Sinergie di Scuola

Il termine “Regolamento scolastico” privo di ulteriori precisazioni sembra voler identificare un unico, pur complesso documento che disciplina un vasto insieme di aspetti della vita scolastica.

È importante, tuttavia, sottolineare che mal si addice il singolare (“Regolamento”) alla complessità della gestione organizzativa di un’Istituzione scolastica, poiché quest’ultima non può essere contenuta in un singolo atto che riguardi tutti gli ambiti di funzionamento.

Eppure, nell’accezione comune all’opinione pubblica – ivi compresi soggetti competenti in ambito legale ma estranei al mondo della scuola – risiede la convinzione che tutte le regole da rispettare per assicurare una corretta programmazione e definizione del funzionamento scolastico siano contenute in un solo scritto.

Se esaminiamo un certo numero di “Regolamenti generali” di Istituzioni scolastiche (resi pubblici sui relativi siti), ci rendiamo però conto che i contenuti degli stessi variano anche notevolmente da caso a caso.

Accade inoltre di vedere raggruppati (talvolta in modo disomogeneo) argomenti diversi e distanti come la determinazione dell’orario scolastico, le modalità di somministrazione delle verifiche in classe e dei compiti da assegnare agli studenti, la disciplina dell’esercizio del diritto di associazione e di svolgimento di iniziative all’interno della scuola compreso l’utilizzo dei locali e delle attrezzature al loro interno (computer, proiettori ecc.), per arrivare addirittura alla scelta dei libri di testo e di ogni altro materiale didattico da far acquistare agli studenti.

Le differenze tra realtà scolastiche non riguardano soltanto i contenuti: ad esempio, in una discreta percentuale di Istituti Comprensivi si può riscontrare il frazionamento del Regolamento in parti corrispondenti ai diversi ordini di scuola.

Che cos’è il dunque il Regolamento d’Istituto? A chi è destinato? A che cosa serve?

Il Regolamento d’Istituto

In senso generale, il Regolamento di Istituto è un insieme di regole che – nel rispetto della specificità dei ruoli e delle responsabilità connesse – riguardano tutte le diverse componenti dell’Istituzione scolastica, e a queste è rivolto.

Vediamo allora di individuare quali potrebbero essere, in campo scolastico, le regole generali fondamentali da far confluire in un insieme coerente, chiarendo la possibile funzione di questo insieme ed evidenziando successivamente altri aspetti che richiederebbero, invece, una specifica trattazione.

Per compiere tale operazione dobbiamo rintracciare nella normativa i principi generali della regolamentazione in questione, richiamando innanzitutto l’art. 34 della Costituzione Italiana.

Secondo le indicazioni di quest’ultima fonte, lo scopo di un Regolamento d’Istituto è quello di tutelare il diritto allo studio orientando e disciplinando comportamenti e azioni per assicurare il corretto funzionamento e una serena partecipazione di tutti alla vita della comunità scolastica.

Rimanendo nel contesto della legislazione, non si possono dimenticare gli opportuni riferimenti al D.Lgs. 297 del 16/04/1994 e al Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999).

Va anche rammentato che il Regolamento deve essere coerente e funzionale rispetto al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato da ogni singolo Istituto.

Il medesimo Regolamento deve infine interfacciarsi (senza creare sovrapposizioni o “doppioni”) con la Carta dei servizi scolastici, istituita con D.P.C.M. del 7/06/1995, pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15/06/1995.

Pure questo documento (che è obbligatorio e modificabile nel tempo) ha una funzione regolativa, quella di definire i criteri di erogazione di un servizio scolastico in linea con gli obiettivi formativi ed efficace in termini di qualità e trasparenza.

La Carta s’ispira anch’essa alla Costituzione (artt. 3, 21, 33 e 34) e, pur se alcuni ritengono interessi prevalentemente gli aspetti amministrativi, contempla in realtà l’intera vita scolastica, comportando (così come avviene per il Regolamento) il coinvolgimento del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA e degli Organi collegiali, ciascuno per la rispettiva area d’intervento: didattica o amministrativa.

Nella Carta vengono descritti gli impegni assunti dall’Istituzione scolastica (in qualità di Pubblica Amministrazione) per garantire il rispetto di alcuni principi fondamentali quali l’uguaglianza, l’imparzialità, la regolarità e la continuità del servizio, l’accoglienza e integrazione, la tutela dell’obbligo scolastico, del diritto di scelta e della partecipazione dell’utente, l’efficienza e la trasparenza, la libertà di insegnamento e il diritto alla formazione del personale.

Il Regolamento “generale” dell’Istituzione scolastica non rappresenta una replica delle indicazioni contenute nella Carta: la sua funzione non è infatti quella di ribadire i suddetti impegni, ma di descrivere (come s’è detto) i comportamenti e le responsabilità dei diversi soggetti così come derivanti dalle norme, dalle quali vengono tratte le regole necessarie a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutti.

L’esperienza scolastica può risultare efficace qualora tutti coloro che a vario titolo la vivono siano indirizzati ad adottare comportamenti adeguati per affrontarne correttamente i vari aspetti, ivi comprese le problematiche che possono verificarsi e la risoluzione delle stesse con il supporto dei soggetti specificamente incaricati.

È importante, quindi, che il Regolamento sia elaborato con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche: studenti, famiglie, docenti.

«L’adesione ad un regolamento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipazione al processo di riforma scolastica» (dal sito del M.I.).

Le figure della scuola

Come punto di partenza nell’elaborazione (o rielaborazione) del Regolamento si possono prendere in considerazione le norme inerenti il ruolo e i compiti del Dirigente scolastico, dalle quali desumere “regole di comportamento” in termini di “doveri”.

In particolare vanno considerati:

  • l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997, che al comma 16 prevede, per il Capo d’Istituto, «l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati»;
  • il D.Lgs. 59 del 6/03/1998 che all’art.1 (commi dal 2 al 6) indica le competenze, le responsabilità e i doveri del Dirigente scolastico;
  • il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
  • il CCNL Area V del 19/05/2010 (artt. 1 e 2, che trattano la funzione dirigenziale e i contenuti della stessa);
  • il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 (con particolare riguardo all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Dopo aver descritto le funzioni del Capo d’Istituto in base alle norme vigenti può risultare utile compiere un’operazione analoga per il Direttore SGA, riferendosi alle sue mansioni così come previste dalla Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009.

Sembra opportuno accennare anche alle altre figure del personale, se non altro richiamando le norme principali come ad esempio il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165). Si ricorda che, in ogni caso, il codice disciplinare del personale deve essere obbligatoriamente pubblicato sul sito di ogni singolo Istituto di istruzione (oltre che sul sito istituzionale del M.I. e del competente Ufficio Scolastico Regionale), nonché diffuso tra il personale stesso tramite affissione all’ingresso della sede di lavoro (anche se quest’ultimo adempimento si può considerare sostituito ex lege dalla comunicazione via web (ai sensi dell’art. 55, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, modificato dall’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 che così recita: «La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro»).

Gli Organi collegiali

Una volta delineati i comportamenti delle diverse tipologie di personale, vanno inserite le disposizioni inerenti gli Organi collegiali istituiti dal Decreto n. 416 del 31/05/1974, per i quali la C.M. n. 105 del 16/04/1975 aveva già indicato un Regolamento-tipo contenente disposizioni generali per il loro funzionamento, per la programmazione delle sedute, per lo svolgimento coordinato delle attività ecc.; tali organi sono stati successivamente regolamentati dal D.Lgs. 297/1994.

Per il funzionamento del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto vanno comunque predisposte regole che debbono essere collegialmente deliberate e che costituiscono una garanzia e una tutela per tutti i membri.

Le famiglie e gli studenti

Il capitolo successivo potrà regolamentare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola (che viene trattata, in parte, anche nel precedente ambito riguardante gli Organi collegiali).

Ci sono, in proposito, regole già previste dalle norme, come ad esempio il diritto dei genitori degli alunni di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, sancito dagli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 297/1994, o i limiti di assenze ai fini della validità dell’anno scolastico, disposto dall’ art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 (materia, quest’ultima, che richiede la messa in gioco della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori).

Per altre questioni, anche qualora già esistano orientamenti generali, è indispensabile un lavoro preliminare comune (in appositi sottogruppi e/o in più ampie sedi collegiali) di costruzione di regole condivise (da approvare successivamente nel Consiglio d’Istituto). Tali regole potranno riguardare aspetti come l’accesso dei genitori ai locali scolastici, ovvero le norme generali relative all’ingresso e uscita da scuola, ai ritardi, a permessi e assenze ecc.

Si segnala, in particolare, la necessità di regolamentare adeguatamente le visite guidate e i viaggi d’istruzione (attualmente sospesi a causa della pandemia), poiché una mancata definizione di alcuni parametri/criteri (come ad esempio quelli inerenti il numero di adesioni, gli eventuali sussidi in situazioni di comprovata necessità, il numero di docenti accompagnatori ecc.) può essere fonte di disfunzionalità sul piano organizzativo e amministrativo.

Un discorso del tutto specifico va riservato inoltre al Patto educativo di corresponsabilità, elemento di introdotto dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, che ha apportato sostanziali novità allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998).

Pur essendo il Patto un documento a sé stante che deve essere controfirmato da genitori e studenti contestualmente all’iscrizione (soprattutto nella scuola secondaria di I grado), ad esso deve essere riservato uno spazio anche nel Regolamento. Infatti, come si evince dalle indicazioni contenute nel sito del M.I., tale documento «enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell’interazione scuola-famiglia».

Queste ultime indicazioni ci fanno comprendere che il D.P.R. 249/1998 e il D.P.R. 235/2007, oltre ad assumere un valore regolativo per la componente famiglie, riguardano strettamente anche la componente studentesca in quanto – pur non rivolgendosi ad alunni di età inferiore (scuola dell’infanzia e scuola primaria) – hanno reso necessarie revisioni del Regolamento rispetto alle misure da adottare nei confronti degli studenti della scuola secondaria di I e II grado.

Solo per questi ultimi sono normativamente indicati gli aspetti da approfondire che riguardano le mancanze disciplinari, le sanzioni da correlare alle stesse, gli organi competenti a comminare le sanzioni, il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell’addebito, all’attuazione del contraddittorio, al termine di conclusione. Particolare cura richiede, poi, la regolamentazione dell’Organo di garanzia interno (composizione, procedura di nomina e funzionamento).

Le implicazioni disciplinari del Regolamento sono ben note, ma non vanno dimenticati altri aspetti fondamentali da trattare in ordine alla partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola (ad esempio ai processi decisionali attraverso la rappresentanza in seno agli Organi collegiali).

Sempre dall’archivio del M.I., leggiamo: «Il regolamento d’istituto è l’attuazione dello Statuto in ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni . Risulta evidente lo stretto legame tra regolamento d’istituto e piano dell’offerta formativa del quale il regolamento costituisce norma e garanzia di attuazione».

Gli altri Regolamenti

Nelle pagine conclusive del Regolamento d’Istituto (che abbiamo definito “generale”) dovrebbe essere dichiarata l’esistenza – o la previsione in itinere – di documenti aggiuntivi per normare specificatamente singole discipline di rilevanza interna all’Istituto.

Questa categoria di documenti può anche dipendere da nuove emergenze e necessità, come il più volte aggiornato Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2.

Teniamo presente che la gran parte di tali documenti deve essere oggetto di adozione o delibera da parte del Consiglio d’Istituto, organo di gestione che racchiude in sé tutte le suddette componenti.

È tuttavia evidente che, quando si tratta di Regolamenti a carattere pedagogico/didattico, ovvero inerenti l’organizzazione interna, l’elaborazione degli stessi si avvale esclusivamente della partecipazione dei docenti, anche se sono comunque resi pubblici in quanto vengono allegati al PTOF.

Parliamo, ad esempio, delle regole riguardanti l’utilizzo delle aule speciali (informatica, altri laboratori, aula docenti), ovvero l’impiego delle piattaforme per scopi didattici.

A volte tali Regolamenti possono assumere la veste di Protocolli, come il Protocollo di accoglienza per gli alunni non italofoni (che trova riferimento nel D.Lgs. 286/1998 e nelle Linee guida ministeriali per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014), oppure il Protocollo di valutazione d’Istituto, che il Collegio docenti è tenuto a produrre a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181 della Legge 107/2015, cui si affianca il Protocollo finalizzato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado.

Altri Protocolli sono destinati a disciplinare sia i comportamenti degli operatori scolastici sia quelli delle famiglie, come il Protocollo per la somministrazione di farmaci a scuola, o il Protocollo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Regolamenti amministrativo/contabili

Per concludere, una trattazione a sé stante va riservata ai Regolamenti in campo amministrativo/contabile, che al pari degli altri vanno comunque sottoposti all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

Si fornisce, in proposito, un elenco indicativo e non esaustivo di aspetti da considerare:

  • gestione del patrimonio e degli inventari;
  • stipula di contratti di sponsorizzazione;
  • stipula di convenzioni;
  • adesione a reti;
  • accesso agli atti;
  • concessione in comodato d’uso gratuito di beni mobili ad uso didattico, device (pc, tablet, dispositivi di connessione), libri di testo, sussidi didattici;
  • gestione dei contributi volontari delle famiglie;
  • attività negoziale per la fornitura di beni e servizi;
  • gestione fondo economale;
  • disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni;
  • patto d’integrità.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio e degli inventari, si rimanda allo Speciale di Sinergie di Scuola e ai relativi modelli allegati.

Anche i contratti di sponsorizzazione sono già stati trattati dalla nostra rivista nell’articolo “I contratti di sponsorizzazione nelle istituzioni scolastiche”, pubblicato nel num. 96 – Febbraio 2020.

Il Regolamento per la concessione dei locali scolastici ha a sua volta trovato spazio su queste pagine. In particolare, l’articolo “Attività per l’arricchimento dell’offerta formativa”, pubblicato nel num. 94 – Dicembre 2019, ricollega l’argomento alla stipula di convenzioni, che può essere accomunata alla questione inerente le reti di scuole cui possono ricorrere le Istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia e nell’espletamento delle loro funzioni educative istituzionali al fine di ampliare l’offerta formativa.

Facciamo anche un breve cenno in merito alla regolamentazione dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui norma “capostipite” è la Legge 241 del 7/08/1990.

Queste le indicazioni necessarie e irrinunciabili che debbono essere presenti nel documento, a partire dalla definizione del “diritto d’accesso”:

  1. i soggetti interessati (titolari del diritto di accesso);
  2. gli atti e provvedimenti ammessi;
  3. la definizione di “controinteressati”;
  4. le tipologie di atti sottratti all’accesso;
  5. la consultabilità degli atti depositati in archivio;
  6. le modalità di accesso;
  7. i motivi della domanda;
  8. i responsabili del procedimento;
  9. le possibili risposte (limitazione, differimento, rifiuto);
  10. le modalità di identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso;
  11. la determinazione delle tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti (determinate e aggiornate con deliberazione del Consiglio di Istituto);
  12. le prescrizioni e i divieti nel corso della visione;
  13. la decadenza dell’autorizzazione;
  14. le responsabilità a carico dei richiedenti;
  15. il rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti;
  16. il ritardo nell’esibizione o nel rilascio di copia dei documenti;
  17. i ricorsi alla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Passiamo alla concessione in comodato d’uso gratuito di beni mobili ad uso didattico, che trova riferimento nell’art. 3, comma 2 e nell’art. 34 della Costituzione, negli artt. 1803 e ss. del codice civile, nell’art. 27 della Legge n. 448 del 23/12/1998, nonché nel più recente Allegato A al D.M. n. 89 del 7/08/2020. In questo caso le indicazioni che debbono essere fornite riguardano l’individuazione dei beni che possono essere offerti in uso gratuito, le modalità della concessione, l’esclusione per l’Istituzione scolastica di oneri aggiuntivi ed eccedenti il valore di mercato del bene, l’assunzione di responsabilità per l’utilizzo da parte dell’affidatario (del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni), la revocabilità della concessione, le modalità di consegna dei beni, la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito, la trascrizione su un apposito registro dei beni concessi, i doveri e le responsabilità dei concessionari, il risarcimento di eventuali danni, i criteri di assegnazione e preferenza, le modalità di presentazione delle domande, i termini di restituzione dei beni.

Concludendo la disamina dei vari regolamenti amministrativi, si ricorda che la gestione dei contributi da parte delle famiglie è stata trattata nel num. 95 – Gennaio 2020 di Sinergie di Scuola, mentre l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi è oggetto di approfondimento in questo stesso primo numero del 2022.

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