Sinergie di Scuola

In Italia sono centinaia di migliaia i cittadini colpiti da malattie oncologiche e ogni anno il numero tende purtroppo ad aumentare.

Chi si ammala di cancro può almeno godere di particolari tutele di tipo giuridico ed economico che gli consentono di condurre una vita il più possibile dignitosa, oltre naturalmente al trattamento terapeutico necessario per il tipo di tumore che si contrae.

Facciamo presente che la Legge n. 80 del 9/03/2006, all’art. 6, ha previsto un iter di accertamento accelerato più rapido in caso di malattia oncologica. La visita di accertamento, come vedremo più avanti, dovrà infatti essere effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e gli esiti dell’accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.

Riconoscimento dell’invalidità civile

Condizione necessaria per poter usufruire di tutte le provvidenze e agevolazioni previste dalla vigente normativa, è ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.

Per evitare di essere sottoposti a due visite medico legali, è possibile richiedere un’unica visita per l’accertamento dei requisiti previsti dalle leggi che regolano l’invalidità civile e l’handicap.

Innanzitutto, è necessario presentare la domanda all’INPS esclusivamente per via telematica. Per farlo bisogna munirsi di un codice PIN che si richiede attraverso il sito INPS, attraverso il numero verde INPS 803164 oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per l’inoltro della domanda ci si può anche rivolgere a Patronati, Associazioni, Ufficio Invalidi Civili.

La procedura telematica prevede due fasi:

  1. inoltro del certificato medico digitale: è rilasciato da un medico certificatore accreditato, che con apposito PIN compila sul sito INPS la certificazione medica richiesta. Il medico poi invia la certificazione per via telematica e rilascia la stampa originale firmata che il paziente deve esibire all’atto della visita, unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero del certificato. Si tratta di un codice fondamentale che consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda.
  2. Presentazione della domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap: ottenuto il PIN ed entro 30 giorni dall’invio della certificazione da parte del medico, il paziente deve accedere al sito INPS per compilare e inoltrare telematicamente la domanda vera e propria, ricordando di indicare anche il numero del certificato telematico riportato sulla ricevuta rilasciata dal medico. Il sistema rilascia automaticamente una ricevuta che può essere stampata. Si fa presente che nella domanda è possibile indicare i giorni di indisponibilità a presentarsi alla visita.

Conclusa la procedura, il sistema genera la ricevuta attestante l’avvenuta ricezione da parte dell’INPS della domanda e del relativo certificato medico. Sulla ricevuta sono riportati anche luogo, data e orario della convocazione davanti alla Commissione Medica della ASL territorialmente competente per la visita medica. La Commissione medica è tenuta a fissare la data della visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di impedimento si hanno 30 giorni di tempo (dalla data della domanda) per richiedere un nuovo appuntamento.

Qualora lo spostamento per recarsi alla visita medica dovesse comportare un grave rischio per la salute dell’interessato, è possibile richiedere la visita domiciliare entro e non oltre 5 giorni prima dell‘appuntamento per la visita. Inoltre, in caso di un evento imprevisto che impedisca di presentarsi alla visita medica, è necessario comunicarlo (possibilmente con raccomandata A/R anticipata per fax) alla ASL presso la quale si è stati convocati, per fissare un nuovo appuntamento.

Successivamente alla visita, la commissione ASL può rilasciare un certificato provvisorio con efficacia immediata ai fini del godimento dei benefici connessi allo stato di invalidità e di handicap. Il certificato diventerà definitivo solo dopo la convalida del centro medico legale INPS territorialmente competente.

Completata la fase di accertamento sanitario, l’INPS invia all’interessato il verbale in versione integrale (contenente tutti i dati sensibili) e in versione ridotta (contenente solo la valutazione finale) per eventuali esigenze amministrative. La copia del verbale è disponibile anche attraverso il sito INPS per i possessori dell’apposito codice PIN.


Le indennità economiche

Se è stato riconosciuto il diritto a una prestazione economica, l’INPS apre la fase di verifica amministrativa dei requisiti socio-economici e delle modalità di pagamento, richiedendo all’interessato di fornire, sempre per via telematica, i dati richiesti relativi alla condizione reddituale e personale. I tempi di erogazione dei benefici economici spettanti sono al massimo 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le tabelle ministeriali, in particolare il Decreto 5/02/1992 del Ministero della Salute, prevedono tre percentuali d’invalidità civile per patologia oncologica:

  • per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale l’11%;
  • per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale il 70%;
  • per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica il 100%.

Nel caso di problemi di deambulazione ovvero se non si è più in grado di svolgere le normali attività della vita quotidiana come alimentarsi, vestirsi e curare la propria igiene personale, si può chiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui alle Leggi nn. 18/1980 e 508/1988, nonché Decreto Legge n. 509/1988. Nei casi invece di chemioterapia, al soggetto malato sarà automaticamente riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento.

Aggravamento

Se la malattia progredisce, l’interessato può richiedere l’accertamento dell’aggravamento dello stato di salute, seguendo il medesimo iter previsto per la domanda di accertamento iniziale. Alla domanda è necessario allegare adeguata documentazione attestante il peggioramento della patologia tumorale per la quale sono stati richiesti il riconoscimento di invalidità e handicap.

Revisione

Se lo stato di invalidità o di handicap è riconosciuto per un periodo temporaneo, l’interessato sarà riconvocato dall’INPS per la visita di revisione da parte della Commissione Medica, di norma prima della scadenza del periodo indicato nel verbale di accertamento. Fino all’eventuale diversa valutazione conseguente alla visita di revisione, anche se fissata dopo la scadenza del verbale, continuano tutti i benefici e le prestazioni assistenziali già riconosciuti.

Si fa presente che per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità civile e di accompagnamento e soffrono di una patologia ormai stabilizzata o ingravescente tanto da compromettere sia la funzione di organi secondari che l’autonomia personale, la commissione medico-legale è tenuta ad effettuare gli esoneri dalle successivi visite per l’accertamento sanitario (art. 6 comma 3 della Legge 80/2006).


I permessi ex Lege 104/92

Il riconoscimento dello status di disabilità prevede l’estensione delle eventuali agevolazioni lavorative previste in particolare dalla Legge 104/92 ai familiari del disabile che assistono il medesimo.

Anche su questa specifica questione la norma si è evoluta nel corso degli anni. In particolare l’art. 33 della predetta legge fissa i limiti di permesso retribuito come segue:

  • per il lavoratore con disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili (art. 33, comma 6);
  • per il familiare: 3 giorni mensili a condizione (con alcune eccezioni) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (art. 33, comma 3).

I familiari che chiedono di prestare assistenza al disabile ai sensi della Legge 104/92 dovranno essere referenti unici, cioè nessun altro potrà chiedere analogo beneficio.

Congedo straordinario biennale retribuito

Il genitore lavoratore, anche adottivo, di un portatore di handicap in situazione di gravità, ha diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito, continuato o frazionato, per un massimo di due anni. Lo stesso diritto viene concesso al fratello e alla sorella conviventi con il malato in caso di decesso o di impossibilità di entrambi i genitori (art. 42 D.Lgs. 151/2001).

Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure

In presenza di un’invalidità riconosciuta superiore al 50%, l’ammalato e il familiare che lo assiste hanno diritto ad un congedo di 30 giorni all’anno (anche non continuativi) per cure mediche connesse allo stato di invalidità. I giorni di congedo straordinario per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL e pertanto non vanno computati ai fini del periodo di comporto (periodo di conservazione del posto per il lavoratore malato).

Congedo biennale non retribuito

Al lavoratore dipendente viene riconosciuto il diritto anche ad un congedo non retribuito fino ad un massimo di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. Il periodo può essere frazionato o continuativo e al lavoratore viene garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro pur vietando lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (Legge 53/2000).


Agevolazioni fiscali ed esenzioni

I malati di cancro possono godere anche di alcune agevolazioni dal punto di vista fiscale ed esenzioni:

  • esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami per la cura del tumore di cui si è affetto;
  • esonero dall’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza (il disabile dovrà richiedere all’ASL di appartenenza apposita certificazione con la trascrizione dell’esonero da presentare ogni volta richiesto dalle autorità competenti);
  • assistenza sanitaria all’estero consentita presso centri di altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non ottenibili in Italia;
  • gratuità di ausili protesici e ortopedici se trascritti dal medico specialista e che rientra ovviamente nel nomenclatore tariffario. In caso contrario, si ha diritto, in casi di acquisto, al pagamento dell’IVA agevolata al 4% e, se produttori di reddito, alla detrazione del 19% in sede di liquidazione del 730. Alle donne operate al seno, il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente, a semplice richiesta corredata da idonea documentazione, la protesi mammaria esterna. In seguito alla modifica apportata dal D.L. 321 G.U. n. 183/2001, non è più necessaria la preventiva richiesta di invalidità civile;
  • contrassegno per il parcheggio nelle zone riservate ai disabili, temporaneo o permanente, in caso di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Agevolazioni lavorative e retributive

Il malato di cancro ha anche diritto a:

  • retribuzione, o prestazione economica sostitutiva (l’indennità di malattia), continuando a maturare anzianità di servizio, e diritto a non essere licenziato durante il periodo di malattia (art. 2110 del Codice Civile); oltre alla retribuzione o all’indennità di malattia, il lavoratore malato ha diritto a conservare il posto per un determinato periodo stabilito dalla legge e dal CCNL. Il lasso di tempo durante il quale vige il divieto di licenziamento è detto periodo di comporto e ha durata variabile in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio;
  • mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa: se le sue condizioni di salute si aggravano con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, egli ha il diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;
  • pensionamento anticipato: il malato con invalidità civile riconosciuta superiore al 74% ha diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici, per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido. Appare utile precisare che il riconoscimento dei due mesi di contribuzione figurativa è utile solo all’ottenimento dell’uscita anticipata dal lavoro e non produce effetti sull’entità dell’assegno di pensione. Gli effetti sull’importo di qui scienza vengono prodotti solo se questi due mesi sono antecedenti il 31/12/1995.
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