Riprendiamo e aggiorniamo in queste pagine quanto già pubblicato nella monografia “La figura del Dirigente tecnico nel sistema scolastico italiano”.

Il Ministro Bianchi ha recentemente firmato il D.M. 41 del 21/02/2022 che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 166 del 30/09/2020 (“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”), disciplina le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva. La finalità del decreto, così come anche sottolineato dalla nota 629 del 29/03/2022 (firmata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Stefano Versari), è aggiornare detta funzione rispetto alle innovazioni legislative e alle vicende storiche intercorse fra il precedente atto di indirizzo – D.M. 1046 del 28/12/2017 – e i giorni nostri.

Il D.M. 1046/2017 poneva il Servizio Ispettivo quale parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui al D.P.R. 80/2013, ed evidenziava come, nel contesto dell’autonomia, l’attività ispettiva fosse fondamentale strumento conoscitivo, valutativo e di miglioramento delle diverse realtà scolastiche. A tal proposito si sunteggiava, fra i vari altri compiti e competenze – elencati, al dire il vero, in modo non esaustivo – la funzione specifica degli Ispettori nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione: il coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole e dei nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici, la partecipazione ai gruppi tecnici e ai nuclei di supporto al SNV, le attività di formazione.

Detto decreto, infine, delineava l’organizzazione dei Dirigenti tecnici: secondo quanto ivi disposto, la Segreteria tecnica nazionale predisponeva il Piano Ispettivo Nazionale Triennale, da proporre al Capo Dipartimento che lo adottava, coordinava l’attuazione di tale Piano Ispettivo e i lavori finalizzati alla predisposizione delle tracce degli esami di Stato; i coordinatori del Servizio Ispettivo regionale predisponevano il Piano di lavoro triennale e il Piano regionale di valutazione dei Dirigenti scolastici, adottati con provvedimento del Direttore scolastico regionale.

Cosa prevede il nuovo decreto

Il nuovo D.M. 41/2022 ha innanzitutto il merito, rispetto al precedente, di essere in armonia con la vigente normativa riguardo alla organizzazione del Ministero (ricordiamo che al momento dell’emanazione del D.M. 1046/2017 era ancora in vigore il vecchio decreto di riorganizzazione dell’allora MIUR, il D.P.C.M. 98/2014).

Il decreto si compone di quattro parti:

Premessa

Nel delineare l’identità, il ruolo e l’importanza del corpo ispettivo, si sottolinea come «nell’ambito del quadro delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalle Linee programmatiche del Ministro, dall’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022, la dirigenza con funzione tecnico-ispettiva è coinvolta nel processo di innovazione che connota la Scuola “motore del Paese”».

A tal proposito si conferma che la funzione tecnico-ispettiva è parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione e, più nello specifico, si rimarca come «l’attività di accertamento – di cui l’Amministrazione si avvale per affrontare situazioni problematiche che possono determinarsi nelle scuole – parimenti connaturata alla funzione tecnico-ispettiva, è pure finalizzata ad individuare interventi correttivi e qualificare il servizio scolastico».

Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva

Questa sezione si compone di un’ampia ricognizione delle diverse attività affidate ai Dirigenti tecnici. Non un elenco di compiti, piuttosto una panoramica sui principali ambiti di intervento, organizzati e aggregati in cinque macroaree (come riassunto nella nota 629/2022):

  1. Sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi;
  2. Supporto al processo di valutazione e autovalutazione;
  3. Supporto tecnico-didattico-pedagogico;
  4. Supporto tecnico-scientifico per le tematiche e i processi definiti dall’Amministrazione;
  5. Accertamenti ispettivi.
Formazione dei Dirigenti con funzione tecnica ispettiva

Rispetto al D.M. 1046/2017 un’ulteriore importante novità è costituita dall’attenzione al tema della formazione. Vi si legge: «la formazione e l’aggiornamento costituiscono leve fondamentali nelle strategie dirette a conseguire maggiore qualità ed efficacia delle amministrazioni. L’attivazione di misure di supporto formativo e opportunità di crescita professionale per i dirigenti tecnici, richiedono regia e coordinamento, stabili nel tempo, capaci di considerare il progressivo evolversi delle competenze necessarie all’adempimento della funzione cui gli stessi sono chiamati». Oltre alla portata innovativa del concetto che emerge, non deve sfuggire l’accenno alla stabilità di regia e coordinamento che potrebbero fare intendere l’attenzione affinché la figura del Dirigente tecnico acquisisca maggiormente effettività e stabilità.

Il corpo ispettivo

La quarta e ultima parte del decreto, rubricata “Organizzazione della funzione tecnico ispettiva: il corpo ispettivo”, ribadisce la collocazione dei Ddirigenti tecnici a livello centrale e territoriale: «presso il Ministero dell’istruzione, nell’ambito del ruolo dei dirigenti, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (D.Lgs. 419 del 16/04/1994, art. 419). Ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 166 del 30/09/2020, i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva costituiscono il corpo ispettivo, collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione [...] e, a livello territoriale in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali».

«Il decreto», chiosa la nota 629/2022, «costituisce un passo importante nella direzione del potenziamento del corpo ispettivo, previsto nell’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro. L’indizione del concorso per il reclutamento dei dirigenti tecnici costituirà l’ulteriore tappa per sostenere i molteplici compiti della dirigenza tecnica, al servizio della Scuola italiana».

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