Sinergie di Scuola

Con la Legge 30/12/2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) sono state introdotte, fra l’altro, delle novità in materia pensionistica e in particolare la proroga delle misure Ape sociale e Opzione donna.

Opzione donna

Con nota del 29/01/2021 il M.I., ad integrazione della precedente nota n. 36103 del 13/11/2020, ha fornito indicazioni per le dipendenti della scuola che intendano usufruire della misura Opzione donna, avendo maturato entro il 31 dicembre 2020 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni, e che chiedono di essere collocate a riposo dal 1° settembre 2021.

La relativa “Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (opzione per il trattamento contributivo – art. 16 del Decreto-Legge 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, n. 26 – art. 1, comma 336, della Legge 30/12/2020, n. 178 – Opzione donna)” dovrà essere presentata tramite il sistema POLIS dal 1° al 28 febbraio 2021, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito. Le istanze POLIS disponibili sono:

  • Cessazioni On-Line – Dirigenti scolastici Opzione donna: funzione per i Dirigenti scolastici
  • Cessazioni On-Line - Opzione donna: funzione per personale docente, educativo, IRC, ATA di ruolo (stato giuridico: titolare o collocato fuori ruolo o senza sede). Escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.

Ape sociale

Per quanto riguarda la misura dell’Ape sociale (anticipo pensionistico), prorogata anch’essa al 31 dicembre 2021, il M.I. rimanda a quanto indicato nella circolare di novembre e pertanto, coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021.

L’Ape sociale è stato introdotto dall’art. 1, commi da 179 a 186 della Legge di bilancio 2017 e prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6 del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214 (c.d. Legge Monti-Fornero).

L’Ape sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata, i quali:

  1. si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  2. assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  4. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più attività cd. gravose, tra cui rientrano anche gli insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Cessazione Dirigenti scolastici

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2021 dei Dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2021 dall’art. 12 del CCNL per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15/07/2010.

Il Dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre tale termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Cosa devono fare le scuole

Richiamiamo infine alcune procedure di competenza delle scuole, con riferimento alle domande di cessazione già presentate dagli interessati (docenti, educativi e ATA) entro il 7 dicembre scorso.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico è effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al M.I., per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 24 maggio 2021.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro.

Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2021. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’INPS, del diritto a pensione.

Gli ATP o le scuole dovranno utilizzare l’applicativo nuova Passweb, strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le PA. Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 5 febbraio 2021.

Limitatamente all’anno scolastico in corso e in ragione della situazione emergenziale in atto, soltanto qualora l’ATP/scuola non siano ancora in grado di utilizzare l’applicativo, dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 5 febbraio 2021, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare e utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

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