Sinergie di Scuola

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è attualmente regolata dall’art. 3 del D.Lgs. 62/2017, precedentemente disciplinata nell’art. 145 del D.Lgs. 297/1994. Nel D.Lgs. 62/2017 è prevista la possibilità di poter ammettere alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; al verificarsi di questa ipotesi l’Istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, è tenuta però ad «attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento» (art. 3, comma 2).

Nel dettaglio, l’art. 3 (Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria) del D.Lgs. 62/2017 così dispone:

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’Istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

L’art. 145 (Ammissione alle classi successive alla prima), comma 2 del D.Lgs. 297/1994 prevede inoltre che «I docenti di classe possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione».

Allorquando si decida, al contrario, per la non ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe, con decisione assunta all’unanimità, ha l’obbligo di fornire specifica motivazione, fermo restando che la norma indica la non ammissione «solo in casi eccezionali». Ai dettami dell’art. 3 si aggiunge anche il dovere per le Istituzioni scolastiche di informare progressivamente, nel corso dell’anno scolastico, le famiglie circa l’andamento didattico degli alunni. Tale indicazione è stabilita nell’art. 1, comma 5 del D.Lgs. 62/2017: «Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le Istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti».

Una sentenza del TAR Lazio

Nella sentenza 491 del 5/07/2019, in merito ad un giudizio di non ammissione alla classe successiva della scuola primaria, i giudici mettono in rilievo le mancanze dell’Istituzione scolastica riguardo all’informazione alle famiglie; si tratta di passaggi obbligati che se non adempiuti in itinere, secondo uno specifico protocollo e sulla scorta della normativa vigente, possono condurre ad eventuali ricorsi da parte delle famiglie:

  • Informazione nei confronti dei genitori, in ordine alle carenze formative in itinere, non documentata agli atti.
  • Mancato invito all’alunna a partecipare, nel corso dell’anno scolastico, alle attività di recupero organizzate in favore degli alunni in difficoltà.
  • Note informative da parte della scuola alla famiglia non sufficienti a far ritenere adempiuto il dovere d’informazione tempestiva, non essendo dimostrabile il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e l’interessata; da tale affermazione si ricava l’opportuna necessità di verbalizzare con dovizia gli esiti degli incontri.
  • Assenza di una comunicazione formale da parte dell’Istituzione scolastica sull’andamento didattico dell’alunna.
  • Carenza nella motivazione circa la sussistenza di ipotesi eccezionali tali da giustificare la mancata ammissione.

Riportiamo di seguito uno stralcio della sentenza:

Facendo applicazione delle suindicate coordinate normative, decisiva appare la constatazione, che, per un verso, dalla disamina della documentazione versata agli atti di causa non risulta provato che la scuola abbia adempiuto all’onere di informazione nei confronti dei genitori del minore in ordine alle carenze formative riscontrate e che, per altro verso, la minore non risulta essere stata invitata a partecipare alle attività di recupero organizzate presso l’istituto e rese in favore degli alunni.
Rafforza tale conclusione l’art. 1, comma 7 del D.P.R. 122/2009 secondo cui «Le Istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie».
Nel caso di specie solo due note evidenziano l’avvenuta informazione peraltro non proprio tempestive alla famiglia della piccola alunna e precisamente:
- la nota – OMISSIS – intitolata “Date incontri formali e informali – OMISSIS – A.E.” a firma del Dirigente scolastico – depositata dai ricorrenti – dà atto di alcuni incontri informali e dei ricevimenti dei genitori rispettivamente del –OMISSIS;
- la nota del 21 maggio 2018, di valutazione di non probabile ammissione le insegnanti [...] valutano la possibilità di fermare l’alunna – OMISSIS – per non avere raggiunto gli obiettivi minimi previsti per l’attuale anno scolastico [...].
Ad avviso del Collegio le note richiamate non sono sufficienti a far ritenere adempiuto il dovere d’informazione tempestiva in questione, non essendo dimostrabile il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e l’interessata.
Manca, in definitiva, la dimostrazione della comunicazione formale, da parte della scuola alla parte ricorrente, del negativo andamento scolastico della figlia di quest’ultima.
Sotto altro profilo rafforza detta conclusione il disposto di cui al comma 3 del visto D.Lgs. 62/2017 laddove è stabilito che: I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Non emerge invero dalla motivazione dell’atto gravato alcuna specifica motivazione circa la sussistenza di ipotesi eccezionali tali da giustificare la mancata ammissione alla classe 2 della scuola primaria.

Importanza dell’informazione alle famiglie

Si deduce pertanto che le Istituzioni scolastiche spesso eludono le prescrizioni della normativa di settore, molto chiare al contrario sull’argomento: l’informazione costante alle famiglie, stratificata nel tempo, perché in grado di dare maggiore pregnanza alla decisione di non ammissione, in quanto permette di ricostruire e comprovare che l’iter logico-valutativo del Consiglio di classe, è il frutto di osservazioni continue e dimostra che la scuola ha attivato specifiche strategie per il recupero. Tra l’altro il giudice sottolinea che l’avvenuta informazione alle famiglie richiede che sia provata anche attraverso il «contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola».

Quanto alla motivazione circa la decisione di non ammissione, il Consiglio di classe, nel verbale dello scrutinio finale deve poter palesare che si è in presenza di “casi eccezionali“ come appunto stabilisce la norma.

Principi da seguire in caso di non ammissione

In estrema sintesi, sono questi gli aspetti principali da tener presenti se si decide di non ammettere un alunno alla classe successiva nella scuola primaria:

  • informazioni continue alle famiglie nel corso dell’anno scolastico;
  • non ammissione «solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»;
  • riunione scuola/famiglia, prima dello scrutinio finale, in cui si espongono le ragioni della non ammissione alla classe successiva, opportunamente verbalizzate;
  • scrutinio finale, in presenza del Dirigente scolastico o di un suo delegato, in cui sulla base degli incontri già avvenuti, si verbalizza la decisione di non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva;
  • rilevazione a verbale che la decisione di non ammettere alla classe successiva sia stata assunta all’unanimità;
  • adeguata motivazione a verbale nello scrutinio.

Relativamente alla documentazione, per avere le carte in regola è necessario:

  • inserire nel Regolamento di istituto ex art. 10 del D.Lgs. 297/1994 le modalità di comunicazione scuola/famiglia;
  • inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa i criteri per procedere alla non ammissione alla classe successiva. Questo principio è stato ribadito nella nota ministeriale 1865/2017: «solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità».

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