Sinergie di Scuola

La nozione di Bisogni Educativi Speciali (BES) si estende anche a quegli alunni che a causa di particolari condizioni fisiche o patologie croniche richiedono in orario scolastico la somministrazione di farmaci o di pratiche (anche improvvise) di assistenza sanitaria per la salvaguardia della loro incolumità. Il problema degli alunni che presentano bisogni speciali di salute va perciò affrontato in modo puntuale, attraverso azioni che coinvolgono l’intera comunità.

L’alunno epilettico: un bisogno speciale di salute

All’interno della macrocategoria di alunni con BES rilevabile dalla D.M. del 27/12/2012 – che ha introdotto importanti modifiche nella gestione dell’integrazione e dell’inclusione in ambito scolastico – è possibile inserire anche gli alunni che presentano bisogni speciali di salute.

L’accostamento prospettato trova una sua spiegazione di fondo nel modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), dell’OMS (2001), il quale ormai considera «la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno da preclusive tipizzazioni» (Dir.Min., pag. 1).

Non necessariamente i problemi di salute si identificano con una disabilità o menomazione permanente e danno luogo ad una certificazione: gli alunni con BES possono trovarsi a vivere infatti in particolari situazioni di salute che rendono difficile l’apprendimento o l’adattamento nell’ambiente scolastico, compromettendo il loro benessere per svariati motivi.

Accanto alla disabilità, allo svantaggio socio-culturale, linguistico e ai disturbi specifici si posizionano anche le condizioni di salute in cui versano alcuni alunni, che a causa di determinate patologie possono necessitare in orario scolastico di un trattamento particolare, quale la somministrazione di farmaci o di interventi assistenziali. Il bisogno speciale di salute va quindi preso in carico con le dovute cautele.

La presenza di un alunno epilettico a scuola rappresenta un esempio tipico di bisogno speciale di salute. Essa apre la strada ad una serie di misure da intraprendere, sia di ordine teorico che pratico – tutto un protocollo di azioni – che non possono essere disattese: in caso contrario, si abbasserebbe di molto il livello di inclusione della scuola e produrrebbero un profilo di responsabilità diffuse tra gli operatori scolastici.

Normativa di riferimento e presa in carico dell’alunno epilettico

L’Atto di Raccomandazione del 27/11/2005 contenente le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all’interno della struttura scolastica, presenta in modo generale l’iter da seguire, individuando la tipologia degli interventi, i soggetti coinvolti, le modalità di intervento e in ultimo la gestione delle emergenze, lasciando alle istituzioni scolastiche la definizione della procedura idonea a garantire la presa in carico del bisogno rilevato.

Il piano di azioni va quindi determinato adattandosi alla specifica realtà del caso. È facile intuire come sia necessaria una estrema cautela per gli alunni che soffrono di epilessia, perché – come vedremo – il trattamento non riguarda solo un percorso di azioni formali e teoriche, ma può richiedere anche interventi di tipo pratico e in taluni casi anche la somministrazione di farmaci: si tratta di decisioni che comportano un’attenta pianificazione e una prefigurazione ad hoc dell’evento che potrebbe verificarsi.

Al momento i protocolli di azione per malattie quali l’epilessia, l’asma e il diabete hanno trovato una esplicitazione in atti di natura regionale che hanno perlomeno definito il problema in chiave generale, permettendo di estrapolare i passi fondamentali da incamerare in un possibile piano di azioni in ambito scolastico.

Al riguardo si citano il Protocollo di Intesa tra Regione e Ufficio Scolastico per il Piemonte “Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo” del giugno 2014 o al Manuale “Eventi sanitari e farmaci a scuola” a cura dell’AULSS 5 Ovestvicentino della Regione del Veneto del 2013 che ha trattato determinate patologie croniche (tra cui proprio l’epilessia).

Azioni da mettere in campo

Seguendo il protocollo di azioni della Regione Piemonte succitato, in caso di alunno affetto da epilessia è opportuno distinguere tre distinte fasi di azioni.

Fase 1 – Informativa, istruttoria e delega ad effettuare la somministrazione

Si tratta di una fase amministrativo-burocratica che coinvolgerà, attraverso una serie di passaggi: la famiglia, la scuola (rappresentata dal Dirigente scolastico) e l’ASL di competenza.

È il momento in cui la famiglia informa la scuola della patologia sofferta dall’alunno, informazione esperita tramite formale presentazione di certificato medico attestante la patologia. Il certificato medico potrebbe includere la necessità di una somministrazione di farmaci in orario scolastico con la conseguenza diretta che il Dirigente scolastico dovrà individuare, come peraltro stabilito nelle Linee guida del 2005, il personale incaricato per tale operazione, acquisendone la disponibilità ad effettuare la somministrazione nonché il luogo adatto per la conservazione del farmaco.

In sostanza, procedure obbligate che saranno acquisite agli atti della scuola e realizzate sempre in collaborazione con la famiglia che, all’interno del quadro di azioni da intraprendere, può fornire informazioni utili per il trattamento dell’alunno proprio perché vanta una conoscenza più diretta e approfondita della malattia ed è in grado di riferire quale sia la durata tipica della manifestazione dell’evento e, in modo più concreto, come gli operatori dovranno rapportarsi con il contesto.

La famiglia è quindi anzitutto il soggetto ideale per dare le prime informazioni eziologiche sulla malattia. In questo senso, non sono da sottovalutare eventuali incontri informativi e di ricognizione con coloro che in futuro saranno più a diretto contatto con l’alunno, ovvero il personale scolastico e, come vedremo, anche i compagni della classe.

Fase 2 – Conoscenza della patologia, formazione/addestramento e predisposizione del piano individuale di intervento

È una fase di ricognizione del problema a cura del Dirigente scolastico che prevede azioni volte a garantire una preparazione specifica, di addestramento del personale scolastico delegato per la presa in carico dell’alunno.

Si assiste così ad una passaggio da una prima conoscenza della patologia che avviene in ambito scolastico e che coinvolge tutti i soggetti interessati, in primis la famiglia, ad un trattamento dell’evento da un punto di vista strettamente formalizzato: ossia la richiesta esplicita del Dirigente scolastico all’ASL di competenza della formazione/addestramento del personale scolastico (docenti e personale ATA) resosi disponibile alla somministrazione dei farmaci e all’intervento in caso di attacco epilettico.

Questa fase della formazione prevede una parte teorica, strettamente informativa sulla natura dell’evento e sugli atteggiamenti derivanti dalla crisi, e una parte pratica in cui verrà redatto, a cura del personale sanitario, il Piano individuale di intervento che descriverà dettagliatamente tutte le operazioni da compiere per la somministrazione dei farmaci e i comportamenti da attuare in caso di attacchi lievi o acuti.

Il saper riconoscere precocemente la sintomatologia di una crisi epilettica può essere d’aiuto per predisporre efficacemente l’ambiente in cui l’alunno si trova in quel dato momento.

Il suddetto piano farà parte integrante di tutta la documentazione relativa al trattamento dell’alunno.

Fase 3 – Informazione ai pari e gestione della classe durante l’evento epilettico

Questa fase costituisce un momento saliente della formazione sia del personale adulto che dei compagni della classe dell’alunno. La gestione dell’emergenza di una crisi acuta richiede l’attivazione di comportamenti specifici a cui la classe deve essere preparata, in particolar modo per cercare di collaborare con il personale scolastico.

In questo senso sarà utile predisporre, previo consenso dei genitori dell’alunno interessato, incontri informativi che siano in grado di permettere a chi sta accanto al bambino affetto da tale patologia, di assumere i comportamenti corretti (non urlare, allontanarsi dall’alunno colto da crisi, chiedere aiuto, allontanare eventuali oggetti pericolosi ecc.).

Si tratta di interventi che possono rivelarsi estremamente preziosi al fine di rendere più agevole l’azione complementare degli adulti e che richiedono, per la formazione, il supporto specifico di personale sanitario specializzato.

Fase 4 – Gestione delle emergenze

Se la crisi è persistente e se la situazione si ritiene emergente sarà opportuno avvisare i genitori e ricorrere al Pronto Soccorso (118).

Fase 5 – Monitoraggio post evento epilettico

In caso di evento epilettico verificatosi a scuola diventa necessario il confronto tra i soggetti che hanno preso in carica l’alunno: è un momento di verifica e di raccolta delle eventuali criticità emerse, che servirà ad aggiornare il piano di intervento individuale.

Responsabilità del Dirigente

Il trattamento dell’alunno epilettico, se non condotto nei modi opportuni e secondo un iter corretto, può determinare in capo al Dirigente scolastico un profilo di responsabilità. Come stabilito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, egli è individuato come datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, responsabile quindi in materia di salute e sicurezza, e a lui spetta attivarsi per la predisposizione di quelle azioni volte a garantire l’inserimento dell’alunno affetto da una qualsivoglia patologia che potrebbe ostacolare il suo benessere e la qualità della vita a scuola. Nello specifico, il Dirigente scolastico:

  • acquisisce formalmente l’inserimento a scuola dell’alunno da parte dei genitori, il certificato medico che attesta la patologia e la richiesta della somministrazione dei farmaci in orario scolastico o/e degli interventi pratici necessari in caso di attacchi epilettici;
  • fornisce contestualmente ai genitori informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
  • organizza un primo incontro formale e informativo con la famiglia, il medico che lo segue e i docenti della classe, incontro di primaria importanza per prendere atto del problema direttamente dalle persone interessate che conoscono l’anamnesi dell’alunno;
  • si attiva, ai sensi delle Linee Guida ministeriali del 2005, per individuare il personale scolastico che sarà incaricato alla somministrazione, qualora ci sia la necessità di dover somministrare farmaci in orario scolastico. In caso di indisponibilità ricorre al personale esterno (art. 4 delle Linee Guida, vedi oltre; si veda anche “Se l’alunno deve assumere medicinali a scuola” e “Prassi per la corretta somministrazione di farmaci a scuola”);
  • individua il luogo adatto alla conservazione di farmaci (se prevista la somministrazione di farmaci);
  • richiede per iscritto, attraverso specifico modulo, la delega dei genitori al personale che sarà incaricato della somministrazione dei farmaci (se prevista la somministrazione di farmaci);
  • rende edotte formalmente le figure sensibili addetti al primo soccorso della presenza a scuola di un alunno affetto da tale patologia, invitando il personale a prendere contezza del caso;
  • verifica se il personale individuato in qualità di somministratore sia in possesso della formazione adeguata. Sul punto si sottolinea che le Linee guida del 2005 al paragrafo “Tipologie degli interventi”, stabiliscono che «la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’alunno», di conseguenza ogni caso richiede di essere considerato a sé;
  • verifica se lo stato di formazione del personale addetto al primo soccorso sia aggiornato, ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 «i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;
  • procede tempestivamente a garantire la formazione del personale scolastico, obbligo di informazione e formazione adeguate per i lavoratori derivante dall’art. 15, lett. n del D.Lgs. 81/2008;
  • richiede all’ASL di competenza la formazione e l’addestramento in situazione necessari per il caso specifico di epilessia. Nella richiesta inviata all’ASL, allega tutta la documentazione relativa al caso e invita formalmente al piano di formazione tutti i docenti della classe e il personale ATA nonché le figure sensibili incaricati di primo soccorso;
  • successivamente alla formazione il Dirigente chiede all’ASL di autorizzare, in caso di necessità, il Piano individuale di intervento che resterà tale sino a che subentrino variazioni nella terapia dell’alunno;
  • organizza incontri post evento per raccogliere informazioni utili da parte di chi ha assistito direttamente l’alunno durante la crisi epilettica;
  • predispone periodicamente incontri con la famiglia dell’alunno.

In caso di inerzia del Dirigente scolastico, la famiglia potrebbe rivolgersi al giudice richiedendo anche il risarcimento del danno esistenziale. La responsabilità del Dirigente potrebbe derivare dal non aver adottato tutte le iniziative necessarie per la tutela della salute dell’alunno.

Qualora all’interno dell’istituzione non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale scolastico alla somministrazione dei farmaci, come stabilito nelle Linee Guida del 2005 di cui sopra, art. 4 «i Dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i Dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta».

Formazione dei lavoratori e degli addetti al primo soccorso

Per la gestione del caso è importante che il Dirigente scolastico si attivi per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 (riportato precedentemente); la formazione deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Inoltre, l’art. 45 del T.U. mette in capo al datore di lavoro, nella scuola il Dirigente scolastico, l’obbligo di prendere «i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati».

Pronunce giurisprudenziali

Nella Sentenza del Tribunale di Roma n. 2779/2002, il giudice ha espressamente richiamato l’art. 2 della Legge n. 833/1978: «il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue: [...] la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione (dei soggetti handicappati)». Ragion per cui il Dirigente scolastico ha l’obbligo di attivarsi nei modi opportuni, individuando, laddove sia necessario, il personale addetto alla somministrazione dei farmaci. In caso contrario potrebbe rischiare, come accaduto nel caso di cui alla Sentenza n. 1028 del 21/10/2011 del TAR della Sardegna, di essere condannato per comportamento negligente «sia sotto il profilo temporale [...] sia sotto il profilo della mancata applicazione delle direttive ministeriali in materia»; nella stessa sentenza il giudice riconosceva alla famiglia dell’alunno, a cui non era stata garantita la somministrazione dei farmaci a scuola in orario scolastico «il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356)».

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