Per il personale che voglia chiedere il trasferimento o il passaggio di ruolo o cattedra è arrivato il momento per farlo.

Tutte le indicazioni utili, la modulistica e le scadenze, sono riportate nelle due ordinanze riguardanti la mobilità 2018/2019:

Scadenze

La tempistica delle operazioni prevede scadenze differenziate per i diversi gradi di scuola e le diverse categorie di personale.

Mobilità personale docente

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
Mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali

Mobilità personale educativo

Mobilità personale ATA

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

Mobilità insegnanti di religione cattolica

Personale docente, educativo e ATA

Il personale docente e ATA deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale Istanze Online del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito Mobilità saranno fomite indicazioni operative e la modulistica necessaria.

I docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano invece le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione Mobilità del sito. Tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime.

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo e inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.

Il personale il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal CCNI deve presentare domanda cartacea all’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze Online e del sito MIUR nell’apposita sezione Mobilità.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande.

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.

Insegnanti di religione cattolica

In tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio.

Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2017/2018 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2017/2018 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare alla mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.

Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.

Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’O.M. 208/2018 e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità e presentarle al Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al Dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 18 giugno 2018.

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.

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