Sinergie di Scuola

Le scuole sono molto interessate alla materia dell’eliminazione dei rifiuti in quanto ne producono sia come risultato finale delle esercitazioni pratiche degli alunni, nei vari laboratori, sia a seguito di attività d’ufficio per l’utilizzo di pc, stampanti, fotocopiatori ecc.

Inoltre l’Istituzione Scolastica, dopo aver espletato la procedura di cui all’art. 34 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Nuovo Regolamento di Contabilità delle II.SS.), relativa alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili senza trovare acquirenti o altra soluzione prevista, è obbligata all’eliminazione degli stessi seguendo quanto stabilito dalle norme vigenti.

La materia è stata regolamentata dal D.Lgs.5/02/1997 n. 22 (Decreto Ronchi) recante disposizioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il legislatore, mosso dall’esigenza di attuare, nel nostro ordinamento giuridico, le nuove direttive europee, ha tentato un riordino dell’intera normativa.

Il decreto, infatti, unitamente ad alcuni decreti di attuazione e alcune norme che lo hanno modificato, si presenta come legge generale di tutti i residui delle attività umane. La materia viene pertanto regolata anche da numerose norme regionali.

Il D.Lgs. 22/1997 sembra fondarsi su due principi di ordine generale:

  1. vieta a chiunque detenga rifiuti di abbandonarli, imponendo di provvedere al loro smaltimento o recupero nelle varie forme previste dal decreto stesso a seconda del tipo di detentore;
  2. si preoccupa di indicare la priorità della riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti e del loro recupero, riutilizzo e riciclaggio, rispetto allo smaltimento.

Quest’ultimo principio è anzi esplicitamente qualificato come la “fase residuale” della gestione dei rifiuti. In particolare il decreto raccomanda la riduzione della quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento finale (art. 4, D.Lgs. 22/1997) attraverso:

  • il reimpiego e il riciclaggio;
  • le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  • l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  • l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il D.Lgs. 22/1997, con le norme che lo hanno modificato e integrato costituisce la disciplina generale della materia.

La gestione dei rifiuti nella scuola

Per quanto concerne la scuola i rifiuti che possono essere considerati “speciali” sono i seguenti:

  • i rifiuti da attività di servizio;
  • i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
  • i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Quindi i materiali inquinanti a titolo esemplificativo possono essere considerati: il toner per stampanti o fotocopiatrici comprese le cartucce, i personal computer, i televisori, i videoregistratori, i fotoriproduttori, carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell’argento, macchine fotografiche usa e getta con o senza batterie, imballaggi di qualsiasi genere (carta e cartone, legno, plastica ecc.), pile a secco o alcaline, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica (schede elettroniche) ecc.

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni specifiche (Allegato B, D.Lgs. 22/1997).

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi effettuando:

  1. autosmaltimento dei rifiuti;
  2. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  3. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  4. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’art. 16 del decreto.

Nelle istituzioni scolastiche la responsabilità sulle modalità di smaltimento dei rifiuti è del Dirigente scolastico che obbedisce alle norme rivolgendosi ad aziende pubbliche o concessionari e/o a ditte specializzate per lo smaltimento di materiali diventati inutilizzabili.

In particolare il problema si pone per lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici rappresentati soprattutto dalle attrezzature presenti nei laboratori di informatica, meccanici, computerizzati ecc.

Tali attrezzature dismesse come rifiuti – perché il tentativo di vendita è stato effettuato infruttuosamente – oltre a seguire la normativa prevista devono essere eliminati osservando anche i criteri di economicità e trasparenza.

Il ricorso alle aziende municipalizzate operanti nel settore richiede talvolta, oltre ad una particolare cernita dei beni che può dar luogo anche a difficoltà oggettive (individuazione del personale che collabori con il consegnatario, spazi disponibili per la collocazione del materiale associato ai tempi di ritiro), anche il pagamento del relativo servizio di ritiro stabilito in base alle tariffe applicate dai singoli comuni se non addirittura il rifiuto da subito di questo servizio e il relativo smaltimento.

Si ritiene quindi che in questo contesto, per il ritiro e lo sgombero, l’opzione per il ricorso a soggetti privati ovvero, aziende autorizzate e iscritte al previsto “Albo Nazionale Gestori Rifiuti e Gestori Ambientali” nel rispetto delle vigenti disposizioni ambientali, potrebbe rivelarsi anche economicamente più vantaggiosa.

La ricerca dell’azienda è possibile e facile, anche per il comparto scuola attraverso internet e collegandosi al sito web dell’Albo.

Il Dirigente delle Istituzioni Scolastiche che utilizzano, nello svolgimento di esercitazioni pratiche, materiali e prodotti che possono determinare la produzione di rifiuti da assoggettare a trattamento speciale, deve stipulare accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei a tale trattamento.

Il contratto è riferibile all’appalto con cui una parte, committente, affida ad un appaltatore l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 del Codice Civile).

L’appalto è un contratto consensuale con effetti obbligatori di carattere personale per l’appaltatore al quale ci si affida per la conoscenza di capacità e abilità specifiche in quella materia.

Oggetto del contratto è l’esecuzione e compimento di un’opera o un servizio.

È consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile usufruire del servizio di smaltimento pubblico.

Il corrispettivo deriva da un possibile riutilizzo da parte dell’azienda pubblica, ma in particolare dalla ditta privata, del materiale ritirato così come espressamente disciplinato dal D.Lgs. 151/2005, art. 1, comma 1, lett. a e b, che: «prevede misure e procedure finalizzate a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero di tali rifiuti in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento (cfr.), tenuto conto delle seguenti considerazioni».

Infatti, ai sensi del successivo art. 3, comma 1, lett. e, il provvedimento stabilisce che il “reimpiego” consiste nelle operazioni che consentono l’utilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici o di loro componenti «allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l’utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti» e il “riciclaggio” consiste nel «ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini».

Sono esclusi dalla procedura prevista per i rifiuti speciali:

  • la gestione dei rifiuti urbani;
  • la gestione dei rifiuti radioattivi disciplinata dal D.Lgs. 230/1995.

Ai fini degli adempimenti di legge, il Dirigente scolastico, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture della scuola e assolve ai seguenti obblighi:

  • vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali;
  • emana le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali e promuove l’aggiornamento tecnico-normativo per tutto il personale;
  • assicura il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti;
  • promuove, se ritenuto necessario, l’aggiornamento tecnico-normativo delle figure preposte.

Nella sua funzione si può avvalere della collaborazione del DSGA e del Servizio Prevenzione e Protezione al quale sono affidati compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento qualora necessario, compreso il compito di fornire anche consulenza giuridica e tecnica.

I rifiuti pericolosi delle scuole

I rifiuti pericolosi prodotti dalla scuola dovranno essere individuati nell’ambito dei rifiuti pericolosi di cui all’elenco dei codici identificativi CER 2002 contrassegnati con asterisco allegati al D.Lgs. 152/2006.

Per esempio sono rifiuti pericolosi le sostanze chimiche di scarto prodotte nell’ambito delle esercitazioni dei laboratori di chimica, o dalle aziende speciali, o dalle aziende agrarie. Tali rifiuti troveranno riferimento nell’elenco CER 2002, codice rifiuto 160506.

Per questi rifiuti si dovrà applicare la normativa generale di cui al D.Lgs. 152/2006, che prevede lo stoccaggio interno dei prodotti pericolosi secondo gli standard previsti dalla legge, e la successiva consegna dei prodotti stessi alle aziende incaricate del trasporto.

Per trasportare questi rifiuti è prevista la compilazione di un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti elementi:

  1. nome e indirizzo del produttore e del detentore;
  2. origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  3. impianto di destinazione;
  4. data e percorso dell’istradamento;
  5. nome e indirizzo del destinatario.

Tale formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Inoltre è previsto che, durante la raccolta e il trasporto, i rifiuti pericolosi debbano essere imballati ed etichettati in conformità con le norme vigenti in materia.

Per questi rifiuti è infine prevista la compilazione di un registro di carico e scarico degli stessi e la relativa denuncia annuale (Modello MUD), ai sensi dell’art. 190 del citato D.Lgs. 152/2006.

Ovviamente la legge prevede, per questi rifiuti, sia il divieto di abbandono sul suolo e nel suolo, sia il divieto di immissione, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola questi divieti, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dalla legge stessa, è tenuto a procedere alla rimozione, al recupero o allo smalti mento dei rifiuti e al ripristino dello stato originario dei luoghi.

Questa normativa, però, non si applica a tutti i tipi di rifiuti pericolosi. Infatti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè i c.d. rifiuti di tipo RAEE (per esempio computer, monitor, stampanti, lampadine normali e a risparmio energetico ecc.) sono disciplinati da una normativa speciale, il D.Lgs. 25/07/2005, n. 151.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi il D.Lgs. 151/2005 non prevede l’obbligo, per i soggetti pubblici e privati che scaricano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di tenere alcun registro di carico e scarico, né di compilare e inviare una denuncia annuale tipo MUD.

Pertanto, lo scarico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle scuole risulterà dalle normali annotazioni sui registri di carico e scarico interni della scuola stessa.

Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici

Televisori, computer, monitor, lampade esauriscono presto il proprio ciclo di vita diventando una nuova forma di spazzatura elettronica con un nome: RAEE (acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

A livello europeo le normative riguardanti i RAEE fanno riferimento alla Direttiva n. 2002/96/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 151 del 25/07/2005. Tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno sottostare agli obblighi stabiliti dall’art. 13 di detto decreto.

I produttori di apparecchi elettrici ed elettronici non potranno vendere prodotti contenenti sostanze pericolose, e ci saranno precisi obblighi di informazione del consumatore, riassunti nell’art. 13 suddetto.

Pertanto, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce (all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse) adeguate informazioni concernenti:

  • l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
  • i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova;
  • gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti sia alla presenza di sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche sia ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse.

La gestione dei rifiuti è di estrema importanza per la protezione dell’ambiente e quindi questi non possono essere recuperati o smaltiti con pericolo per la salute dell’uomo e del territorio.

Garante per la protezione dei dati personali

Anche il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto per garantire che le norme volte a prevenire la produzione di rifiuti RAEE e a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero non producano problemi per la riservatezza dei dati eventualmente rimasti nelle apparecchiature in via di smaltimento.

C’è infatti un alto rischio che nei computer o in altre apparecchiature avviate al reimpiego o al riciclaggio, restino memorizzate informazioni personali anche sensibili che non siano state cancellate in modo idoneo, con la conseguente possibilità che estranei (coloro che provvedono alle operazioni per il riutilizzo o che acquistano le apparecchiature) vi abbiano pieno accesso.

Per garantire dunque la privacy senza compromettere gli obiettivi ambientali della disciplina sui RAEE, il Garante sottolinea come i titolari del trattamento di recupero di componenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche nella forma del loro reimpiego o del riciclaggio in beni oggetto di (nuova) commercializzazione «debbano adottare appropriate misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati personali trattati e la loro protezione anche nei confronti di accessi non autorizzati che possono verificarsi in occasione della dismissione degli apparati elettrici ed elettronici».

Tali misure, spiega il garante, «devono consistere nell’effettiva cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile dei dati personali», in modo da «impedire a soggetti non autorizzati che abbiano a vario titolo la disponibilità materiale dei supporti di venirne a conoscenza non avendone diritto (si pensi, ad esempio, ai dati personali memorizzati sul disco rigido dei personal computer o nelle cartelle di posta elettronica, oppure custoditi nelle rubriche dei terminali di comunicazione elettronica)».

I titolari del trattamento che non siano in grado di provvedere all’adempimento di tali accorgimenti, aggiunge il Garante, possono darne incarico a terzi – centri di assistenza, produttori e distributori di apparecchiature – che abbiano le necessarie competenze e strumentazioni tecniche per la cancellazione dei dati personali.

Il controllo contabile da parte dei Revisori dei Conti

Relativamente alla procedura di dismissione, è necessario che i Revisori dei conti ne verifichino e ne accertino la correttezza del procedimento seguito sulla base della documentazione giustificativa agli atti.

Si ritiene che in presenza di irregolarità oltre che contabili anche di improprio smaltimento dei rifiuti speciali, dalle quali non emerga direttamente una ipotesi di responsabilità erariale, i Revisori dei Conti – oltre a formulare la relativa osservazione – ne dovranno tenere opportuna memoria, affinché in sede di controllo dei successivi conti consuntivi si possa verificare l’insorgenza di eventuali oneri scaturenti dalla violazione della normativa di settore, come il pagamento di eventuali sanzioni in materia di tutela ambientale in capo alla scuola.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

Per il 2018, il MUD è stato pubblicato sul S.O. della G.U. del 30 dicembre 2017. La novità principale ha riguardato la Comunicazione Rifiuti Semplificata, che deve essere trasformata in un PDF per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.

I soggetti interessati alla Dichiarazione sono rimasti immutati:

  1. Comunicazione Rifiuti speciali:
    • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
    • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’art. 184, comma 3, lettere c, d e g);
    • imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000,00 euro;
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso: soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
  3. Comunicazione Imballaggi:
    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a e c;
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152;
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014;
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione: soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Come si può osservare, i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali ed industriali sono tenuti alla presentazione del MUD mentre non hanno obblighi nei confronti del SISTRI.

I produttori di rifiuti pericolosi sono tenuti alla presentazione del MUD, alla tenuta del registro di carico e scarico, e se hanno più di 10 dipendenti (complessivamente e non per singola unità locale), sono obbligati anche ad aderire al SISTRI.

Il sistema SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.

Circa l’obbligo per le scuole di iscrizione al SISTRI riportiamo di seguito alcuni chiarimenti in ordine alle materie:

  1. Nel caso in cui i rifiuti prodotti vengano ritirati a seguito di convenzioni con il Consorzio di raccolta pubblico oppure vengano affidati a terzi per mezzo di apposite convenzioni con il Comune (è il caso dei rifiuti assimilabili agli urbani e/o i rifiuti derivanti da attività di ufficio), la scuola non è tenuta ad iscriversi al SISTRI.
  2. Nel caso in cui la scuola non produca rifiuti pericolosi (cioè derivanti da attività di cui alle lettere c, d e g dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006), essa non è tenuta ad iscriversi al SISTRI;
  3. Nel caso in cui vengano prodotti rifiuti pericolosi (si veda anche il codice CER assegnato e riportato nei formulari e nel registro di carico e scarico), la scuola è comunque tenuta ad iscriversi al SISTRI, indipendentemente dal numero di dipendenti ed in base alle scadenze previste;
  4. Per numero di dipendenti si intende tutto il personale (docenti e ATA); non vanno quindi considerati gli alunni, mentre non è corretto conteggiare esclusivamente gli addetti dei laboratori che producono rifiuti pericolosi.

Riportiamo inoltre un chiarimento offerto nelle faq presenti nel sito ufficiale www.sistri.it a cura del Ministero dell’Ambiente:

Domanda:
Siamo un istituto scolastico con circa 55 dipendenti. Lo smaltimento dei rifiuti avviene tramite la ditta incaricata dal comune, e i rifiuti ingombranti o speciali (inchiostri e toner) vengono portati alla piattaforma ecologica in proprio. Vorremmo sapere se siamo tenuti all’iscrizione al SISTRI ed in quali termini.

Risposta
Relativamente ai rifiuti non pericolosi prodotti da uffici, o scuole, questi non derivano dalle attività di cui alle lettere c, d e g dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006. Quindi se un’impresa o un ente che effettua unicamente attività di ufficio non produce rifiuti pericolosi, questa non è tenuta all’iscrizione al SISTRI. Se invece tale impresa produce anche rifiuti pericolosi, questa è tenuta all’iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti pericolosi.

Tuttavia, se la gestione delle apparecchiature che possono produrre rifiuti pericolosi (quali toner, inchiostri, apparecchiature elettroniche) è esternalizzata – ad esempio, effettuata interamente da una società terza nell’ambito di un contratto di manutenzione o di leasing – allora è la società che effettua tale attività che dovrà iscriversi al SISTRI.

Pertanto ogni scuola, in base alle indicazioni fornite nella risposta ufficiale sopra riportata, dovrà valutare se sussistono o meno i requisiti per l’obbligo di iscrizione al SISTRI.

Per finire occorre registrarsi al sito www.sistri.it portale attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, oppure via fax e telefono 800003836. Occorrerà individuare un delegato con la responsabilità della gestione dei rifiuti altrimenti dovrà farlo il legale rappresentante, quindi il Dirigente scolastico, che è comunque sempre responsabile del procedimento.

Ogni sito produttivo deve iscriversi. Viene fornito un dispositivo USB per ogni unità operativa che origina i rifiuti e analoga chiavetta sarà sui veicoli di trasporto per monitorare il percorso del veicolo.

Ci saranno dispositivi di sorveglianza presso le discariche. Ogni dispositivo USB serve a firmare elettronicamente le informazioni fornite dal produttore. Ogni dispositivo usb può contenere un massimo di tre certificati associati alle persone fisiche individuate come delegati per la gestione identificati da username e password, PIN e PUK.

La chiavetta si riceve dalle sedi della Camera di commercio territoriale alla quale occorre presentare la ricevuta d’iscrizione al Sistri per categoria di appartenenza, la dichiarazione legale del rappresentante, fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e fotocopie dei documenti dei delegati, il numero di pratica assegnata dal sistema, l’attestato di versamento dei diritti di segreteria delle Camere di commercio.

In caso di ritiro del dispositivo da parte di soggetto diverso questo deve avere un documento di riconoscimento, la delega al ritiro in carta semplice disponibile sul sito.

L’iscrizione al SISTRI ha un costo che dipende dal numero di dipendenti dove per dipendenti si intende tutto il personale (docenti e non docente). Non vanno invece considerati gli alunni, sebbene gli stessi siano equiparati ai lavoratori quando utilizzano i laboratori. Non è corretto conteggiare esclusivamente gli addetti dei laboratori che producono rifiuti pericolosi. In base a questi dati il contributo per 10-50 dipendenti è di 180 euro annui, per 51-250 dipendenti è 300 euro. Molte scuole secondarie superiori devono quindi mettere in conto 300 euro annui per questo adempimento, oltre che i diritti di segreteria della Camera di commercio e i costi della ditta che smaltisce i rifiuti pericolosi.

In conclusione, oltre a nuove spese, il Dirigente scolastico ha un aggravio di compiti e responsabilità, dovuto però all’adempimento di pratiche utili, civili e volte alla sicurezza dell’ambiente e delle persone.

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