Sinergie di Scuola

Il 26 ottobre scorso l’ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Tale documento si aggiunge alle seguenti ulteriori quattro Linee Guida pubblicate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice:

  1. Linee Guida n. 1 – “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
  2. Linee Guida n. 2 – “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
  3. Linee guida n. 3 – “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
  4. Linee guida n. 5 – “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

Vediamo in sintesi quali sono le regole per le acquisizioni di contratti sotto soglia comunitaria.

Regole comuni

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 (vedi box), compreso l’affidamento diretto, devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso devono essere inoltre pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

In “Amministrazione trasparente” devono anche essere pubblicati:

  • la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
  • i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

I medesimi atti devono anche essere pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC.

Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016 (vedi box) e i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni previste.

Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro

Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura.

Requisiti generali e speciali

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (vedi motivi di esclusione) nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione

La stazione appaltante deve motivare adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario.

La motivazione può essere espressa in forma sintetica per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 (in modo da assicurare anche l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese) fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

Lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro

Per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

  1. le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
  2. le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
  3. i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato devono essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

La stazione appaltante deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico.

Gli operatori economici invitati devono possedere i requisiti generali di moralità di cui l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti speciali richiesti dall’avviso. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Confronto competitivo

La stazione appaltante deve selezionare in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente.

La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti. L’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco.

La stazione appaltante deve invitare contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L’invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

  1. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  2. i requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
  3. il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa;
  4. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
  5. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  6. la misura delle penali;
  7. l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  8. l’eventuale richiesta di garanzie;
  9. il nominativo del RUP;
  10. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (l’art. 97 prevede che per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci);
  11. lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
  12. il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo.

La stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Affidamenti pari o superiori a euro 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro

La procedura per l’affidamento di lavori servizi e forniture di cui all’art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs. 50/2016 è del tutto simile a quella di cui al precedente paragrafo.

L’invito deve essere rivolto ad almeno dieci operatori.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.

Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono motivare il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

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