Sinergie di Scuola

L’11 novembre 2018 è stata pubblicata la sentenza n. 5851/2018 della VI sezione del Consiglio di Stato, di interesse per le istituzioni scolastiche. Infatti, il contenzioso era nato in primo grado poiché i genitori di una minore, affetta da cecità assoluta, affermavano e reclamavano il diritto della figlia ad avere un insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille, laddove l’Istituto Scolastico aveva viceversa fornito un insegnante di sostegno in possesso del titolo di specializzazione polivalente; detto diritto era stato già dichiarato in via definitiva dal TAR Calabria/Catanzaro con sentenza n. 880/2014, ma i genitori della minore ritenevano che la Scuola fosse inottemperante.

Il MIUR ricorreva al Consiglio di Stato per questi motivi:

  • la scuola, per l’a.s. 2014/2015, in assenza di insegnanti di sostegno specializzati in lingua Braille, affidava l’incarico a una professionista, esperta in tiflotecnica (scienza che studia la progettazione e l’impiego di ausili informatici per supplire al deficit visivo di una persona mediante l’utilizzo di altri canali sensoriali) e tiflodidattica (scienza che studia le problematiche delle persone con disabilità visiva relativamenteallo studio e apprendimento scolare), già assistente alla comunicazione, nominata dal Comune;
  • per l’a.s. 2015/2016, l’istituto scolastico assegnava alla minore un docente di sostegno su posto per minorati alla vista, in possesso del titolo di specializzazione polivalente valido per l’accesso a tutte le patologie dei posti di sostegno; a questo punto i genitori dell’alunna comunicavano la volontà di rinunciare all’insegnante di sostegno assegnato, perché privo delle competenze richieste per la specifica patologia e, quindi, proponevano ricorso al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di assegnazione del docente di sostegno per l’a.s. 2015/2016 e dunque l’accertamento del diritto della figlia di ottenere l’assegnazione di un insegnante di sostegno in lingua Braille, oltre la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Prima della definizione del ricorso avanti al TAR i genitori ottenevano dal Tribunale adito l’emissione di un decreto cautelare ante causam con il quale veniva ordinato al Ministero di assegnare alla minore un insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille; il Dirigente scolastico, per ottemperare al decreto cautelare, pubblicava sul sito web un avviso finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per ricoprire un incarico di docenza a sostegno di alunno ipovedente.

Rispondeva all’avviso soltanto una professionista in possesso della laurea in Lettere moderne, di master in Tiflology assistant, oltre che di «un’ottima conoscenza del sistema di lettoscrittura Braille» che però non riceveva l’incarico in quanto sprovvista del titolo di specializzazione polivalente.

In buona sostanza il MIUR nel ricorso al Consiglio di Stato evidenziava due punti fondamentali:

  1. la minore ha sempre avuto un insegnante di sostegno da parte del MIUR congiuntamente ad un professionista di supporto messo a disposizione dal Comune esperto in lingua Braille e specializzato in tiflotecnica e tiflodidattica;
  2. la normativa vigente (D.M. 249/2910 e D.M. 30/09/2011) non prevede la figura dell’insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille; gli insegnanti di sostegno, formati attraverso la partecipazione ai corsi SSIS, posseggono un titolo polivalente e non sono in possesso di una formazione specifica sulle minoranze sensoriali. Il D.M. 26/05/1998 peraltro, ha previsto che la preparazione specialistica necessaria con riferimento a specifici handicap sensoriali si debba completare in sede di formazione di servizio (formazione poi svolta in orario di servizio presso la locale Unione italiana Ciechi).

L’OK da parte del Consiglio di Stato

La tesi ministeriale non è stata accolta dal Consiglio di Stato che ha preliminarmente richiamato quanto aveva dichiarato il TAR nella sentenza n. 880/2014, provvedendo a riconoscere il diritto della minore:

  1. all’assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille;
  2. all’adattamento dei libri di testo e di tutti gli strumenti idonei all’assolvimento dell’obbligo scolastico in linguaggio Braille, che rientra tra le funzioni assegnate ai Comuni dall’art. 139 del D.Lgs. 112/1998.

La circostanza che gli insegnanti di sostegno siano muniti di un titolo polivalente e non specifico non è d’ostacolo affinchè l’amministrazione scolastica formi gli insegnati di sostegno e li specializzi in materia di linguaggio Braille, tiflotecnica e tiflodidattica.

Il preminente diritto del disabile alla istruzione e all’integrazione scolastica impone dunque all’istituzione scolastica di assicurare allo stesso una figura di sostegno utile al superamento dell’handicap, per l’effetto del possesso delle specifiche competenze tecniche e professionali, anche ricorrendo a canali diversi dal mero attingimento dalle graduatorie ovvero all’attività formativa sopra delineata.

Il Giudice amministrativo ha altresì non accolto la censura mossa dal MIUR, secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto conto del riparto di competenze in materia tra Amministrazione scolastica ed enti locali.

Secondo il Consiglio di Stato, l’esistenza di un obbligo per gli enti locali di fornire «l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap» non esclude affatto che l’attività di sostegno debba svolgersi con docenti muniti di specifica specializzazione; ai sensi dell’art. 13, comma 3, Legge 104/1992 infatti: «Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando [...] l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati», e pertanto, l’obbligo gravante sull’ente locale non esclude che il docente di sostegno debba essere “specializzato”, rilevandosi, in proposito, che il principio di effettività della tutela del soggetto disabile richiede che tale specializzazione sia concretamente parametrata alla tipologia e alla consistenza dell’handicap.

Lo stesso D.M. 30/09/2011 all’allegato A (“Profilo del docente specializzato”) ribadisce questo concetto nel precisare che tale figura deve, tra l’altro, possedere: competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive; competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi; competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche.

Quadro normativo di riferimento

Le sentenze citate offrono una esaustiva analisi della disciplina normativa.

Il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi è disciplinato dalla Legge 104/1992, e in particolare l’art. 12, comma 2 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione e all’istruzione, a partire dalla scuola materna fino all’università, in attuazione del principio secondo cui la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione.

A seguito dell’accertamento sanitario della disabilità deve essere formulato un piano educativo individualizzato, alla cui definizione devono concorrere gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, il personale insegnante specializzato della scuola nonché l’insegnante operatore psico-pedagogico individuato, con la collaborazione dei genitori; l’intervento di sostegno dunque e, in particolare, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al portatore di disabilità, vengono determinate in base alla tipologia dell’handicap, quale risulta dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, in correlazione con le effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I.

Come trovare un insegnante di sostegno con queste caratteristiche?

L’art. 40, comma 1 della Legge 449/1997 contempla espressamente la possibilità di assumere insegnanti di sostegno, in deroga al rapporto docenti/alunni, legislativamente fissato dal successivo comma 3; detto criterio numerico è stato poi sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”.

L’art. 2, commi 413 e 414 della Legge 244/2007, che fissava un limite rigido al numero degli insegnanti di sostegno (sopprimendo del tutto la possibilità di assumere altri insegnanti con contratti a tempo determinato, in deroga al rapporto docenti/alunni e pur in presenza di disabilità particolarmente gravi), è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2010.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, il legislatore, con l’art. 9, comma 15 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010), ha consentito alle istituzioni scolastiche di attivare «posti di sostegno in deroga [...] per situazioni di particolare gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992».

Conclusivamente, mentre all’insegnante di sostegno (onere di competenza del MIUR) spetta una contitolarità nell’insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un’adeguata integrazione scolastica (con la conseguenza che egli deve essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante), l’assistente educatore (onere di competenza dell’Ente Locale) svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione.

 

(le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)

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