Sinergie di Scuola

Aumenta il numero di famiglie che ricorrono all’istruzione parentale per provvedere direttamente o tramite precettori ad istruire i proprio figli, senza la frequenza di un’istituzione scolastica.

Scuola familiare, scuola paterna, educazione parentale, homeschooling, home education sono tutte espressioni che indicano questa scelta pedagogica. Tale forma di educazione, più che riferirsi ad un modello organizzativo e gestionale, indica una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti, in quali contesti relazionali e valoriali.

La possibilità di effettuare tale scelta è sancita dall’art. 30 della Costituzione Italiana, secondo cui «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli».

Ma come si adempie, in questi casi, all’obbligo scolastico e che ruolo ha la scuola in questo tipo di educazione? A queste domande ha dato recentemente risposta la nota prot. n. 6401 del 16/07/2015 dell’USP di Alessandria.

Assolvimento dell’obbligo scolastico

Il D.Lgs. 297/1994 (“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) definisce come si coniuga l’obbligo di istruzione con l’applicazione del suddetto principio costituzionale.

Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
[…]
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Il Decreto Ministeriale n. 489/2001 (“Regolamento concernente l’integrazione, a norma dell’art. 1, comma 6 della legge 20/01/1999, n. 9 delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico”) definisce quali siano le autorità che vigilano sull’adempimento dell’obbligo (art. 2 comma 1). Lo stesso decreto all’art. 2, comma 7 precisa che:

7. Gli allievi soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 111 comma 2 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2 (scuole statali e paritarie)secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell’istruzione obbligatoria o al termine dell’obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciato all’allievo dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l’esame di idoneità, l’apposita certificazione, prevista dall’art. 1 comma 4 della legge del 20/01/1999 n. 9 e dall’art. 9 del regolamento del 9/08/1999 n. 333, attestante il proscioglimento ovvero l’adempimento dell’obbligo di istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale.

L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 19/02/2004 n. 59 (“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”) prevede poi per tutti gli studenti che:

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività didattico educative previste dai piani di studi personalizzati, agli stessi è affidato la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

Gli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie sono annualmente sottoposti a valutazione degli apprendimenti che però non si concretizza in un esame, in quanto i docenti che li hanno seguiti e formati per un intero anno scolastico fanno riferimento alle valutazioni periodiche. Viceversa per uno studente che segue l’istruzione parentale tale valutazione viene necessariamente effettuata tramite esame.

L’art. 5 del D.Lgs. 59/2004 individua nei genitori o chi ne fa le veci i responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione. La violazione di tale dovere è trattata dall’art. 731 del Codice Penale che sanziona chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria.


Verifiche da parte della scuola

Il D.Lgs. 15/04/2005 n. 76 ribadisce che «I genitori o chi ne fa le veci, che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto – dovere, devono dimostrare di avere la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli».

Il MIUR, con nota prot. 5693 del 20/06/2005 ha definito quali siano le modalità attraverso le quali le Istituzioni Scolastiche vigilanti verificano che le famiglie abbiano la «capacità tecnica o economica di attuare l’istruzione familiare».

La nota in questione indica come unica soluzione quella di verificare annualmente che i discenti abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento.

Pertanto la verifica della capacità tecnica e/o economica della famiglia di provvedere direttamente all’istruzione dei figli può avvenire da parte delle scuole vigilanti «soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo».

Requisiti di ammissione

L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la classe prima della scuola secondaria di primo grado è consentita a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentita:

  • a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
  • a coloro che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

Sedi e sessione di esame

La sessione di esami è unica. Per i candidati che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Sono sedi di esami di idoneità unicamente le scuole statali o paritarie. Non è consentito sostenere esami di idoneità presso i Centri Territoriali Permanenti. Gli esami hanno luogo secondo il calendario fissato dal Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte.


Commissioni

La commissione per gli esami di idoneità a classi della scuola primaria sono formate da tre insegnanti nominati dai Dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti.

La commissione per gli esami di idoneità nella scuola secondaria di primo grado è nominata e presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui l’esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e, per le classi seconda e terza, anche di un docente della classe immediatamente inferiore.

Prove d’esame

L’esame di idoneità a classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area linguistica e quella matematica e in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.

L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o idoneità.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene la sufficienza in tutte le prove. La durata delle prove scritte è definita dalle commissioni esaminatrici.

Le istituzioni scolastiche fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione.

Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell’anno scolastico in corso.

Al candidato che abbia superato l’esame di idoneità è rilasciato un certificato recante indicazione: dell’esito dell’esame medesimo; dei voti attribuiti dalla commissione alle singole prove.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare altra classe inferiore per la quale siano, nel caso, privi di idoneità o promozione. Gli esami di idoneità non sono validi in assenza anche di una sola delle prove scritte o del colloquio.

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