Sinergie di Scuola

Se è vero che l’istruzione, la formazione e la ricerca sono gli elementi più importanti della crescita intellettuale, ma anche economica e sociale di un Paese, e che le innovazioni tecnologiche hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo dei servizi al cittadino e nel rapporto tra essi e la pubblica amministrazione – ivi compresa l’amministrazione scolastica – appare evidente che anche la gestione dei bilanci delle istituzioni scolastiche va ripensata in termini di innovazione e semplificazione di rapporti e procedure.

Ciò che purtroppo – o per fortuna, dipende dai punti di vista – è altrettanto vero è che quando un organismo è in difficoltà, tutti i suoi componenti, e soprattutto quelli più importanti, sono chiamati in causa per concorrere a migliorarne le condizioni. Così, nell’estate più torrida che si sia presentata negli ultimi anni, sia a causa degli anticicloni atlantici, sia a seguito delle tempeste sugli spread europei, qualcuno ha pensato che anche la scuola dovesse essere arruolata nell’esercito della salvezza dell’economia statale, considerate alcune delle sue peculiarità derivanti da qualche residua (e ormai superata?) forma di autonomia.

Così si legge nella relazione tecnica della Ragioneria Generale dello Stato relativa alla tesoreria delle scuole prevista dal  decreto legge 95/2012:

«La liquidità delle scuole statali non è depositata presso la tesoreria statale. Ciascuna scuola provvede in autonomia a sottoscrivere una convenzione di cassa con una banca scelta mediante procedure ad evidenza pubblica, con redditività e servizi molto differenziati a seconda della capacità negoziale delle singole scuole. Dall’attribuzione dell’autonomia (e da prima nel caso degli istituti tecnici e professionali) le scuole hanno acquistato i servizi di incasso e pagamento sul mercato (banche commerciali), curando la procedura per proprio conto. Si è quindi giunti a situazioni molto diverse sul territorio. Da un’indagine ascientifica pare che i tassi attivi applicati si aggirino spesso attorno al 0,15%. La dispersione del fondo cassa tra le scuole, in rapporto alla dimensione delle stesse espressa in alunni, è elevatissima».

La Ragioneria Generale dello Stato rileva inoltre che, a seguito dell’introduzione del Cedolino Unico, le somme destinate alla liquidazione dei compensi accessori del personale scolastico non sono più comprese nel bilancio delle scuole ma rimangono accentrate in Tesoreria, e che al 31 dicembre 2011 le scuole dovevano ancora pagare al proprio personale qualcosa come 206 milioni di euro ricevuti prima dell’entrata in vigore del Cedolino Unico. Un ritardo che evoca immediatamente una sensazione di scarsa efficienza nell’utilizzo dei fondi, probabilmente impegnati per attività svolte e non ancora liquidate, ma più probabilmente avanzati dalla dotazione del FIS, destinato, secondo accordi contrattuali nazionali, a essere reimpiegato per la stessa destinazione per cui non era stato utilizzato nell’anno precedente.

È in considerazione del livello medio di giacenza di cassa delle scuole, diminuito di tali fondi, che la Ragioneria dello Stato  esprime il proprio autorevole e logico parere:

«Considerata la rilevanza della giacenza media (900mln) si ritiene utile assoggettare le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale».

Il beneficio che si prevede deriverà allo Stato da tale passaggio è evidente: un minore ricorso al debito pubblico, in quanto la tesoreria statale (leggasi Banca d’Italia) disporrà immediatamente di una maggiore disponibilità di cassa  (circa un miliardo di euro) e dovrà affrontare una minore spesa di interessi sul debito pubblico quantificabile in circa 4  milioni per l’anno 2012 fino a 36 milioni nel 2014. Afferma ancora la Ragioneria Generale dello Stato:

«Ipotizzando una giacenza minima di 900 milioni di euro ed un tasso per il ricorso al mercato del 3,13% nel 2012, 4,38% nel 2013 e 5,01% nel 2014 si otterrebbe una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico pari a circa 4 milioni per il 2012(2/12 del totale annuo al netto della ritenuta fiscale), 31 milioni di euro nel 2013 e 36 milioni nel 2014».


Vediamo dunque che cosa significa più precisamente quanto espresso dalla semplice, lineare ma “tagliente” frase che costituisce il comma 33 dell’art. 7 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, universalmente noto come Spending review:

«Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720».

Affermazione che potrebbe scivolare quasi inosservata o apparire tutt’al più innocua, se non fosse meglio chiarita nei commi successivi:

«Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012».
(D.L. 95/2012 art. 7 comma 34 – parzialmente modificato  dal Senato in sede di conversione nella legge 135/2012, secondo cui il termine del passaggio dei fondi delle scuole dai conti di appoggio dei singoli istituti cassieri alla tesoreria unica deve avvenire in un’unica tranche, entro il 12 novembre 2012).

Ne consegue che gli istituti cassieri «provvedono ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984 n. 720» (tesoreria unica) e, ça va sans dire, «i servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell’ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione [...]».

L’impatto sulla neonata convenzione di cassa, che aveva appena visto la luce nello scorso mese di giugno (Nota MIUR prot. 3472 del 7/06/2012) è devastante: grazie all’applicazione alle istituzioni scolastiche del sistema di tesoreria unica in un colpo solo viene eliminato il concetto di redditività del capitale impegnato e sono introdotte le spese per i servizi di incasso e pagamento.

Cos’è la tesoreria unica

Si tratta di uno strumento fondamentale per la gestione complessiva del bilancio dello Stato, che nel processo di potenziamento del bilancio di cassa (previsto dalla legge 31 dicembre 2009 n. 196 – Legge di contabilità e finanza pubblica la quale tra l’altro, agli artt. 45 e 50, conferma le disposizioni della legge 720/1984 e prevede la razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica) tende al raggiungimento di obiettivi di controllo economico, efficienza allocativa ed efficacia dei costi.

È, in altre parole, l’accentramento forzoso, e forzato, nelle casse statali della liquidità degli enti pubblici (nell’elenco dei quali vengono ora comprese anche le scuole), i quali devono effettuare le proprie operazioni di incasso e pagamento sulle contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato (Banca d’Italia) presso la quale saranno aperti due conti (per agevolare le scuole, sarà il MEF stesso a procedere alla loro apertura):

  • in uno, infruttifero, vanno depositate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato;
  • nell’altro, fruttifero (tasso di interesse pari all’1%) vanno depositate le entrate proprie, costituite da vendita di beni e servizi, valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito (tra cui non rientrano quindi i contributi degli alunni) e risorse provenienti da operazioni di indebitamento, non sorrette da contributo pubblico.

Sulle reversali di incasso va indicato a quale sottoconto va imputata la somma da riscuotere, mentre le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alle eventuali entrate riscosse in giornata dall’Istituto cassiere, poi alla contabilità speciale fruttifera, fino all’esaurimento dei relativi fondi (per gli enti locali il sistema di tesoreria unica “pura” è ripristinato fino al 31/12/2014 ed è fortemente contrastato dall’ANCI – Associazione Comuni d’Italia – che prospetta azioni legali in sede civile e ricorsi davanti alla Corte Costituzionale. Per le scuole invece l’ingresso nel nuovo sistema non contempla una data di fuoriuscita).

La nota MIUR prot. 4442 del 16 luglio 2012 rassicura le scuole:

«Tale innovazione non comporta adempimenti in capo alle scuole, né modifica l’operatività, che continua ad avvenire mediante emissione di mandati e reversali nei confronti della propria banca cassiera.  L’ammontare della disponibilità di cassa non è modificata dal passaggio in Tesoreria Unica. Il fondo di cassa continua ad essere disponibile alle istituzioni come prima, permettendo quindi di assolvere a tutte le operazioni di pagamento ed incasso».

Appare tuttavia del tutto evidente che queste:

  1. non potranno più disporre delle entrate derivanti da interessi attivi;
  2. dovranno pagare l’istituto cassiere per qualsiasi operazione di riscossione o pagamento;
  3. non possono procedere al rinnovo del servizio di cassa secondo lo schema del 7 giugno. Chi aveva predisposti i bandi ha dovuto sospenderli in attesa di nuove istruzioni.

La nuova convenzione di cassa

Le nuove istruzioni sono emanate dopo una sostanziale rivisitazione dello schema di convenzione di cassa, aggiornato alla luce delle indicazioni presenti nel D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012.

Il nuovo schema, che vede la luce a dieci anni esatti da quello proposto in precedenza dal MIUR (Nota del 10 dicembre 2002, prot. 13784: D.M. 44 del 1° febbraio 2001. Schema di convenzione di cassa delle istituzioni scolastiche), va inquadrato in un contesto di grande fragilità della pubblica amministrazione e del sistema economico del Paese, all’interno del quale le istituzioni scolastiche devono navigare attraverso arcipelaghi di proclami e richiami a necessari processi di innovazione digitale sparsi in un oceano di anacronismi, carenze e difficoltà di ogni tipo, superabili solo in un’ottica di riguardo alla soddisfazione dei bisogni della collettività e al processo di ripresa dell’intero Paese.

Il nuovo schema di convenzione di cassa è stato trasmesso alle Istituzioni Scolastiche, agli Uffici Scolastici Regionali e ai Revisori dei Conti con nota prot. n. 5919 del 20 settembre 2012, ed è corredato da strumenti utili ad avviare una procedura di gara quali:

  • schema di capitolato tecnico, valido sia per i singoli Istituti sia per Reti di Scuole (All. 2);
  • schema di offerta tecnica (All. 3);
  • schema di offerta economica (All. 4);
  • pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del capitolato tecnico e del capitolato economico (All. 5). Pur precisando che i punteggi sono indicativi, e ogni singola scuola potrà variarli come meglio crede – mantenendo sempre un totale di 100 – il MIUR suggerisce di mantenere comunque il punteggio individuato come “minimo”.

Il nuovo schema sarà adottato alla scadenza naturale delle convenzioni in vigore oppure entro il 31 dicembre prossimo, soprattutto nel caso di scuole dimensionate che abbiano prorogato la convenzione esistente (ovviamente la più vantaggiosa tra quelle delle scuole che vanno a confluire in una di nuova istituzione).


Al fine di ottenere servizi che, per questioni di economicità, non potrebbero essere offerti a una singola scuola, ma soprattutto per raggiungere i migliori risultati in termini di recupero di efficienza e riduzione della spesa in ragione delle economie di scala, il MIUR sottolinea la possibilità di costituire una “rete”, così come previsto  dalle disposizioni sull’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999 art. 7, comma 2) ma anche ribadito dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 artt. 33 e 59), in modo che, una volta espletata la procedura di gara e stipulato un contratto a carattere generale per l’affidamento del servizio di cassa da parte della scuola “capofila”, tutte le altre scuole facenti parte del raggruppamento potranno sottoscrivere un successivo contratto individuale attuativo facendo riferimento a quello principale.

La procedura da seguire

Il procedimento da avviare prevede fasi e soggetti diversi, ciascuno con compiti specifici:

  • il Consiglio di Istituto, nell’ambito della propria attività negoziale, delibera l’autorizzazione alla stipula della convenzione di cassa in quanto contratto di durata pluriennale,  ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. c) del D.I. 44/2001;
  • il Dirigente scolastico stipula la convenzione sottoscrivendola, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, «alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto» (D.I. 44/2001 art. 16 comma 1). Non sono certamente questi gli unici elementi sulla base dei quali assegnare il servizio: l’individuazione del nuovo Istituto Cassiere sarà tuttavia facilitato dall’utilizzo dello schema di capitolato tecnico (All. 2)  predisposto dal MIUR, tramite il quale identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • il Direttore SGA coadiuva il Dirigente nello svolgimento dell’attività negoziale, curando la fase istruttoria dell’affidamento del servizio, che «viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza» (D.I. 44/2001 art. 16 comma 2).

Si ritiene adeguata una procedura di cottimo fiduciario, interpellando almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o ricorrendo a elenchi di operatori già predisposti dalla scuola, in ossequio ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità raccomandati dall’Unione Europea.

Il bando di gara va pubblicato sul sito istituzionale della scuola, che potrà anche inviarlo all’ABI e a Poste Italiane al fine di darne massima evidenza.

L’innovazione

Lo schema di convenzione di cassa si caratterizza per alcuni importanti fattori di innovazione:

Introduzione del regime di Tesoreria Unica

E conseguente obbligo del Gestore (il soggetto – Banca o Poste Italiane S.p.A. – cui sarà affidato il servizio di cassa) di effettuare le operazioni di incasso e pagamento disposte dall’Istituto scolastico a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato (Riferimenti:  Art. 2 – Oggetto della convenzioneArt. 4 – RiscossioniArt. 5 – Pagamenti).


Digitalizzazione delle operazioni di incasso e di pagamento

Lo scambio dei dati tra scuola e Gestore avviene attraverso sistemi informatici. I precedenti ordinativi di incasso e pagamento (reversali e mandati) redatti in forma cartacea, sono sostituiti dall’Ordinativo Informatico Locale (OIL – vd. “Come sono cambiate le procedure dal SI.CO.GE all’OIL” in Sinergie di Scuola, num. 15 - Gennaio 2012), che diventa uno strumento obbligatorio di automatizzazione dell’iter amministrativo che le scuole adottano per l’ordinazione delle entrate e delle spese all’istituto cassiere. Correlati all’OIL sono le dotazioni di firma digitale (vd. “La firma digitale” in Sinergie di Scuola, num. 3 - Novembre 2010) e la corrispondente creazione e gestione dei codici personali di accesso.

Da notare che l’OIL diventa una prescrizione minima del capitolato, da prestarsi a titolo gratuito da parte del Gestore, e che non sono ammesse alla gara offerte che non prevedano l’utilizzo di tale strumento.

Il Gestore dovrà anche impegnarsi a:

  • mettere a disposizione della scuola un sistema di codici personali di accesso per i soggetti titolati ad utilizzarli (individuati dalla scuola);
  • fornire gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale (uno per il Dirigente e uno per il DSGA);
  • attivare il funzionamento e lo scambio di flussi OIL.

È evidente che, nonostante l’OIL sia un servizio gratuito, il Gestore può mettere a disposizione della scuola – anche a titolo oneroso – alcuni servizi aggiuntivi, quali la formazione del personale, l’assistenza e la fornitura di strumenti informatici a supporto della procedura OIL (Riferimenti:  Art. 3 – Caratteristiche del servizio, Art. 4 – RiscossioniArt. 5 - Pagamenti).


Introduzione di sistemi di incasso evoluti

Il Gestore, su richiesta dell’Istituto, può attivare  strumenti di incasso d’uso piuttosto comune ma che rappresentano una novità per le scuole, adatti a velocizzare la riscossione delle entrate, soprattutto contributi di famiglie e studenti, come ad esempio:

  • MAV (pagamento Mediante Avviso), che permette di effettuare l’incasso crediti attraverso il recapito ai debitori di bollettini pagabili presso lo sportello bancario o ufficio postale.
  • RID (Rapporto Interbancario Diretto), un servizio di incasso crediti basato su un’autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla banca/posta di accettare gli ordini provenienti da un creditore.
  • Incasso domiciliato, un servizio che consente di impartire disposizioni telematiche di incasso a scadenza e importo predeterminati, pagabili dai debitori sin dal giorno successivo all’invio.
  • Acquiring (POS fisico e virtuale), una soluzione per la gestione dei pagamenti con carte di credito o debito. Se il POS è fisico, il gestore devo fornire alla scuola, in comodato d’uso gratuito, una postazione comprensiva di tutto quanto è necessario per il corretto funzionamento e utilizzo dello strumento (hardware e software).

Ciascuno di questi strumenti sarà attivato a condizioni di mercato, per cui la scuola  corrisponderà al Gestore un compenso unitario per singola transazione.

Il Gestore, inoltre, non è obbligato ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale.

Per quanto riguarda il trasferimento delle somme dal conto corrente postale (tuttora utilizzato soprattutto per il versamento di contributi di alunni e famiglie), sarà il gestore medesimo ad effettuare direttamente il prelievo nel rispetto della periodicità quindicinale stabilita dalle norme sulla Tesoreria Unica (Riferimenti: Art. 4 – Riscossioni, Art. 15 – Compenso e spese di gestione).

Introduzione di sistemi di pagamento evoluti

Ampliando le opportunità già previste dal regolamenti di contabilità (D.I. 44/2001 art. 14), la scuola può dotarsi di strumenti di pagamento evoluti al fine di evitare – in determinate circostanze – l’utilizzo di contanti; può essere richiesto al Gestore il rilascio di carte aziendali di credito, carte di debito e prepagate. L’Istituto dovrà trasmettere al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte (Dirigente e/o suoi delegati – DSGA o docenti), nonché i limiti di utilizzo. Tali  strumenti di pagamento possono essere utilizzati in caso di:

  • organizzazione di viaggi di istruzione;
  • rappresentanza dell’istituto scolastico in Italia o all’estero;
  • organizzazione e partecipazione a seminari o convegni;

ed evitano al personale della scuola coinvolto in tali attività di anticipare i pagamenti di tasca propria (come spesso avviene).

Mentre il servizio di attivazione e gestione delle carte di credito è normalmente erogato a titolo oneroso, le carte di debito o prepagate si intendono rilasciate gratuitamente, eccezion fatta per gli oneri di ricarica delle prepagate (Riferimenti: Art. 6 – Pagamenti con carte).


Gestione della liquidità

Per le disponibilità non sottoposte al regime di tesoreria unica, il Gestore dovrà assicurare una redditività delle giacenze pari al tasso di interesse indicato nell’offerta economica. Appare scarsamente applicabile, ma per dovere di cronaca va ricordata, la possibilità per l’Istituto Scolastico di chiedere al Gestore forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che,  in base alle proprie esigenze e alle migliori condizioni di mercato, ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica.  Tali soluzioni dovranno sempre assicurare il capitale impegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e conseguente applicazione di eventuali penali (Riferimenti: Art. 7 – Gestione della liquidità).

Modifiche al servizio di anticipazione di cassa

Nel caso (inverosimile, ma non da escludere a priori)  di mancata disponibilità di fondi, e al fine di sopperire a momentanee esigenze di cassa, la scuola può richiedere al Gestore una anticipazione di cassa, entro il limite massimo di tre dodicesimi dei trasferimenti erogati dal MIUR a titolo di dotazione ordinaria nell’anno precedente. Viene quindi modificata la precedente modalità operativa che consentiva l’anticipazione per il «pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale in servizio presso l’Istituto e al versamento della ritenute [...] nel limite massimo di due mensilità».

Gli interessi a carico della scuola sulle somme anticipate sono saggiamente indicati nello schema e calcolati su un tasso collegato all’EURIBOR 365 a 1 mese: una tale precisazione tende a rendere omogeneo il trattamento di istituzioni scolastiche con necessità e liquidità diverse (Riferimenti: Art. 8 – Anticipazione di cassa, Art. 14 – Tassi creditori e debitori).

Introduzione del servizio di apertura di credito

Novità interessante soprattutto per la gestione di progetti i cui finanziamenti sono erogati alle scuole a “stati di avanzamento” o addirittura previa rendicontazione – e quindi quando le spese sono già state liquidate. Su richiesta della scuola, e sulla base dell’erogazione di finanziamenti statali o comunitari (progetti del PON, FSE, LLP...), il Gestore può concedere aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi al medesimo tasso debitore applicato alle anticipazioni di cassa, e non più alle migliori condizioni di mercato da concordare di volta in volta, come previsto nello schema di convenzione del 7 giugno (Riferimenti: Art. 9 – Aperture di credito per progetti formativiArt. 14 – Tassi creditori e debitori).


Compensi e spese di gestione

Come naturale conseguenza dell’introduzione del regime di tesoreria unica e contestuale storno delle disponibilità di cassa dal Gestore allo Stato, il servizio di cassa subirà un incremento dei costi, complessivi e distinti per ciascuna operazione:

  • per il servizio di gestione e tenuta conto l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... annuo;
  • per l’attivazione e la gestione del servizio di remote banking l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... annuo;
  • per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per transazione;
  • per le operazioni di pagamento effettuate attraverso ...... , esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per transazione [da utilizzare per eventuali altri strumenti di pagamento];
  • per l’attivazione e la gestione delle carte di credito l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... annui per carta di credito attivata;
  • per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per singola operazione;
  • per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per singola operazione;
  • per la custodia e l’amministrazione di titoli e valori l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... annui;
  • per il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali;
  • per il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per singola transazione;
  • per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (o incasso domiciliato) l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per singola transazione;
  • per il servizio di riscossione tramite bollettino bancario o postale l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per singola transazione;
  • per il servizio di riscossione tramite POS l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari al ...... per cento dell’importo della singola transazione;
  • per il servizio di riscossione tramite ...... l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ...... per singola transazione [da utilizzare per eventuali altri strumenti di incasso];
  • il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse all’Istituto e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l’esecuzione dei pagamenti che richiedano la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.

I costi  sono da ricomprendere nelle spese di funzionamento della scuola, che si auspica possano essere adeguatamente finanziate dal MIUR con i risparmi ottenuti dal regime di tesoreria unica.

Si evidenzia la necessità di specificare meglio che tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti della scuola sono servizi prestati a titolo gratuito, così come previsto dall’art. 5 comma 10 dello schema di convenzione (stipendi, rimborsi spese ecc.), in quanto anche gli stipendi dei supplenti temporanei saranno a breve sottratti dai bilanci delle scuole e liquidati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Riferimenti: Art. 15 – Compenso e spese di gestione).

Predeterminazione della durata della convenzione

La durata massima individuata per la convenzione di cassa tra Istituzione scolastica e Gestore è di 3 anni, prorogabile al più di 6 mesi ulteriori. In tal modo, si colma una lacuna della precedente bozza di convenzione, che non prevedeva un limite massimo predeterminato per i rapporti di convenzione, anzi, ipotizzava la possibilità di rinnovarla al medesimo contraente più volte e per la stessa durata iniziale (Riferimenti: Art. 17 – Durata della convenzione).


Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

  1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
  2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Qualora il Gestore non assolva a tali obblighi, la convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della L. 136/2010 (Riferimenti: Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari).

Lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione

La gara per l’affidamento del servizio di cassa sarà aggiudicata mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto all’art. 83 dal Codice dei Contratti.

Saranno attribuiti a ciascuna offerta un punteggio di merito tecnico ed un punteggio di merito economico, il cui totale deve essere pari a 100, sia pure con le differenze conseguenti alle scelte che ogni singola Istituzione scolastica vorrà adottare in merito all’assegnazione dei punteggi parziali che, ricordiamo, nello schema di convenzione del MIUR sono indicativi e modificabili. Rispetto al range min/max di punteggio proposto, ogni Istituzione scolastica deve mantenere il punteggio minimo previsto per ciascun servizio e può aumentarlo, fino al massimo previsto, per i servizi che maggiormente le interessano.

L’offerta tecnica può essere integrata da una ulteriore offerta di servizi opzionali, i quali rappresentano un impegno per il gestore e sono attivabili su richiesta della scuola, ma non danno luogo all’attribuzione di alcun punteggio in sede di aggiudicazione della gara. Citiamo ad esempio:

  • la realizzazione di progetti formativi finalizzati a fornire esperienze tecniche, aggiornamenti e confronti operativi, rivolti al Dirigente, al Direttore SGA e al personale amministrativo;
  • l’offerta di prodotti finanziari riservati a soggetti riconducibili all’Istituzione scolastica (dipendenti, fornitori, studenti...); per ciascun prodotto il gestore indicherà le condizioni economiche e le migliorie proposte rispetto alle condizioni medie di mercato;
  • la sponsorizzazione di progetti volti alla didattica o all’organizzazione dell’Istituzione scolastica, con particolare attenzione al miglioramento dell’offerta formativa verso gli studenti. Il Gestore può indicare il numero e la tipologia dei progetti che intende realizzare, evidenziando le risorse che daranno impegnate allo scopo.

Le offerte pervenute saranno valutate dal Dirigente scolastico, che procederà alla scelta del Gestore, stipulando l’atto di convenzione con il legale rappresentante dell’Istituto Bancario / Poste Italiane SpA, individuato quale miglior offerente per il servizio di cassa. Vale a dire quello meno esoso.

Si ringraziano il dott. Corrado Faletti e i colleghi delle scuole del progetto Co.Ge. per i materiali messi a disposizione.

Fonti

  • Circolare MIUR AOODGPFB 3472 del 7/06/2012 e relativi allegati
  • Circolare MIUR AOODGPFB 5919 del 20/09/2012 e relativi allegati
  • Materiali per la formazione su “La nuova convenzione di cassa“ elaborati nell’ambito del progetto Co.Ge. (controllo di gestione) – MIUR Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
  • Legge 29 ottobre 1984 n. 720 – Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici
  • Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135
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