Negli ultimi mesi del 2021 sono state introdotte delle norme che impattano sulle modalità di effettuazione dell’attività negoziale delle scuole, soprattutto per quanto riguarda gli appalti sotto-soglia con le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 (convertito nella Legge 108/2021) sul D.L. 76/2020, anch’esso convertito nella Legge 120/2020.

Quest’ultimo aveva previsto, all’art. 1, sotto la spinta dell’emergenza del Covid-19, una disciplina temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sotto-soglia sino al 31 dicembre 2021. In particolare la disciplina era applicabile alle procedure di affidamento in cui la determina a contrarre o l’altro atto di avvio siano adottati in una data compresa fra quella di entrata in vigore del D.L. 76/2020 e il 31 dicembre 2021.

L’art. 51 del D.L. 77/2021 ha prorogato sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le procedure in deroga agli articoli 36, comma 2 per i contratti sotto-soglia, e 157, comma 2 inerente agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Il medesimo articolo ha modificato anche i presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a e b dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, in particolare prevedendo:

  1. l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro anziché 75.000 euro come previsto dal D.L. 76/2020. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici. La legge di conversione, a garanzia dell’affidabilità dell’affidamento e del rispetto dei principi che disciplinano gli affidamenti sotto-soglia, ha aggiunto che in questi casi resta ferma anche l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
  2. la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice.

Resta inoltre invariato, nella sostanza, l’art. 53 del D.L. 77/2021 che prevede una procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici sopra soglia comunitaria (per quelli sotto-soglia si applicano le previsioni semplificate di cui al D.L. 76/2020, così come modificate dal D.L. 77/2021), contemplando la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 63 del Codice dei contratti pubblici per i settori ordinari (e uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 125 del medesimo Codice per i settori speciali), in relazione agli affidamenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

L’art. 47 del D.L. 77/2021, confermato con qualche modifica dalla legge di conversione, contempla una misura funzionale all’inserimento al lavoro delle donne, prevedendo che le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, qualora risultassero affidatarie dei contratti di appalto relativi a opere che rientrano nel PNRR presentino, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3).

La legge di conversione ha introdotto la necessità che le medesime imprese producano la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, relativa all’attestazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis).

È previsto, inoltre, che nei bandi di gara siano riconosciuti punteggi aggiuntivi per gli operatori economici che:

Soglie e tipologie di procedure

L’art. 35 del Codice dei contratti pubblici prevede l’applicazione delle soglie di rilevanza comunitaria, che sono soggette ad aggiornamento periodico e automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea.

I nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, sono pari a:

Settori speciali

Difesa e Sicurezza

Concessioni

La soglia che interessa soprattutto l’attività negoziale del settore “scuola” è di euro 140.000 per appalti di forniture e servizi.

Gli acquisti delle scuole

Nel 2021 le scuole sono state – e lo saranno sempre più in futuro – destinatarie di risorse provenienti sia dall’impegno del Governo per la lotta contro il Covid-19, sia dalle risorse Comunitarie del PNRR e dei vari bandi PON FSE e FESR.

La stessa nota del M.I. del 30/09/2021 che ha comunicato alle scuole i finanziamenti per la chiusura dell’anno finanziario 2021 e la stesura del Programma annuale 2022, si è soffermata a lungo nell’elencazione delle risorse messe a disposizione per i seguenti acquisti:

I finanziamenti ordinari, straordinari e di progetti approvati che stanno arrivando alle scuole necessitano di essere utilizzati “presto e bene”, e soprattutto di essere rendicontati con precisione per ricevere completamente le risorse impegnate.

Può quindi essere utile un rapido richiamo delle procedure attualmente vigenti per effettuare acquisti di beni e servizi per le scuole, operando una sintesi da quanto proposto dal M.I. nel Quaderno n. 1 sull’attività negoziale delle scuole pubblicato nel novembre 2020.

Il Codice dei contratti pubblici

Ai sensi del Codice dei contratti, le Istituzioni scolastiche effettuano procedure di affidamento, aventi per oggetto soprattutto servizi e forniture, che sono connotate da varie fasi procedimentali e da correlati adempimenti da porre in essere.

Secondo l’art. 3 del Codice, si distinguono:

Per l’affidamento di servizi e forniture, le Istituzioni scolastiche ricorrono alle convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; qualora la convenzione-quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali, a seguito di provvedimento motivato:

Per determinate categorie merceologiche (servizi e beni informatici, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile, buoni pasto e autoveicoli) occorre tenere in considerazione norme specifiche che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA.

Considerato l’approfondimento normativo in premessa, attualmente le soglie di valore per gli acquisti in relazione alle procedure sono riassunte in tabella.

L’affidamento diretto fino a 140.000 euro (soglia prevista dal 1° gennaio 2022) potrà essere effettuato, in deroga all’art. 36, fino al 30 giugno 2023.

Le tipologie di procedure

Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture (importo inferiore a 40.000 euro)

Può avvenire, tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del Codice.

Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali concernenti l’affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro.

In tal caso la scuola è tenuta a porre in essere i seguenti adempimenti:

1) Indagine di mercato

Le Istituzioni scolastiche possono individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le Linee Guida ANAC n. 4 precisano che tali indagini di mercato possono essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.

La scuola pertanto può svolgere consultazioni, anche informali, con gli operatori attivi nel mercato di riferimento, al fine di sondarne preventivamente l’eventuale interesse a contrarre con la stazione appaltante.

Le Istituzioni scolastiche, quindi, possono svolgere indagini di mercato mediante avviso, assicurando l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

2) Adozione di determina a contrarre

Il Dirigente scolastico adotta la determina a contrarre che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, contiene in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, dei requisiti speciali eventualmente richiesti dall’Istituto, nonché deve essere in possesso dell’eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4. La motivazione è sintetica per gli acquisti sotto i 1.000 euro.

3) Stipula del contratto

La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Con riferimento ai principi che informano la procedura di scelta del contraente, in ossequio al principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1 del Codice, e delineato nelle Linee guida ANAC n. 4, è di norma vietato l’affidamento nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento: «La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione».

Pertanto, procedure aperte, ristrette, manifestazione di interesse ed elenchi di fornitori formati in trasparenza consentono di superare il principio di rotazione con motivazione, facendo riferimento alla «particolare struttura del mercato» e alla «riscontrata effettiva assenza di alternative», da inserire in determina a contrarre.

Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture (40.000 – 140.000 euro o 150.000 euro in caso di lavori)

Il D.L. 77/2021 fino a giugno 2023 ha prodotto le seguenti novità:

Naturalmente dal 1° gennaio 2022 la soglia per affidamento diretto di servizi e forniture è 140.000 euro.

La procedura negoziata si articola nelle seguenti fasi:

1) Avvio della procedura

La procedura prende avvio con l’emanazione, da parte del Dirigente scolastico, della determina a contrarre.

2) Svolgimento di indagini di mercato

In alternativa, consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

3) Confronto competitivo tra gli operatori selezionati

La scuola invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli delineati dalle Linee guida ANAC n. 4:

  1. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazìonali e il suo importo complessivo stimato;
  2. i requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
  3. il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa;
  4. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
  5. il criterio di aggiudicazione prescelto, tenendo conto che nelle procedure sotto soglia le Istituzioni scolastiche godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione fatto salvo quanto dall’art. 95, comma 3 del Codice, per cui si rinvia al paragrafo “Scelta del criterio di aggiudicazione”;
  6. la misura delle penali;
  7. l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  8. l’eventuale richiesta di garanzie;
  9. il nominativo del RUP;
  10. nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8 del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  11. le modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta;
  12. lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
  13. la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all’apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.
4) Svolgimento delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e di verbalizzazione delle relative attività.

5) Verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario

La verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.

6) Stipula del contratto

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art. 32, comma 14 del Codice). Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

 

Il Ministero dell’Istruzione ha supportato le scuole con la pubblicazione dei seguenti 3 quaderni, che danno istruzioni per varie tipologie di attività negoziali e con gli allegati modelli consentono di effettuare procedure corrette:

Quaderno 1

Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei contratti pubblici

Il quaderno contiene raccomandazioni di comportamento, elaborate con lo scopo di supportare e orientare le Istituzioni scolastiche nell’ideazione strategica, nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Quaderno n. 2

Istruzioni per l’affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative

Il quaderno supporta le Istituzioni scolastiche ed educative statali nell’affidamento di servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici.

Quaderno 3

Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali

Il quaderno indirizza le Istituzioni scolastiche nel conferimento di incarichi individuali per sopperire a carenze oggettive nel proprio organico interno.

In relazione al Quaderno n. 3, il 4 novembre scorso il M.I. ha predisposto una bozza per lo Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h del D.I. 129/2018. Lo Schema di Regolamento, a completamento delle Istruzioni contenute nel quaderno, ha lo scopo di supportare le Istituzioni scolastiche nel definire e disciplinare le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali.

Tale documento rappresenta, pertanto, un modello che le Istituzioni scolastiche possono integrare e/o modificare sulla base delle loro specifiche esigenze, nonché in base alla normativa e agli orientamenti di prassi e giurisprudenza.

Intenzione del Ministero è anche procedere ad una revisione periodica dello Schema di Regolamento, al fine di garantirne l’aggiornamento rispetto alle sopravvenienze normative in materia, nonché ai mutamenti dei suddetti orientamenti.

In merito a tale Regolamento proposto possiamo osservare che risulta molto più stringente il ricorso a personale dipendente di altra pubblica amministrazione rispetto ai privati, anche se il comma 4 dell’art. 44 del D.I. 129/2018 prevede:

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.

In ogni caso si ritiene comunque importante l’intervento di supporto del M.I. alle scuole in questo settore di attività che consente, oltre a un approfondimento costante della materia, l’omogeneità delle procedure.

Conclusioni

Il tema dell’attività negoziale è vitale per le scuole che progettano nel PTOF, programmano nel Programma annuale ma gestiscono, attraverso acquisti e forniture di materiali e servizi, lo svolgimento delle attività didattiche ed educative.

La pandemia da Covid-19, nella quale purtroppo siamo ancora immersi, ha concesso nuove e maggiori disponibilità finanziarie alle scuole che tuttavia, anche in regime di grande semplificazione, devono attenersi scrupolosamente a quanto richiesto dal Codice dei contratti e successive modifiche.

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