Sinergie di Scuola

La questione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è sempre un tema attuale. Sono infatti molte le circolari del Ministero dell’Istruzione e dei vari uffici scolastici regionali, intervenute più volte sulla materia per spiegare il ruolo dell’insegnante di religione e fornire indicazioni riguardo alla possibilità per gli alunni di essere esonerati e di avere diritto alla scelta di attività alternative.

Con riferimento, in particolare, all’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore, è recentemente intervenuto l’USR per il Piemonte con nota prot. n. 8496 del 20/10/2014, che ha richiamato la normativa di riferimento.

Attribuzione della nomina e pagamento delle ore

Poiché le attività alternative costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, il Mef con la nota prot. n. 26482 del 7/03/2011 ha stabilito che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Al fine dell’attribuzione delle ore da liquidare possono identificarsi quattro tipologie di destinatari:

  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
  2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
  4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell’ipotesi 1, trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.

Nell’ipotesi 2 le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell’ipotesi 3 le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell’ipotesi 4, trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, l’onere può essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell’infanzia (cap. 2156), primaria (cap. 2154), secondaria di I grado (cap. 2155) e secondaria di II grado (cap. 2149).

Con la nota n. 87 del 7/06/2012 il Mef ha poi precisato che possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo, sia quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità; i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico; nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Inoltre, come previsto nella nota n. 7181 del 7/05/2014 del Mef, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.

In ogni caso, conformemente al limite di cui alla nota 87/2012, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al termine delle attività didattiche.


Contenuti e programmazione

Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 18 del 4/07/2013), la cui scelta è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando l’apposito modello allegato all’annuale circolare sulle iscrizioni.

Tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

  1. attività didattiche e formative;
  2. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
  3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Quindi, coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell’Offerta Formativa), anche valutando le richieste dell’utenza e ne fissa contenuti e obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari.

Infatti, sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni ed è compito del collegio dei docenti (fatta eccezione per la scuola primaria, in cui spetta ai consigli di interclasse) assolvere tale adempimento all’inizio di ogni anno scolastico e comunque entro il primo mese dall’inizio delle lezioni. I contenuti delle attività alternative non devono risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività (vedi C.M. 129/1986, 130/1986, 316/1987).

In tale sede saranno anche individuate le competenze richieste per l’insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l’individuazione del docente.

Il Dirigente scolastico deve sottoporre all’esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali, la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che dipende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica.

Ferma restando l’obbligatorietà per la scuola di assicurare le attività alternative, gli alunni che scelgono di essere esonerati dall’Irc possono essere accorpati sia per classi parallele sia in senso verticale. Pertanto le scuole dovranno attivarsi con idonei strumenti di gestione e di verifica affinché anche per gli alunni che hanno optato per lo studio individuale questo non si trasformi, nei fatti, in “nessuna attività”, con imponderabili rischi che potrebbero derivare da un’eventuale trascuratezza dell’obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni che non se ne avvalgono.


Valutazione degli studenti

I docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti. Quindi, i docenti di attività alternativa, partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività medesime.

A tale proposito l’O.M. n. 13/2013 stabilisce che «I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. Per le attività alternative non sono specificate modalità di valutazione (voti o giudizi) anche se, come previsto dalla nota MIUR 695 del 09/02/2012, i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali [...]».

Ai fini del credito scolastico è previsto che possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale a condizione che la scuola abbia individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazione.

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