Sinergie di Scuola

A supporto delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei finanziamenti a valere sul PON 2014-2020, con nota 31732 del 25/07/2017 il MIUR ha trasmesso l’aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588.

Le Linee guida sono state elaborate in conformità al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), nonché alle relative previsioni attuative (ad esempio le Linee Guida ANAC).

Tali disposizioni costituiscono raccomandazioni e istruzioni pratiche da utilizzare per una corretta applicazione della normativa in tema di appalti pubblici e per evitare possibili errori dovuti alle difficoltà interpretative. Quindi, precisa il MIUR, il documento ha una funzione di supporto e di orientamento e non sostituisce in alcun modo la richiamata disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici e nelle ulteriori disposizioni applicabili, a cui si rimanda per tutto quanto non esplicitato e a cui occorre attenersi. Il Ministero raccomanda inoltre il costante aggiornamento in merito agli orientamenti formulati dalla giurisprudenza e dalla prassi (ad esempio ANAC e Corte dei Conti).

Alle linee guida sono allegati anche tutti i modelli aggiornati alle nuove disposizioni.

Le varie modalità di acquisizione

In caso di contratti per l’affidamento di lavori/servizi/forniture, il cui importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (135mila euro per gli appalti pubblici di servizi e forniture e 1 milione di euro per gli appalti relativi ai lavori), le modalità per l’acquisizione che le Istituzioni Scolastiche dovranno osservare sono diverse, a seconda dell’importo del contratto.

Importi fino a 2mila euro

Per lavori/servizi/forniture di importo fino a 2.000 euro, o altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto, c’è l’affidamento diretto. L’operatore economico, in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., può essere individuato direttamente con provvedimento del Dirigente scolastico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione.

La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre (o atto equivalente) che contenga, in modo semplificato:

  • l’oggetto dell’affidamento;
  • l’importo;
  • il fornitore;
  • le ragioni della scelta del fornitore;
  • il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  • il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Importi compresi tra 2mila e 40mila euro

In caso di lavori/servizi/forniture di importo superiore a 2.000 euro (o ad altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto) e inferiore a 40.000 euro si deve invece procedere con affidamento previa comparazione di preventivi.

In assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., c’è l’obbligo di comparare le offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.

Importi compresi tra 40mila e 135-150mila euro

Si ricorre invece alla procedura negoziata semplificata per contratti di valore pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 135mila euro (in caso di servizi/forniture) e a 150mila euro (in caso di lavori).

In assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., vige l’obbligo di previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

È bene che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contenga l’indicazione anche dei soggetti invitati.

Acquisizioni su MePA

Per le acquisizioni di beni o servizi sul Me.Pa.,le modalità di acquisto sono:

  • Per importi fino a 2.000 euro o ad altro limite deliberato dal Consiglio d’Istituto – Ordine diretto o Trattativa diretta:
    1. ordine diretto (OdA) che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema;
    2. trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico.
  • Per importi superiori a 2.000 euro (o ad altro limite deliberato dal Consiglio d’Istituto) e inferiori a 40.000 euro – Richiesta di offerta con comparazione delle offerte di almeno tre ditte: le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul MePA richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente.
  • Per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 135.000 euro (servizi/forniture) e a 150.000 euro (lavori) – Richiesta di offerta con consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici: le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul MePA richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente.

Per l’individuazione della tipologia di procedura da espletare, è fondamentale che il calcolo del valore dell’affidamento sia svolto con le modalità prescritte dalla normativa, con particolare riferimento all’art. 35 del Codice degli Appalti, il quale prevede tra l’altro che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture sia basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’Istituzione Scolastica – stazione appaltante e che tenga conto dell’importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Si ricorda in proposito che un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Iter procedurale

Il MIUR ha anche indicato la corretta procedura da seguire, che si può così riassumere:

Emanazione di un regolamento di istituto

Il documento deve disciplinare:

  1. le modalità di approvvigionamento;
  2. le modalità di conduzione delle indagini di mercato tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA o tramite la formazione di appositi elenchi di fornitori, con formalizzazione dei risultati ai fini dell’emanazione della determina a contrarre;
  3. le modalità di costituzione dell’elenco fornitori distinti per categoria merceologica e fascia di importo;
  4. i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato, attingendo dall’elenco dei propri fornitori o da quelli presenti sul MePA o altri elenchi ufficiali.

Determina a contrarre

Si tratta di un atto del Dirigente scolastico che contiene:

  • l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;
  • l’oggetto dell’affidamento;
  • l’importo massimo stimato dell’affidamento;
  • la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
  • i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
  • le principali condizioni contrattuali;
  • l’indicazione del responsabile del procedimento.

Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella procedura di affidamento diretto, la determina a contrarre deve contenere, in modo semplificato:

  • l’oggetto dell’affidamento;
  • l’importo;
  • il fornitore;
  • le ragioni della scelta del fornitore;
  • il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  • il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Indagini di mercato o elenchi

Preliminarmente all’avvio di un confronto competitivo tra più operatori economici è opportuno che la scuola svolga indagini di mercato o consulti elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura di gara (ove non sia utilizzato il MePA).

Quindici giorni prima dell’avvio dell’indagine di mercato, la stazione appaltante pubblica un avviso sul proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi e contratti”, in cui indica:

  • l’oggetto e il valore dell’affidamento;
  • gli elementi essenziali del futuro contratto;
  • i requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
  • requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
  • il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
  • i criteri di selezione degli operatori economici;
  • le modalità per comunicare con la scuola – stazione appaltante.

È fatta salva la facoltà di ridurre il suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Per quanto riguarda gli elenchi di fornitori, l’operatore economico, per essere iscritto in detto elenco, invia istanza alla scuola tramite PEC e attesta il possesso dei requisiti di cui al punto precedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’Istituzione Scolastica può anche procedere alla pubblicazione di un avviso che miri ad acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare. Al riguardo si rammenta che la pubblicazione dell’avviso non sostituisce l’invito degli operatori (nel numero di 3 o di 5, a seconda dei casi); di conseguenza, qualora successivamente alla pubblicazione di tale avviso dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse inferiori al numero di operatori minimi previsti dalla normativa per contratti superiori ai 40.000 euro, l’Istituzione Scolastica dovrà attivarsi per invitare gli operatori economici mancanti.

Scelta degli operatori economici da interpellare

Il Dirigente scolastico invita, in modo non discriminatorio, il numero minimo di operatori economici previsto dalla normativa vigente di cui sopra. Tali operatori, individuati sul MePA o tramite l’elenco dei propri fornitori, dovranno presentare un’offerta, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. Inoltre gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

L’Istituzione Scolastica è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.

Se non è possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la scuola può procedere al sorteggio, debitamente pubblicizzato nell’avviso dell’indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco, indicando la data e il luogo di espletamento del sorteggio.

Inviti alle ditte selezionate

La scuola invita contemporaneamente e tramite PEC tutti gli operatori economici selezionati. L’invito è un vero e proprio bando di gara e deve contenere:

  1. l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e prestazionali e l’importo complessivo stimato;
  2. i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
  3. il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa;
  4. il termine per l’esecuzione della prestazione;
  5. il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa – in questo secondo caso occorre indicare i criteri di valutazione e la relativa ponderazione dei punteggi per ciascun criterio);
  6. la misura delle penali;
  7. i termini e le modalità di pagamento;
  8. l’eventuale richiesta di garanzie;
  9. il nominativo del RUP (coincidente con il Dirigente scolastico);
  10. lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti.

Commissione di gara

Deve essere costituita con provvedimento del Dirigente scolastico soltanto qualora sia stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La commissione giudicatrice opera secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici) approvate con delibera n. 1190 del 16/11/2016.

Il provvedimento di nomina della Commissione e i curricula vitae dei componenti devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica. Le operazioni relative alla apertura delle buste amministrative sono invece in ogni caso di competenza del solo RUP che vi provvede in seduta pubblica.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari devono dichiarare, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice.

La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

Sedute di gara

Sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute di valutazione delle offerte tecniche (che costituiscono il vero e proprio confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati), e le relative attività devono essere verbalizzate.

I requisiti autocertificati dagli operatori economici invitati possono essere verificati dall’Istituzione Scolastica – stazione appaltante mediante AVCpass istituito presso l’ANAC. Detta verifica è obbligatoria nei confronti dell’aggiudicatario.

Provvedimento di aggiudicazione

Il Dirigente scolastico emana il provvedimento di aggiudicazione, comprensivo della graduatoria, dei relativi punteggi e di una adeguata motivazione nella quale si dà conto dettagliatamente del possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre e negli atti di gara, nonché della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare.

Stipula del contratto

Le modalità di stipula del contratto sono diversificate a seconda della procedura espletata. In particolare:

  1. per i procedimenti n. 1 e 2 (di importo inferiore a 40mila euro): la stipula del contratto può avvenire con scambio di lettere di proposta e accettazione tramite raccomandata o tramite PEC. Non si applica alcun termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lettera b e comma 14 del D.Lgs. 50/2016);
  2. per i procedimenti n. 3(servizi e forniture di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 135mila euro): la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con una delle seguenti modalità:
    1. atto pubblico notarile informatico;
    2. in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
    3. in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Istituzione Scolastica – stazione appaltante;
    4. scrittura privata. Non si applica alcun termine dilatorio (stand still).
  3. per i procedimenti n. 4 (lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 1 milione di euro): si applica il termine dilatorio (stand still), salvo che sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva (art. 32, comma 10, lettera a, ovvero nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico (art. 32, comma 10, lettera b).
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