Sinergie di Scuola

I docenti e il personale ATA hanno una struttura retributiva articolata su diversi elementi fondamentali previsti dai vari  CCNL che si sono succeduti nel corso degli anni.

La parte della struttura retributiva cosiddetta fissa e continuativa con riflessi certi sul trattamento di quiscenza o sul trattamento di fine servizio e di fine rapporto è costituita da stipendio tabellare, indennità integrativa conglobata, indennità di vacanza contrattuale. Questi tre elementi sono tutti utili ai fini della liquidazione del TFR/TFS e del trattamento di quiescenza.

La parte relativa agli altri assegni si riferisce esclusivamente alla retribuzione professionale docenti (RPD), quest’ultima unicamente valida ai soli fini pensionistici.

In sostanza, nel calcolo della quiescenza e del Tfs vanno previste solo le voci fisse e continuative, mentre ad esempio la RPD per i docenti va considerata solo ai fini del trattamento pensionistico.

Su queste voci vengono per norma operate le cosiddette ritenute previdenziali e assistenziali che vengono utilizzate dallo Stato per pagare i trattamenti di pensione correnti, quindi non vanno a costituire alcun tesoretto personale nominativo. 

Una volta operate le ritenute assistenziali e previdenziali, si ottiene il cosiddetto imponibile su cui si paga quindi la tassazione (Irpef). Tutte le eventuali detrazioni previste dalle normative vigente, così come le deduzioni, non sono altro che una riduzione crescente della tassazione per cui, se ad esempio si devono pagare 4.000 euro di Irpef in un anno, è possibile azzerare questa tassazione con le detrazioni o con le deduzioni.

Non vanno dimenticate poi le addizionali comunali provinciali e regionali, che ovviamente riducono sensibilmente il netto spettante e che continuano ad essere pagate anche sulla pensione.

Indennità di vacanza contrattuale

L’indennità di vacanza contrattuale rappresenta, dopo la moratoria del blocco dei contratti del 2010, la penultima quasi impercettibile variazione delle retribuzioni del personale del pubblico impiego. Infatti, come è possibile desumere dalla seguente tabella, quest’aumento è davvero misero, sebbene sia da rilevare la sua incisione sul calcolo del trattamento di quiescenza e sul trattamento di fine servizio.

È da sottolineare un ulteriore aspetto della vicenda. Infatti, con le leggi di Stabilità succedutesi dopo il 2010, oltre ai blocchi degli aumenti contrattuali è stato previsto anche il blocco delle indennità relative alle vacanze contrattuali. 

Quindi tecnicamente oggi siamo in questa situazione (clicca sull'immagine per visualizzarla):

  1. blocco degli aumenti contrattuali per tutto il pubblico impiego operativo dal 2010;
  2. blocco degli aumenti derivanti dalla corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2011;
  3. blocco degli aumenti contrattuali per tutto il pubblico impiego operativo anche per il 2013 e 2014;
  4. ulteriore blocco degli aumenti contrattuali (sembrerebbe) per il pubblico impiego fino al 2017, se non addirittura fino al 2019.

Ecco lo schema dell’indennità di vacanza contrattuale prevista per il personale comparto scuola e relative decorrenze:

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 2010

 

 

 


Differenti retribuzioni nel Comparto Scuola

La tabella della pagina precedente è riferita all’ultimo CCNL applicato nel Comparto Scuola dopo la moratoria iniziata nel 2010. 

La prima cosa che salta all’occhio è la differenza retributiva tra i vari attori. Infatti, volendo prendere come riferimento la figura del docente, notiamo che un insegnante di scuola dell’infanzia e primaria ha uno stipendio tabellare decisamente inferiore ad un docente di scuola di primo e secondo grado (circa 1.500 euro su base annua).

Questa forbice si allarga sensibilmente al termine al compimento del 35° anno di servizio utile ai fini della progressione di carriera. Infatti, essa arriva a sfiorare i 5.000 euro su base annua a favore di un docente di scuola secondaria di secondo grado e di 3.500 euro a favore di un docente di scuola secondaria di primo grado.

Senza entrare nel merito di tanta disparità, si ricorda che i docenti di scuola primaria e dell’infanzia lavorano su 22 ore frontali a cui si aggiungono 2 ore di programmazione su base settimanale, mentre i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado lavorano su 18 ore settimanali frontali.

Tale differenza è ulteriormente evidenziata in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio. Infatti, a fronte di un servizio di 35 anni, un docente di scuola secondaria di secondo grado percepisce oltre 10.000 euro netti in più rispetto ad un docente di scuola dell’infanzia e primarie e circa 6.000 euro in più rispetto ad un docente di scuola secondaria di primo grado.

Dagli esempi citati, è possibile dedurre a quanto ammonteranno Tfs e pensioni per il suddetto personale:

  • Docente Scuola Primaria con 35 anni di servizio:
    • il trattamento di quiescenza è pari a 1.850,00 euro netti mensili;
    • il trattamento di fine servizio è pari a 62.000,00 euro netti;
  • Docente Scuola Secondaria I Grado con 35 anni di servizio:
    • il trattamento di quiescenza è pari a 2.000,00 euro netti mensili;
    • il trattamento di fine servizio è pari a 69.000,00 euro netti;
  • Docente Scuola Secondaria II Grado con 35 anni di servizio:
    • il trattamento di quiescenza è pari a 2.100,00 euro netti mensili;
    • il  trattamento di fine servizio è pari a 72.000,00 euro netti.

Assegno personale assorbibile e non assorbibile

Quando parliamo di assegno personale assorbibile in genere si intende una voce stipendiale provvisoria. Infatti, rappresenta quella voce retributiva che viene assegnata quando mutano le condizioni lavorative per le quali è prevista una diversa retribuzione. In pratica, per legge, quando le condizioni lavorative cambiano e si entra a far parte di una situazione lavorativa per la quale è prevista una retribuzione inferiore, la retribuzione deve mantenere lo stesso livello. Quindi, si attribuisce lo stipendio tabellare spettante relativo alla nuova posizione lavorativa e, se inferiore, si attribuisce un assegno pari alla relative differenza. 

Quest’assegno viene riassorbito gradualmente nel tempo con i rinnovi dei contratti di lavoro, fino ad esaurirsi completamente. In genere nel mondo della scuola questo avviene a seguito di passaggio di un docente da un ordine di scuola inferiore a quello superiore, ragion per cui si procede alla temporizzazione.

La temporizzazione (cioè nuova ricostruzione nel nuovo ruolo) determina la nascita di un credito definito assegno personale assorbibile che si riduce a seguito di rinnovi di rinnovi contrattuali fino a sparire totalmente nel passaggio di gradone.

L’assegno ad personam non riassorbibile si riferisce invece a situazioni createsi a seguito di riconoscimenti speciali (quasi tutti aboliti dal decreto Salva Italia del 2011), come ad esempio eventuali maturati economici per applicazioni degli art. 43 e 44 del regio decreto 1290/22 (abolito di recente). Questa indennità, se percepita, produce i suoi effetti sulla pensione e sul trattamento di fine servizio.

Indennità accessorie

Rappresentano quella parte variabile della retribuzione, utile sicuramente a movimentare il netto così come previsto dagli istituti contrattuali fissi e continuativi. Non hanno tuttavia grande e significativa valenza su quello che sarà il futuro trattamento di quiescenza e la liquidazione del trattamento di fine servizio. Esse incidono mediamente soltanto nella misura del 10%, e sono rappresentate da:

  • compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
  • compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
  • indennità di direzione dei DSGA;
  • compenso individuale accessorio per il personale ATA;
  • compenso per incarichi e attività al personale ATA;
  • indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
  • assegno per il nucleo familiare.

In relazione alle voci di cui sopra è da considerare che annualmente, a seguito di contrattazione tra il MIUR e la parte sindacale, si sottoscrive un contratto in cui vengono definiti tutti i parametri relativi alle indennità accessorie a cui le istituzioni scolastiche devono poi attenersi e che, se da un lato rispettano appieno i dettami contrattuali, dall’altro possono modificarsi dal punto di vista contabile anche se con diversificazioni contenute.

Con il fondo d’istituto, che deve tenere conto della consistenza organica, in genere si retribuiscono le diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione, prevedendo compensi anche forfettari. Per i docenti la retribuzione va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive d’insegnamento di recupero e potenziamento.


Valorizzazione professionale Ata 

Per il personale ATA è prevista, oltre che la normale progressione di carriera tra i gradoni, uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione.

L’attribuzione della posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati.

L’ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

A detto personale sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni – concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi.

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