Sinergie di Scuola

La gestione del patrimonio della Scuola è strettamente legata alle scelte didattiche e all’attività negoziale della stessa e alle competenze e responsabilità delle figure professionali, degli organi collegiali e di quelli di controllo coinvolti.

In questo articolo si vogliono approfondire queste tematiche operando una analisi sistematica del coinvolgimento del Dirigente scolastico e del Direttore SGA, degli organi monocratici e collegiali e dei Revisori dei conti nella gestione del patrimonio.

Il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. È organo individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima e assume ogni responsabilità gestionale della stessa. Deve conseguire contrattualmente i seguenti obiettivi:

  • assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia;
  • promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia;
  • assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati;
  • promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo;
  • assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche;
  • promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del territorio interagendo con gli EE.LL. e tutte le altre realtà formative.

In materia patrimoniale il Dirigente scolastico, in base a quanto previsto dal D.I. 44/2001 (Regolamento di contabilità) ancora in vigore:

  • predispone il Programma annuale (art. 2, c. 3);
  • presenzia al passaggio delle consegne tra Direttore uscente e Direttore subentrante (art. 24, c. 8);
  • attiva la procedura di ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni e provvede almeno ogni 10 anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni (art. 24, c. 9);
  • adotta i provvedimenti di eliminazione dei beni dall’inventario in caso di materiale mancante per furto e/o per causa di forza maggiore, provvedimenti di eliminazione dall’inventario dei beni fuori uso e inutilizzabili per obsolescenza (art. 26, c. 1);
  • indica al Direttore SGA i docenti affidatari dei beni dei laboratori tecnici e scientifici (art. 27, c. 1);
  • nomina i componenti la Commissione per il rinnovo inventariale e la Commissione Tecnica art. 52 per l’individuazione dei beni da scaricare dall’inventario;
  • provvede agli adempimenti per il riconoscimento del diritto d’autore dell’istituto scolastico sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche (art. 28, c. 6);
  • propone al Consiglio di Istituto l’utilizzazione ai fini economici di eventuali creazioni di software prodotti nello svolgimento di attività didattica (art. 28, c. 7).

In materia di attività negoziale il Dirigente scolastico:

  • svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale nel rispetto delle delibere assunte dal Consiglio d’Istituto (art. 32, c. 1);
  • può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore o a uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25-bis, comma 5 del D.Lgs. 3/02/1993 n. 29 (art. 32, c. 2);
  • si avvale dell’attività istruttoria del Direttore (art. 32, c. 3);
  • può incaricare dell’attività negoziale personale esterno, qualora non esistano nell’Istituzione scolastica specifiche competenze professionali, personale esterno – ad esempio commercialisti, avvocati, notai (art. 32, c. 4);
  • ha il potere di recedere, rinunciare e transigere nell’attività negoziale (art. 33, c. 3);
  • provvede direttamente, senza comparazione di offerte, agli acquisti, appalti e forniture, il cui valore complessivo sia inferiore al limite di spesa di 2.000 euro o al limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto (art. 34, c. 1);
  • procede alla scelta del contraente per acquisti, appalti e forniture, il cui valore ecceda 2.000 euro o il limite fissato dal Consiglio di Istituto, tenendo comunque conto di quanto previsto dalle norme comunitarie e dal D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017;
  • redige una relazione sull’attività negoziale svolta alla prima riunione successiva del Consiglio di Istituto riferendo anche sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni (art. 35, c. 2);
  • nomina un singolo collaudatore o apposite commissioni interne per il collaudo di lavori, forniture e servizi (art. 36, c. 1);
  • rilascia un certificato che attesta la regolarità della fornitura per un valore inferiore a 2.000 euro. Può delegare questa attività al Direttore SGA o a un verificatore all’uopo nominato (art. 36, c. 2);
  • procede allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate (art. 36, c. 4);
  • assegna e revoca i beni in uso gratuito secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto (art. 39);
  • decide in ordine ai contratti di comodato (art. 44);
  • provvede ad ordinare gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici delegati dall’Ente Locale (art. 46);
  • provvede ai contratti di locazione finanziaria (art. 47);
  • provvede ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie (art. 48);
  • provvede in materia di appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali (art. 51);
  • provvede alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili (art. 52).

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.

Il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

In materia patrimoniale il Direttore:

  • effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito verbale (art. 24, c. 8);
  • cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24, c. 9);
  • affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27, c. 1);
  • sigla i documenti contabili e a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29, c. 4);
  • riceve dal docente che cessa dall’incarico di affidatario il materiale avuto in custodia (art. 27, c. 2).

In materia di attività negoziale il DSGA:

  • collabora con il Dirigente scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/2001 e dal suo profilo professionale;
  • può essere delegato dal Dirigente scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32);
  • svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica;
  • provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata;
  • può essere delegato dal Dirigente scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2.000 euro;
  • redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

I docenti affidatari

Ai sensi dell’art. 27 del D.I. 44/2001 (“Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine”), si evince la competenza dei docenti affidatari chiamati alla custodia e verifica delle attrezzature dei laboratori:

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del Dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal Dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

La stessa circolare MIUR prot. 8910 del 1/12/2011 ribadisce in numerosi punti l’importanza della collaborazione con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA per la gestione dei beni della Scuola e la tenuta degli inventari dei docenti affidatari i quali in ordine alla responsabilità dell’affidamento dei beni nei laboratori, reparti di lavorazione e aule speciali saranno impegnati nelle azioni di seguito riportate.

I docenti individuati dal Dirigente scolastico ai quali il Direttore SGA affiderà i beni dei laboratori ove effettueranno attività didattiche dovranno svolgere le seguenti funzioni:

  • verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate avendo l’accortezza di segnalare l’eventuale esigenza di reintegro dei materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature eventualmente danneggiate;
  • segnalazione della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse interne della scuola;
  • verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta in base a quanto stabilito nel regolamento di utilizzo dei laboratori approvato dal Consiglio di istituto;
  • partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente scolastico per l’organizzazione e il funzionamento dei laboratori;
  • riconsegna dei materiali e attrezzature avuti in affido al Direttore SGA al termine dell’incarico, segnalando eventuali carenze di attrezzature e proponendo l’acquisto di nuove per adeguare il laboratorio alle tecniche didattiche innovative;
  • collaborazione con la Commissione Tecnica art. 52 D.I. 44/2001 e con la Commissione costituita per la ricognizione e il rinnovo inventariale.

Il Consiglio d’Istituto

Nell’ambito dell’approvazione del POF il Consiglio di Istituto ha importanza determinante per indirizzare gli acquisti della scuola che si concretizzeranno soprattutto in beni di investimento e di consumo per l’effettuazione di esercitazioni pratiche nei laboratori, reparti di lavorazione e aule speciali della Scuola.

Tutto ciò ha l’impatto di aumentare l’inventario della scuola e del suo patrimonio.

I compiti e le funzioni del Consiglio d’Istituto sono definiti dall’art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli artt. 2-5 del D.P.R. 275/1999, come modificato dai D.P.R. 156/1999 e 105/2001, nonché, per la parte contabile, dal D.I. 44/2001:

  • elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
  • approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
  • verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
  • approva le modifiche al Programma annuale;
  • approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal Direttore SGA e sottoposto dal Dirigente scolastico all’esame del Collegio dei revisori dei conti;
  • stabilisce l’entità del fondo per le minute spese (art. 17, c. 1);
  • ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30 giorni;
  • delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33, comma 1 del D.I. 44/2001;
  • determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente scolastico (art. 33, comma 2).

Competenze del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale (art. 33)

Il Consiglio di istituto delibera in ordine a:

  • accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  • costituzione o compartecipazione a fondazioni;
  • istituzione o compartecipazione a borse di studio;
  • accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
  • contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla Istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
  • adesione a reti di scuole e consorzi;
  • utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
  • partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
  • eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1;
  • acquisto di immobili.

Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

  • contratti di sponsorizzazione;
  • contratti di locazione di immobili;
  • utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
  • convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
  • alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
  • acquisto e alienazione di titoli di Stato;
  • contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
  • partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’Istituzione scolastica.

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva nelle scuole secondarie superiori è presieduta dal Dirigente scolastico ed è così composta:

  1. Dirigente scolastico
  2. Direttore SGA (che funge da segretario)
  3. un Genitore eletto dal C.d’I.
  4. un Docente eletto tra i componenti del C.d’I.
  5. un ATA eletto tra i componenti del C.d’I.
  6. uno Studente eletto tra i componenti del C.d’I.

(nell’istruzione primaria e secondaria di primo grado non è presente la componente studenti)

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal D.I. 44/2001, art. 2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Circolo/Istituto il programma delle attività finanziaria dell’Istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile dei revisori.

Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del POF, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Pertanto la Giunta Esecutiva ha una competenza importante relativamente alla proposta di acquisto di beni al Consiglio di Istituto che faranno parte del patrimonio scolastico.

Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico - educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’Istituzione Scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il Consiglio di Circolo o di Istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali.

Le competenze del Collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/1974, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il Collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

  • elaborazione del POF (art. 3 del D.P.R. 8/03/1999, n. 275). In questo ambito rientrano anche le proposte per l’innovazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle attrezzature da utilizzare per la didattica con l’impatto sull’acquisto di beni che implementeranno il patrimonio scolastico;
  • adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7, comma 2, lett. a T.U.);
  • l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7, comma 2, lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica (art. 2, comma 1 D.M. 251/1999, come modificato dal D.M. 178/1999);
  • redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31/08/1999);
  • suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7, comma 2, lett. c T.U., art. 2 O.M. 134/2000);
  • adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7, comma 2, lett. e T.U.);
  • approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, comma 2 D.P.R. 275/1999);
  • valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7, comma 2 lett. d T.U.);
  • studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7, comma 2, lett. o T.U.);
  • valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4, comma 12 CCNI 31/08/1999);
  • identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al POF (art. 28 CCNL 26/05/1999 e art. 37 CCNI 31/08/1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
  • delibera, nel quadro delle compatibilità con il POF e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).

Responsabilità nella gestione dei beni e del patrimonio

Il quadro delle responsabilità in cui può incorrere il dipendente dell’amministrazione scolastica, e il Dirigente scolastico in particolare, va preceduto da qualche preliminare considerazione sul concetto di illecito in generale.

Per fatto illecito – o, meglio atto, in quanto riconducibile ad un comportamento umano – si intendono le azioni o attività lesive di situazioni giuridiche protette.

Perché si configuri come illecito, il comportamento deve essere posto in essere in assenza di cause definite « di giustificazione » (esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, stato di necessità).

Il termine responsabilità intende l’individuazione e la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze di determinati fatti o azioni.

Il concetto di responsabilità si articola in quattro specie, contraddistinte da peculiari regimi e finalità: la responsabilità penale, la civile, la disciplinare e, con particolare riferimento al settore pubblico, quella amministrativa (o amministrativo-contabile).

La responsabilità penale si ricollega alla lesione perpetrata con comportamenti già qualificati da uno schema legislativamente definito e con sanzioni predeterminate.

Quella civile tutela i soggetti – con modalità principalmente risarcitorie – a fronte di un danno ingiusto cagionato nei loro confronti, mentre la responsabilità disciplinare fa riferimento alla reazione del datore di lavoro (es. una pubblica amministrazione) nei confronti di comportamenti del lavoratore che, violando precetti oggi codificati nella contrattazione collettiva, turbino le corrette dinamiche della organizzazion elavorativa.

La responsabilità amministrativa discende, invece, dagli art. 81 e 97 della Costituzione (oltre che dal successivo art. 103, che individua la giurisdizione in materia di contabilità pubblica attribuendola alla Corte dei conti), che tendono a garantire il miglior comportamento rispetto ai beni e alle utilità pubbliche, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione: è la responsabilità del pubblico dipendente o del pubblico agente in senso lato, che contravviene alle regole di perizia e diligenza che devono improntare la propria azione.

Nelle quattro responsabilità esaminate va poi aggiunta, per i soli dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale, anche la responsabilità c.d. dirigenziale prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 165/2001,correlata al mancato raggiungimento dei prefissati risultati gestionali o al di scostamento dalle direttive date dall’organo politico.

In ordine a quest’ultima specie di responsabilità è di particolare rilievo quanto disposto dal CCNL della dirigenza scolastica (area V) dopo la certificazione positiva della Corte dei conti.

L’art. 27 del contratto in questione (verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti), stabilisce che i capi di istituto rispondono in ordine ai risultati, tenendo conto delle competenze spettanti nell’assetto funzionale proprio delle Istituzioni scolastiche.

Responsabilità del DSGA come consegnatario

L’art. 24, comma 7 del D.I. 44/2001 stabilisce che il Direttore SGA assume la responsabilità di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola.

Il consegnatario è il dipendente pubblico al quale sono assegnati, in sintesi, i compiti di conservazione, gestione, manutenzione dei beni mobili per le esigenze di funzionamento degli uffici, nonché gli adempimenti connessi con la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo.

In relazione alla competenza di consegnatario dei beni, il DSGA dovrà occuparsi della distribuzione e conservazione di tutta la dotazione di materiale di facile consumo per gli uffici ed i vari laboratori; distribuzione, conservazione e manutenzione delle attrezzature e arredi degli uffici, laboratori e aule speciali; controllo sui servizi e forniture perché sia regolare la loro esecuzione ed avvenga secondo quanto stabilito.

Ai Direttori, quali consegnatari, è affidata:

  • la conservazione, la distribuzione e la manutenzione dei beni mobili e arredi d’ufficio, di collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d’ufficio e di ogni altra cosa costituisca la dotazione degli uffici, delle aule, dei magazzini, laboratori, officine e reparti di lavorazione, con eccezione delle competenze e delle responsabilità specifiche dei docenti affidatari;
  • la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e materiali destinati alle esercitazioni pratiche di qualunque specie;
  • la vigilanza, la verifica ed il controllo sui servizi e sulle forniture, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite. La dislocazione di mobili, può essere cambiata solo su autorizzazione del Consegnatario che deve provvedere ad apportare le necessarie variazioni nelle note sui registri degli inventari.

I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati per debito di custodia e vigilanza: trattasi della responsabilità amministrativo-contabile che insorge quando si maneggiano valori o beni dell’Amministrazione.

L’art. 15 del D.P.R. 4/09/2002 n. 254 (“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”) prevede che i consegnatari sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono in carica, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile. Viene inoltre affermato che i consegnatari non possono estrarre, né introdurre nei luoghi di deposito o di custodia cosa alcuna se l’operazione non è accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.

Il giudizio di responsabilità contabile è instaurato all’atto della presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall’eventuale denuncia di irregolarità; il giudizio di responsabilità amministrativa è invece promosso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, d’ufficio o su denuncia dei funzionari che vengano a conoscenza dei fatti che possono essere fonte di responsabilità.

Responsabilità del consegnatario nel passaggio di consegne

La mancata formalizzazione del passaggio delle consegne può dar luogo, tra l’altro, nell’immediato o in epoca successiva, alla individuazione e formulazione di precise responsabilità da parte della Procura Regionale della Corte dei conti, comportando, quindi, profili di responsabilità amministrativa e contabile.

L’irregolare e non veritiera redazione del verbale di consegne può dare luogo a responsabilità penale per falso in atto pubblico e falso ideologico.

Nell’eventualità che il DSGA uscente non provveda sollecitamente e comunque entro 3 mesi alla formalizzazione della consegna dei beni inventariati, in contraddittorio con il DSGA subentrante, sarà quest’ultimo a provvedere, al fine di evitare le possibili conseguenze di una confusione delle gestioni, dopo la rituale messa in mora, alla ricognizione dei materiali di tutti i beni alla presenza di due testimoni nominati dal Dirigente scolastico. Se sarà il subentrante a non essere disponibile alla ricognizione dei beni in contraddittorio con il DSGA uscente, sarà quest’ultimo a provvedere alla ricognizione in collaborazione con il Dirigente, sempre alla presenza di due testimoni nominati dallo stesso Dirigente.

Nel caso in cui dalla ricognizione emergessero profili di danno erariale, insorge l’obbligo di denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Profili di responsabilità contabile

La responsabilità contabile è quella responsabilità patrimoniale nella quale incorrono tutti gli agenti contabili, sia di fatto che di diritto, che hanno maneggio di denaro, di oggetti o di materie di proprietà dello Stato e che sono conseguentemente tenuti alla presentazione del “conto giudiziale”.

Per i casi di responsabilità amministrativa e contabile i dipendenti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti. L’art. 1 della Legge 20/1994 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”), modificato dalla Legge 639/1996, ha stabilito che la responsabilità amministrativa è personale e il relativo debito si estende agli eredi solo nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Le differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile si possono così sintetizzare:

  • la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro della P.A., mentre la responsabilità amministrativa trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A. Il Direttore SGA è investito di responsabilità contabile per la tenuta del Fondo Minute Spese;
  • la responsabilità contabile attiene all’obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A., mentre la responsabilità amministrativa deriva da un comportamento, doloso o colposo, conseguente ad una omessa o negligente prestazione, dalla quale sia derivato un danno patrimoniale alla amministrazione;
  • la responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio mentre la responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto. Infatti, la Corte dei conti ha chiarito che le somme di denaro versate a qualsiasi titolo nelle mani di un pubblico dipendente nell’esercizio delle funzioni divengono ipso facto denaro pubblico in conseguenza dell’immedesimazione del dipendente con la pubblica amministrazione.

La colpa nella responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa e contabile ha subito negli ultimi anni rilevanti riforme che ne hanno precisato la natura ed individuato i nuovi parametri della colpa e del danno.

La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che il concetto di colpa grave presuppone un comportamento caratterizzato da mancanza di diligenza, violazione delle disposizioni di legge, trascuratezza dei propri doveri, che si traduce in una situazione di macroscopica contraddizione tra la condotta tenuta nello specifico dal pubblico dipendente e il minimum di diligenza imposto dal rapporto di servizio, in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio. (Sez. I 4/08/1999 n. 246 e Sez. III 14/07/1999 n. 162).

Responsabilità civile del DSGA

La responsabilità civile del Direttore SGA concerne tutte le ipotesi in cui questi sia tenuto a risarcire danni derivanti dalla violazione degli obblighi di servizio posti a suo carico, regolarmente accertata da parte degli organi di controllo.

Di seguito si elencano alcuni esempi di comportamenti del DSGA che si riferiscono a precise responsabilità delle sue funzioni:

  • errata stesura dei documenti inventariali dei beni mobili della scuola, e di documenti di ogni genere;
  • ammanchi nel patrimonio dei beni mobili della scuola;
  • mancata vigilanza sull’attività dei docenti affidatari addetti alla custodia dei beni della scuola;
  • errata applicazione delle norme che regolano il passaggio di consegne in caso di trasferimento o cessazione del servizio;
  • errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e la gestione del Programma annuale e il rendiconto della scuola;
  • errato conteggio dei compensi in genere e delle indennità di ogni tipo.

Responsabilità penale del DS e del DSGA

La responsabilità penale si configura quando la trasgressione dei doveri d’ufficio, da parte dell’impiegato, assume carattere di violazione dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato penale. Lo statuto penale dei dipendenti pubblici è stato ridefinito dalla Legge n. 86/1990 (“Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”).

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