Sinergie di Scuola

La normativa sull’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) in Italia ha come sfondo ispiratore gli orientamenti comunitari di politica educativa, nei quali il settore dell’istruzione e formazione tecnico-professionale viene considerato un asse di intervento di primo piano, in virtù delle sue naturali interconnessioni con le politiche occupazionali e di inclusione sociale degli Stati membri.

Nel quadro delle politiche europee, infatti, la valorizzazione della formazione tecnico-professionale e l’innalzamento della qualità degli insegnamenti in questa area formativa sono obiettivi prioritari, che vanno perseguiti incrementando le esperienze fondate sul rapporto di stretta sinergia tra mondo della scuola e quello dell’impresa. La finalità principale è quella di consolidare un sistema di istruzione e formazione integrato, che aiuti i giovani a sviluppare competenze di base e competenze spendibili ai fini occupazionali, sulla base di strumenti atti a certificare sia gli apprendimenti formali, realizzati nel sistema di istruzione, sia quelli informali, acquisiti in contesti lavorativi.

L’alternanza scuola-lavoro nella normativa italiana

Rafforzare l’offerta di formazione in alternanza permette di rispondere a due esigenze prevalenti, avvertite nel nostro Paese più che altrove in Europa: arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico, con l’abbattimento del tasso di dispersione scolastica, e il recupero dei Neet (i giovani non inseriti in percorsi di studio né nel mondo del lavoro), come anche adeguare la formazione dei giovani alle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro, facilitandone l’accesso a maggiori e migliori opportunità di impiego.

È in questa ottica che la Legge delega n. 53/2003 introduce all’art. 4 l’alternanza nel sistema scolastico italiano, intesa come una modalità formativa particolarmente efficace per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo, alternando periodi di studio e di lavoro.

In buona sostanza, la legislazione italiana considera l’ASL come un approccio didattico alla base dei corsi del secondo ciclo di istruzione integrati nel curriculo dello studente, che acquisisce conoscenze e competenze generali, come anche competenze più specifiche di natura tecnico-professionale, in attività di studio svolte sia in aula sia direttamente nel contesto dell’azienda. Nel quadro della co-progettazione con l’azienda accogliente, l’istituzione scolastica o formativa si coordina con essa, mantenendo la responsabilità di controllo e supervisione del percorso formativo prescelto dallo studente, in coerenza con il profilo educativo dell’indirizzo di studio. Lo studente, dal suo canto, non perde il proprio status di alunno inserito nel processo di istruzione scolastica.

L’ASL rientra quindi nelle forme di innovazione didattica che, per essere applicata, non può prescindere da una stretta relazione tra l’istituzione scolastica e il tessuto socio-produttivo del territorio di appartenenza, che devono interagire per garantire agli studenti competenze trasversali e integrate, secondo i principi della personalizzazione degli apprendimenti e delle metodologie di apprendimento attivo, che mettono al centro dei processi formativi la componente operativa e l’esperienza diretta e concreta del discente.

L’alternanza viene regolamentata con precisione dal decreto attuattivo della Legge n. 53/2003, il D.Lgs. 77 del 15/04/2005, che ne definisce la finalità e le caratteristiche, fissandone le modalità di organizzazione, valide a tutt’oggi.

Molto succintamente, ogni percorso formativo in alternanza viene attivato sulla base di apposite convezioni che le scuole stipulano con le realtà produttive del territorio per l’avvio di collaborazioni con il mondo imprenditoriale. Le convenzioni possono prendere la forma di accordi di più ampio respiro, anche a valenza pluriennale, o anche quella di specifiche convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi formativi.

Le norme successive, ovvero i Regolamenti sul riordino della scuola secondaria superiore del 2010, non introducono cambiamenti nel concetto e nelle modalità applicative dell’alternanza, ma si limitano ad evidenziare l’importanza di una sua valorizzazione, attraverso il richiamo ad integrare sistematicamente nella didattica curriculare, i percorsi formativi in alternanza, insieme agli stages e ai tirocini.

Nello specifico, l’alternanza è componente costitutiva del sistema di istruzione professionale, mentre risponderebbe a obiettivi di didattica innovativa nei Tecnici e nei Licei, in quanto privilegia le strategie metodologiche ritenute più efficaci ai fini motivazionali e dell’apprendimento tecnico-operativo, come lo sono, per esempio, la didattica di laboratorio, la valorizzazione degli stili di apprendimento induttivi, del lavoro cooperativo per progetti e del pensiero creativo, il problem solving e l’uso delle tecnologie.


L’alternanza scuola-lavoro secondo la Buona Scuola

La Legge 107/2015 rilancia l’alternanza scuola-lavoro attraverso l’obbligatorietà dei percorsi in tutti gli ordini della scuola secondaria e l’impiego di risorse aggiuntive rispetto a quelle già disponibili sin dal 2004, pur lasciando all’istituzione scolastica la responsabilità della progettazione nell’alveo delle scelte autonome che le competono.

Un intero articolo della legge, denominato “Scuola, lavoro, territorio” (commi 33-43), è dedicato a questo settore della didattica, che ne risulta indubbiamente rafforzato, in virtù delle seguenti misure:

  • l’obbligatorietà estesa a tutte le classi degli ultimi tre anni delle superiori e a tutti gli indirizzi, compresi quelli liceali;
  • un incremento delle ore di studio in azienda: 400 ore per i professionali e tecnici, 200 per i licei;
  • l’ampliamento dei periodi di svolgimento, includendo quelli in cui l’attività didattica è sospesa, ovvero, nei periodi di vacanza;
  • l’ampliamento del bacino dei soggetti imprenditoriali accoglienti, che comprende nuovi settori lavorativi rispetto a quelli fissati dal decreto attuativo del 2005;
  • nuove risorse aggiuntive a quelle già previste;
  • la creazione di nuovi strumenti che potranno facilitare l’organizzazione dei percorsi formativi e favorire la qualità di attuazione e degli esiti di apprendimento, quali il Registro Nazionale dell’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di Commercio e la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

Per quanto riguarda le modalità organizzative, nulla cambia rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 77/2015. Osserviamo solo che, in linea con i maggiori poteri di autonomia conferiti ai Dirigenti scolastici dalla Buona Scuola, la generica responsabilità dell’istituzione scolastica viene tradotta nel riconoscimento del ruolo attivo del Dirigente scolastico, a cui spetta l’individuazione e la scelta delle imprese e degli enti pubblici disponibili ad attivare percorsi in alternanza.

È una novità l’istituzione di due importanti strumenti, il Registro Nazionale e la Carta degli studenti, che potranno contribuire in maniera positiva all’organizzazione e alla qualità dell’alternanza.

Infatti, il Registro mira a rafforzare il raccordo tra la realtà formativa e quella imprenditoriale, rendendo più agevole la ricerca delle aziende disponibili ad accogliere gli studenti, riducendo una delle maggiori difficoltà che le scuole italiane si trovano ad affrontare e cioè, l’individuazione delle aziende con le quali stipulare le convenzioni necessarie all’attivazione di percorsi ASL. Esso si divide in due sezioni: una prima, aperta e consultabile in modo gratuito, dove le aziende e gli enti pubblici e privati indicano il numero di studenti ospitabili e il periodo dell’anno in cui sarà possibile svolgere i tirocini. Nella sezione speciale, accessibile a determinate condizioni e ancora in fase di definizione, sono riportati elementi relativi all’attività svolta, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet ecc. delle imprese coinvolte.

La Carta dei diritti e doveri degli studenti sarà definita con un apposito Regolamento del Ministro e assegnerà un ruolo centrale allo studente, che diventerà protagonista del proprio processo formativo, potendo esprimere «una valutazione sull’efficacia e la coerenza dei percorsi» rispetto al proprio indirizzo di studi.


Le principali fonti di finanziamento

La Legge 107/2015 introduce uno stanziamento di 100 milioni di euro complessivi a partire da gennaio 2016 per tutti gli indirizzi del secondo ciclo di istruzione. Questo finanziamento, aggiuntivo rispetto alle preesistenti risorse, permetterà un sensibile aumento del numero degli studenti impegnati in questo tipo di percorsi formativi.

Secondo le proiezioni del MIUR, comunicate il 28 novembre 2015 in occasione dell’apertura di JOB&Orienta a Verona, saranno coinvolti più di 720.000 studenti (il 27,35% del totale delle scuole secondarie di secondo grado), di cui circa 529.000 sono alunni delle classi terze per i quali l’alternanza diventa obbligatoria, per giungere al coinvolgimento di circa un milione e mezzo di studenti, quando i corsi andranno a regime.

Tenendo conto dei nuovi fondi della Buona Scuola, le principali tipologie di fondi alle quali ogni istituzione scolastica può accedere nell’anno scolastico 2015/2016, sono le seguenti:

  1. risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (ex Legge 440/1997) previste dall’art. 17 del D.D. n. 435 del 16/06/2015 della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema di istruzione, per la realizzazione delle attività attinenti all’alternanza scuola-lavoro, comprese quelle dell’impresa formativa simulata;
  2. risorse del Fondo Sociale Europeo, il cui importo potrà essere assegnato alle istituzioni scolastiche di tutte le regioni italiane;
  3. il fondo stanziato dalla Legge 107/2015.

Progettare percorsi formativi
di alternanza scuola-lavoro

Per accedere ai fondi, è richiesta una capacità progettuale che non è scontata le scuole abbiano in questo specifico settore formativo, se non in una buona parte degli Istituti Professionali in cui esiste un’esperienza pregressa nella messa a punto di progetti di apprendimento mediante esperienze di lavoro presso soggetti esterni. Per la maggior parte delle scuole, invece, e per i Licei in particolare, questa metodologia didattica costituisce una novità assoluta. In considerazione delle ovvie difficoltà che in molte scuole saranno riscontrate in questa fase transitoria all’introduzione obbligatoria dei percorsi ASL nella didattica curriculare, il MIUR ha diramato, l’8 ottobre scorso, una “Guida operativa” che approfondisce, con dovizia di dettagli, tutti gli aspetti caratterizzanti la tematica in questione, proponendo anche una ricca modulistica a uso delle scuole per la presentazione di progetti finanziabili.

In maniera molto generale, si renderà necessario, in ogni scuola, prevedere la presenza di figure professionali preposte alla cura del rapporto con le aziende, allo svolgimento di compiti tutoriali, alla messa a punto e all’utilizzo di strumenti specifici. In particolare, ci riferiamo a un docente tutor interno, incaricato di seguire le attività degli studenti, coordinandosi con il tutor formativo esterno dell’azienda accogliente e a un docente funzione strumentale per l’alternanza e/o a un referente di progetto, che funga da punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per il coordinamento delle attività progettuali previste.

Peraltro, secondo la Buona Scuola, le competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza andranno registrate e valutate negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici ricompresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. Questo è un passaggio molto importante in quanto la valutazione di tali competenze concorre all’attribuzione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza, del voto di condotta e del credito scolastico.

Infine, le competenze, conoscenze e abilità acquisite dagli studenti, e debitamente certificate dalla scuola e dall’azienda, saranno tenute in considerazione nella terza prova scritta e nel colloquio in sede di Esame di Stato e registrate dall’istituzione scolastica nel certificato rilasciato ai sensi dell’art. 6 dei DD.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell’art. 11 del D.P.R. 89 del 2010 per i licei.

Scheda sintetica

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