran parte della propria giornata e per gli Istituti scolastici stessi.

L’assicurazione integrativa

Per questo motivo, per le scuole, è prassi da tempo consolidata quella di sottoscrivere delle polizze assicurative private a copertura della responsabilità civile e degli infortuni non ricompresi nell’assicurazione INAIL. La stipula di tale contratto riveste una importante funzione sociale di tutela e garanzia degli interessi degli alunni e delle loro famiglie.

Il contratto di assicurazione integrativa a copertura del rischio di infortuni degli alunni deve essere inquadrato come un’assicurazione individuale, che si aggiunge e affianca a quella sottoscritta con l’INAIL, così da fornire una tutela più ampia rispetto agli incidenti che potrebbero avvenire all’interno del contesto scolastico. Tale assicurazione viene stipulata dal Dirigente scolastico con una compagnia assicurativa privata a valle di una procedura ad evidenza pubblica.

La scelta della polizza deve essere guidata, oltre che dai generali principi in materia di contratti pubblici, da quelli imposti dal D.I. n. 129 del 28/08/2018. La scelta deve tener conto altresì dei limiti e criteri indicati dal Consiglio di Istituto che dovrebbe essere coinvolto, in un’ottica di massima trasparenza, quantomeno nella scelta delle compagnie assicurative da invitare e nella determinazione dell’importo di premio massimo annuo per alunno. Questo obbligo trova riferimento normativo nell’art. 5, comma 7 del D.I. 129/2018 nel quale si legge che «La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie».

Alla sottoscrizione del contratto, come esposto, provvede in concreto il Dirigente scolastico, in qualità di legale rappresentante dell’Istituto, per conto della scuola e per conto dei genitori degli alunni. Il contratto viene finanziato mediante i contributi versati all’istituto dalle famiglie. Sul punto è dirimente l’intervento del MIUR con la circolare n. 312 del 20/03/2012, confermato poi l’anno successivo con la circolare n. 593 del 7/03/2013.

Si tratta di contributi, di modesta entità e di natura volontaria, che entrano nella classificazione del Piano dei Conti per le Entrate del bilancio scolastico come contributi ricevuti da privati per la copertura assicurativa degli alunni. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che le scuole non sono legittimate ad imporre prestazioni patrimoniali ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (art. 23 Costituzione). Inoltre, le stesse devono garantire la gratuità dell’istruzione (art. 34 Costituzione).

Qualora il contributo fosse richiesto obbligatoriamente, esso si risolverebbe in una tassa incostituzionale.

Il modus operandi delineato fa sì che, in sostanza, i genitori finanzino in maniera indiretta il pagamento dell’assicurazione sottoscritta dalla scuola, mantenendo comunque tali versamenti in un alveo di volontarietà tanto che, ove una famiglia per una qualunque ragione non sia in grado di affrontare la spesa, quest’ultima viene sostenuta direttamente dalla scuola.

Il quadro sin qui descritto ci porta a qualificare il contratto assicurativo scolastico come una sorta di unicum nel panorama contrattuale delle pubbliche amministrazioni, in quanto lo stesso è formalmente sottoscritto dal Dirigente scolastico e, quindi, dall’amministrazione, ma nella sostanza, viene individuato e scelto di concerto con i genitori degli alunni e finanziato attraverso i contributi di questi ultimi.

Le forme di responsabilità degli Istituti scolastici e degli insegnanti

Il panorama delle diverse forme di responsabilità derivanti dagli incidenti che possono occorrere all’interno degli Istituti scolastici è molto articolato.

Ciò sia dal punto di vista dei soggetti che possono essere coinvolti, sia per il diverso titolo cui questi possono essere chiamati a rispondere.

Sotto il profilo soggettivo, possono essere chiamati a rispondere degli infortuni occorsi all’interno della scuola: gli insegnanti, l’Istituto e il Ministero dell’Istruzione.

Sui primi due incombe un dovere di vigilanza e protezione nei confronti degli alunni. Tuttavia, stante il rapporto intercorrente tra gli insegnanti e il Ministero, è quest’ultimo l’unico legittimato passivo in causa.

Per quanto attiene al titolo di responsabilità cui i predetti soggetti possono essere chiamati a rispondere, è necessario operare una distinzione.

Qualora il danno sia stato cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnate ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Dall’altro lato, invece, tra l’insegnante e l’alunno si instaura, per contatto sociale qualificato, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona (si veda Cass. n. 3695/2016). Il regime probatorio è quello di cui all’art. 1218 c.c.

Nel caso, invece, in cui il danno venga cagionato da un alunno ad un altro, la responsabilità potrà essere imputata a norma degli artt. 2047 e 2048 c.c. Ciò avverrà in virtù di un’omissione degli obblighi di vigilanza sugli alunni, che sono posti in capo agli insegnanti.

Alla luce di quanto appena esposto, è evidente come per gli Istituti scolastici sia molto rischioso non ricorrere alla sottoscrizione di una efficace copertura assicurativa. Basti pensare che, come evidenziato, non vengono coperti dall’assicurazione stipulata con l’INAIL gli incidenti occorsi durante la ricreazione o avvenuti al di fuori degli specifici ambiti protetti da questa, con la conseguenza che, in mancanza di una idonea polizza privata, i soggetti in precedenza richiamati sarebbero esposti alla richiesta di ingenti risarcimenti.

Il contratto di brokeraggio assicurativo e il ruolo del broker

Come già accennato, il contratto di assicurazione viene sottoscritto dal Dirigente scolastico in qualità di legale rappresentante dell’Istituto. La scelta della polizza assicurativa più adeguata e il successivo procedimento di acquisto della stessa, tuttavia, sono operazioni estremamente complesse (l’art. 43, comma 7 del Decreto 28/08/2018, n. 129 recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, entrato in vigore il 17 novembre 2018, include l’acquisizione dei servizi assicurativi tra le «procedure di affidamento di particolare complessità»). Infatti, il mercato dei prodotti assicurativi è caratterizzato da un’elevata asimmetria informativa che, nel caso delle scuole, è acuita dalla endemica mancanza di adeguate competenze.

Ciò comporta un duplice rischio: da un lato la scuola rischia di acquistare un prodotto assicurativo inadeguato alle sue concrete esigenze e, dall’altro, il Dirigente scolastico può incorrere nel rischio di essere chiamato a rispondere, in qualità di responsabile della gestione finanziaria e dei risultati del servizio, per la cosiddetta culpa in eligendo (che ricorre, appunto, quando si sbaglia la scelta). Tale tipologia di responsabilità può emergere qualora, a seguito di un incidente, l’assicurazione sottoscritta dalla scuola si riveli inadeguata a coprire integralmente il sinistro. Ciò accade in quanto la responsabilità in questo caso non è proporzionata al premio pagato (si parla, al riguardo, di un premio assicurativo esiguo per ciascun alunno), ma all’ammontare della somma assicurata che, a seconda della tipologia di sinistro e dell’eventuale mancanza di copertura, può comportare per la scuola il rischio di dover rimborsare infortuni per ingenti valori.

Tale forma di responsabilità non è l’unica in cui può incorrere il Dirigente nell’ambito dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla stipula del contratto assicurativo. Lo stesso, infatti, in virtù del ruolo rivestito e delle funzioni attribuitegli, potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di culpa in affidando qualora, in presenza di vizi inerenti la fase di scelta dell’assicurazione, vengano violate le norme in tema di appalti pubblici e concorrenza. Da ciò potrebbero emergere anche profili di responsabilità erariale a suo carico.

L’insieme delle circostanze sopra descritte fa emergere le ragioni per le quali per le scuole sia sempre più utile e opportuno fare ricorso a un esperto esterno, terzo e imparziale rispetto alle compagnie assicurative, che coadiuvi il Dirigente scolastico e il DSGA nella scelta del prodotto assicurativo più idoneo alle concrete esigenze del singolo istituto.

Il broker assicurativo, intervenendo sin dalle prime fasi del procedimento di selezione della polizza, affianca la scuola nella corretta valutazione dei rischi cui la stessa è esposta, nella predisposizione della documentazione di gara e nella comparazione delle diverse offerte pervenute. Tale comparazione deve essere svolta avendo come faro parametri oggettivi di riferimento quali, tra gli altri, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale predisposte dai Tribunali.

A tali servizi si aggiunge anche, nella fase successiva alla stipula del contratto, un’assistenza volta ad un costante monitoraggio del livello di efficacia e adeguatezza delle polizze contratte nonché l’assistenza legale in caso di sinistri.

Ciò rappresenta un indubbio valore aggiunto poiché consente di acquistare il prodotto più adeguato secondo le procedure imposte dalla normativa.

Va sottolineato in questa sede che il contratto di brokeraggio, seppur rappresenti un rapporto giuridico autonomo, è certamente ancillare rispetto al contratto di assicurazione stipulato dall’Istituto con la compagnia. Il contratto di brokeraggio, che consta non solo dell’intermediazione nell’acquisto della polizza, ma anche dell’insieme dei servizi sopra descritti, peraltro, non rappresenta un vero costo accessorio per l’Istituto. I contratti di assicurazione rientrano, infatti, nella maggior parte dei casi, tra i cosiddetti “contratti a tariffa”. Si tratta di contratti standardizzati che, al momento della sottoscrizione, contengono già all’interno del premio assicurativo un ammontare percentuale precalcolato destinato all’intermediario della compagnia assicurativa. Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto avvalendosi della consulenza di un broker, il compenso di quest’ultimo è costituito unicamente da una porzione di tale somma.

In altre parole, i costi di intermediazione sono in ogni caso inseriti da parte della compagnia assicuratrice all’interno del premio finale, indipendentemente dal numero e dal tipo di intermediari che prendono parte all’operazione. Pertanto, la presenza del broker non determina, come esposto, un vero costo aggiuntivo bensì, unicamente, una redistribuzione delle competenze di intermediazione, le quali verranno suddivise tra il broker ed eventuali altri intermediari quali, ad esempio, gli agenti delle compagnie assicurative.

Ciò viene esplicitato nella cosiddetta “clausola broker” la quale tra l’altro, dal 2017, soggiace alla Legge 172/2017 sull’equo compenso dei professionisti.

Dall’insieme delle considerazioni svolte emerge come, al giorno d’oggi, sia opportuno che gli istituti scolastici vengano supportati da figure professionali altamente specializzate, in particolare in settori e materie, quali quello assicurativo, caratterizzati da un alto grado di complessità.

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