Sinergie di Scuola

Sul numero di Sinergie di Scuola di novembre 2017 erano state esaminate le novità in materia disciplinare apportate dal D.Lgs. 116/2016, dal D.Lgs. 118/2017 e quindi dal D.Lgs. 75/2017; i predetti decreti modificano e integrano il D.Lgs. 165/2001 (c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego/TUPI); sempre su Sinergie di Scuola di giugno 2018 Francesca Romana Ciangola aveva anticipato delle prime riflessioni sulle novità disciplinari per il personale ATA.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione-Ricerca, sottoscritto in data 19/04/2018 – per la parte che qui interessa, ovvero la materia disciplinare – ha innovato le precedenti previsioni contrattuali “attualizzandole” proprio alla luce degli interventi normativi di cui sopra; rammentiamo che il nuovo comparto contrattuale compendia i precedenti comparti “Ricerca”, “Scuola”, “Accademie/Conservatori”, “Università”, “A.S.I.”.

Relativamente al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, al momento non è ancora conclusa la sessione negoziale, per cui verranno qui illustrate le novità contrattuali in materia disciplinare che interessano il solo personale ATA.

Con il presente lavoro si andranno dunque ad approfondire le novità più rilevanti, commentandole e operando un confronto con la previgente disciplina, già nota agli operatori del settore.

Destinatari e obblighi

La materia disciplinare è contenuta nel TITOLO III del CCNL, denominato “Responsabilità Disciplinare”.

L’art. 10 individua i destinatari delle disposizioni del Titolo III (per quel che qui interessa il personale ATA) mentre l’art. 11 dispone quelli che sono gli obblighi del dipendente.

Subito si evidenzia la novità del comma 1 dell’art. 11, ovvero la previsione che il dipendente debba adeguare “altresì” il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di comportamento ex art. 54 D.Lgs. 165/2001 (D.P.R. 63/2013) e nel codice di comportamento adottato dal MIUR (D.M. 325 del 30/06/2014).

Ribadito che il dipendente deve comportarsi in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra amministrazione e cittadini (comma 2), il successivo comma 3 specifica quali siano tali comportamenti.

Le lettere in cui si articola il comma individuano comportamenti sostanzialmente analoghi a quelli già previsti dall’art. 92, CCNL Scuola 2006-2009, eccezion fatta:

  • per la lett. e (previgente lett. g art. 92, comma 3), dove si prevede che non sia possibile assentarsi dal lavoro senza l’autorizzazione del Dirigente o del DSGA;
  • per la lett. i, dove si prevede l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
  • per la lett. l (previgente lett. q art. 92 comma 3), dove, al già previsto obbligo di non accettare regalie si specifica «salvo i casi di cui all’art.4 comma D.P.R. 62/2013»;
  • per la lett. p (previgente lett. u art. 92 comma 3), dove, al già previsto obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possono coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari, si specifica, «propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado»;
  • per la lett. q dove si introduce l’obbligo di comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

I previgenti obblighi relativi alla specificità delle attività delle istituzioni scolastiche vengono ora compendiati nel comma 4 art. 11 alla lett. a (previgente lett. b art. 92 comma 3); lett. b (previgente lett. f art. 92 comma 3); lett. c (previgente lett. h art. 92 comma 3); lett. d, che introduce l’obbligo di mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici; lett. e, che introduce l’obbligo di rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite (previgente, in parte, lett. n art. 92 comma 3); lett. f, che introduce l’obbligo, nell’ambito dei compiti di vigilanza, di assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo; lett. g (previgente lett. m art. 92 comma 3).

Le sanzioni

La tipologia delle sanzioni non è cambiata rispetto a quelle individuate nell’art. 93 CCNL Scuola 2006-2009 e pertanto, le violazioni da parte dei dipendenti degli obblighi disciplinati all’art. 11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

  1. rimprovero verbale;
  2. rimprovero scritto (censura);
  3. multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
  4. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
  5. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
  6. licenziamento con preavviso;
  7. licenziamento senza preavviso.

Le novità rispetto alle previgenti previsioni contrattuali si riferiscono alle sanzioni oggi direttamente contemplate dalla legge (TUPI), che come si diceva in premessa vengono riportate nel CCNL, e in particolare:

  1. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7 D.Lgs. 165/2001: la sanzione si applica nel caso in cui: «Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell’incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti»;
  2. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1 D.Lgs. 165/2001: la sanzione si applica nel caso in cui: «La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità delrisarcimento»;
  3. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 D.Lgs. 165/2001. La sanzione si applica nel caso in cui: «Il mancato esercizio o la decadenza all’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter) (commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3), e comma 3-quinquies» (si applica ai dirigenti).

Novità di rilievo è la scomparsa di ogni disposizione relativa al procedimento disciplinare, così come nel previgente art. 93 CCNL 2006-2009, laddove il comma 3 dispone che «per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001».

Ricordiamo, in estrema sintesi, che i termini del procedimento disciplinare, sono i seguenti:

  • 10 giorni per effettuare la segnalazione all’UPD da parte del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente(il termine si conta da quando si viene a conoscenza dell’illecito);
  • 30 giorni per effettuare la contestazione da parte dell’UPD (il termine si conta da quando perviene la segnalazione all’UPD);
  • 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare (il termine si conta dalla contestazione d’addebito).

I termini per la contestazione d’addebito e per la conclusione del procedimento sono perentori.

L’unica sanzione di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente è il rimprovero verbale.

Il comparto Scuola registra però dei distinguo.

Relativamente all’organo competente all’adozione delle sanzioni disciplinari per quanto riguarda il personale ATA si evidenzia la speciale disposizione del comma 9-quater dell’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001: «Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della truttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari».

Se la sanzione da applicare è dunque superiore a 10 giorni di sospensione, la competenza è dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD) incardinato presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

Date queste premesse, il comma 4 dell’art. 12 («Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale») è di fatto inapplicabile per il personale ATA, proprio perché la norma – il citato comma 9-quater – prevede ben altro.

Viene confermato che non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione (c.d. recidiva), e che l’essere stato destinatario di provvedimenti sanzionatori non solleva il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

Il Codice Disciplinare

Vengono in buona sostanza riproposte le disposizioni del previgente art. 95 CCNL Scuola 2006-2009.

Rammentiamo che l’esercizio del potere disciplinare soggiace alla regola generale posta dall’art. 2106 c.c. e cioè nell’applicare le sanzioni bisogna osservare il principio di gradualità e prorporzionalità tra la gravità della mancanza e la reazione sanzionatoria.

Si segnala l’introduzione nel comma 1 della lettera g e cioè, il tipo e l’entità della sanzione sono determinati anche nel caso in cui, per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative, vi sia stato un coinvolgimento dei minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.

Nell’ipotesi in cui un dipendente sia responsabile di più mancanza, compiute con unica azione od omissioni, o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave, laddove le suddette infrazioni siano punite con sanzioni di diversa gravità (comma 2).

Queste le novità più significative:

Rimprovero verbale, rimprovero scritto e multa

Comma 3 (graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1):

  • lett. a): viene specificato che le inosservanze vengono così sanzionate «ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 165/2001» (falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia – sanzione: licenziamento senza preavviso);
  • lett. g) (previgente lett. f art. 95 comma 3): viene specificato che l’insufficiente rendimento viene così sanzionato, «ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del D.Lgs n. 165/2001» (sanzione: licenziamento con preavviso);
  • lett. h): violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del D.Lgs. 165/2001: «I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro»;

Sospensione dal servizio fino a un massimo di 10 giorni

Comma 4 (graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1):

  • lett. a) (previgente lett. a art. 95 comma 6): nel richiamare la recidiva scompare la previsione che questa si debba riferire alla multa;
  • lett. c) (previgente lett. c art. 95 comma 6): viene specificato che si sanziona l’assenza ingiustificata dal servizio o l’arbitrario abbandono dello stesso «ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art. 55-quarter, comma 1 lett.b) del d.lgs n. 165/2001» (assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione – sanzione: licenziamento con preavviso);
  • lett. d) (previgente lett. d art. 95 comma 6): il ritardo nel trasferimento è ingiustificato sin dal primo giorno (e non più fino a 10 giorni);
  • lett. e): svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
  • lett. g) (previgente lett. f art. 95 comma 6): viene specificato che si sanzionano atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o a terzi «ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 165/2001» (reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui – sanzione: licenziamento senza preavviso);
  • lett. h): violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
  • lett. i): violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi

Il comma 8 introduce ex novo questa sanzione (graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1):

  • lett. a): recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
  • lett. b): occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
  • lett. c): atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazione oppure che non riguardino allievi o studenti;
  • lett. d): alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
  • lett. e): fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
  • lett. f): assenze ingiustificate collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
  • lett. g): violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
  • lett. h): per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.

Licenziamento con o senza preavviso

Il successivo comma 9 ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, prevedendo la sanzione disciplinare del licenziamento:

Con preavviso (novità di rilievo):
  • lett. a): per le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b e c da f-bis fino a f-quinquies del D.Lgs. 165/ 2001;
  • lett. b): per le ipotesi di recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
  • lett. c): recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative;
  • lett. d): dichiarazioni false e mendaci, reso dal personale delle istituzioni scolastiche, educative, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale.
Senza preavviso (novità di rilievo):
  • lett. a): per le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a, d, e ed f del D.Lgs. 165/2001.

Gli artt. 14 e 15 disciplinano le ipotesi in cui l’Amministrazione debba procedere all’adozione di provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente (è bene rammentare che la sospensione cautelare dal servizio non è un provvedimento disciplinare) distinguendo ipotesi di sospensione cautelare facoltativa (art. 14 – art. 15 commi 2 e 6) ovvero obbligatoria (art. 15 commi 1, 3 e 4 e art. 55-quater comma 3-bis D.Lgs. 165/2001).

Così come previsto dal TUPI è scomparsa la pregiudiziale penale, talché il procedimento disciplinare, ove connesso con procedimento penale, viene sospeso soltanto previa valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Infine, si evidenzia che con l’art. 17 è stata reintrodotta la possibilità di concordare la sanzione, in via conciliativa, fuori dai casi sanzionati con il licenziamento; la proposta conciliativa può essere avanzata dall’autorità disciplinare o dal dipendente entro i 5 giorni successivi l’audizione personale e la sua eventuale accettazione deve essere comunicata alla controparte entro i successivi 5 giorni. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

(le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)

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