Il Decreto M.I. n. 257 del 6/08/2021 ha adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni scolastiche per l’anno 2021/2022.

Tale documento è stato divulgato come Piano Scuola 2021/2022 e costituisce la base per assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all’aperto, in ogni altro ambiente scolastico, costruire le condizioni relazionali e sociali determinanti per l’apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni.

L’evoluzione dell’emergenza pandemica è mutevole e per il mondo della scuola resta fondamentale comprendere, condividere e declinare, per ciascun singolo contesto territoriale e scolastico, le indicazioni tecniche che progressivamente pervengono dalle Autorità sanitarie.

In relazione al parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12/07/2021, viene evidenziata la necessità di ripresa delle lezioni in presenza per tutti gli alunni, privati per troppo tempo delle normali interazioni e contatti sociali.

Il riferimento al Piano alla vaccinazione, come misura fondamentale di prevenzione pubblica per la diffusione della Sars-Cov-19, è sicuramente molto importante per confermare l’esigenza ineludibile di avere personale vaccinato nelle scuole e anche alunni al di sopra dei 12 anni.

La comunità scolastica inoltre avrà un ruolo fondamentale per far comprendere alla società il valore della vaccinazione sia come prevenzione del contagio e tutela della salute sia per la piena ripresa della vita sociale del Paese.

Il Piano interviene su tutti gli argomenti legati alla vita scolastica e alla ripresa delle attività in presenza, confermando per lo più le misure di contenimento del contagio con qualche novità legata naturalmente al miglioramento della situazione pandemica.

Il distanziamento e le mascherine

La misura prioritaria per ridurre il rischio di trasmissione è sicuramente il distanziamento fisico, che va ricercato in ogni ambiente; dove non fosse possibile attuarlo, è ancora necessario – soprattutto negli ambienti al chiuso – ricorrere alla mascherina, che per gli studenti sarà solo di tipo chirurgico mentre per il personale potrà essere anche altro dispositivo previsto dal datore di lavoro in base alla valutazione del rischio. Il Decreto-Legge 111/2021 raccomanda la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e, laddove non fosse possibile rispettarla, si dovranno ricercare altre misure di sicurezza per non dover ricorrere alla didattica a distanza.

I bambini sotto i 6 anni sono esonerati dall’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Sono esonerati anche gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuato della mascherina.

Durante la somministrazione dei pasti nelle mense e nei locali adibiti a ciò gli operatori utilizzeranno la mascherina mentre alunni e personale utilizzeranno soprattutto il distanziamento fisico, che potrà essere assicurato facendo turnazioni nell’esecuzione dei pasti.

L’igienizzazione degli ambienti, l’aerazione e il lavaggio frequente delle mani rimangono altre misure importanti da non dimenticare. Pertanto le scuole dovranno continuare a mettere a disposizione di tutta la comunità scolastica erogatori con prodotti disinfettanti dislocati in numerosi punti dei locali adibiti alle attività didattiche e conviviali.

Un particolare approfondimento viene riservato alle attività di Educazione fisica e quelle sportive all’aperto. Il riferimento, per le modalità di attuazione delle attività, rimane il colore delle zone in cui si effettuano. Pertanto:

I locali scolastici vanno prioritariamente riservati alle attività didattiche, quindi soprattutto l’utilizzo delle palestre, da parte di soggetti esterni, potrà essere consentito solo in zona bianca con l’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

Interventi di adattamento degli spazi scolastici, affitti, noleggi e organico

Per l’a.s. 2021/2022 è confermato il fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato, tra l’altro, a interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni delle Istituzioni scolastiche (c.d. edilizia leggera) e delle loro dotazioni, per garantirne l’agibilità e recuperare ulteriori spazi per la didattica in presenza.

Confermate anche le risorse di cui all’art. 58, comma 3, lett. b del Decreto-Legge 25/05/2021, n. 73, convertito con Legge 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis) per l’affitto di immobili e spazi aggiuntivi per le scuole, nonché per il noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico per la ripresa delle attività in presenza.

Per continuare a svolgere il gravoso lavoro necessario a scuola al fine di contenere il contagio e mantenere la didattica in presenza il Governo ha reiterato norme che annoverano il mantenimento dell’organico potenziato di docenti e ATA.

La Legge 106/2021 consente quanto sopra con data di scadenza al 30 dicembre 2021, poiché il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino a fine anno lo stato di emergenza nazionale, oltre ad aver deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri di colorazione delle Regioni.

Figura confermata a scuola è quella del Referente Covid come raccordo tra le scuole e le autorità sanitarie.

Formazione, sicurezza, DVR

Durante tutto il prossimo anno scolastico le scuole continueranno a promuovere, nei confronti del personale e degli alunni, la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. Lo faranno con attività di formazione e informazione destinando almeno un’ora (al di fuori dell’orario di lezione) alle misure di prevenzione igienico-sanitaria nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

È necessario inoltre l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le scuole continuano ad organizzare – singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza – attività di formazione per il personale docente e ATA, per consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica in presenza e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

Piano Estate 2021

Il Ministero ha inviato a tutte le scuole con la nota 64 del 27/04/2021 una proposta completa di attività didattico-ludico socializzanti denominato Piano Estate 2021 articolato in 3 fasi.

La prima fase si è svolta a giugno 2021 e mirava al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.

La seconda fase ha riguardato i mesi di luglio e agosto, con l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e della socialità, con il coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di appartenenza alla comunità.

A partire dal mese di settembre 2021 avrà inizio la terza fase del piano che si svolgerà in stretta connessione con le altre due. L’obiettivo è favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione.

Tutte le iniziative attivate saranno svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio di contagio.

Organizzazione e andamento dell’epidemia

In ogni scuola è necessario verificare, eventualmente modificare e migliorare l’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. L’accesso all’edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso Covid-19, sospetto o confermato.

Durante gli ingressi e le uscite, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. Le Istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare, valorizzare, integrare eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli Enti locali.

A tali fini la Legge 11/01/1996, n. 23, all’art. 3 (si richiama il “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali ed istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre” in allegato al “Piano scuola 2020/2021”), prevede che competano agli Enti locali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese varie di ufficio e per l’arredamento e quelle per le utenze elettriche , telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti. Rimane in capo agli Enti locali anche la competenza nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle Istituzioni scolastiche – al termine dell’orario scolastico e nel rispetto delle indicazioni tecniche del CTS – e la necessità che negli accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e igienizzazione, non in carico ai collaboratori scolastici della scuola.

Misure di prevenzione e sicurezza per l’infanzia

L’organizzazione delle attività educative e didattiche deve prevedere l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili.

I piccoli saranno aiutati a seguire le regole di sicurezza con il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, il distanziamento.

L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, si dovrà ricorrere a:

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier, aule speciali) dovranno essere riconvertiti in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda:

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’attività educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti.

Per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, trova conferma il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, approvato con D.M. 3/08/2020, n. 80, compresi gli aspetti organizzati definiti per il pre e post scuola.

Prevenzione e sicurezza per la scuola primaria e secondaria di I e II grado

Attività nei laboratori

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente opportunamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio gli studenti saranno sensibilizzati a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, lasciando le operazioni complesse alla competenza del personale assistente tecnico.

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

Le Istituzioni scolastiche organizzano le attività di PCTO con procedure e modalità oramai consolidate. Le scuole provvederanno a verificare, con i soggetti partner in convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

Le attività di scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.

Sezioni carcerarie

Per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza, le attività delle sezioni carcerarie devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico o il Coordinatore didattico e il Direttore della struttura carceraria.

Attività convittuale e semiconvittuale

Particolare attenzione deve essere rivolta ai convitti annessi alle scuole, ai convitti nazionali e alle attività di semiconvitto. Con specifico riferimento all’organizzazione delle attività semiconvittuali si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza. Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Nella pianificazione dell’annualità 2021/2022, gli organismi competenti organizzeranno il recupero delle attività pratiche che non siano state svolte nel precedente anno formativo, in continuità con il percorso biennale. Tali attività saranno validate da parte del Comitato tecnico-scientifico. Le attività saranno organizzate assicurando la necessità di distanziamento fisico, igienizzazione e pulizia a fondo degli spazi d’aula e laboratoriali.

Poiché le attività formative sono rivolte a studenti in età adulta, sono confermate formule organizzative flessibili, purché garantito a ciascuno lo svolgimento del monte ore complessivo di formazione.

Partecipazione studentesca

Le scuole provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento e delle misure anticontagio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto ecc.), nonché di quelle sanitarie usuali.

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati

Per la ripresa della frequenza scolastica, non è necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.

Si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, 5/08/2021, il CTS ha espresso l’avviso «che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute».

Governance territoriale e trasporti

Per l’a.s. 2021/2022, trova applicazione quanto stabilito con l’art. 58, comma 4-sexies della Legge 23/07/2021, n. 106 – e cioè l’attività del tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura, nell’ambito della conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300.

È confermata inoltre la partecipazione ai lavori delle seguenti autorità: «presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. Al termine dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza [...] Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, [...] ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, [...] una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma».

L’art. 51, comma 3 della legge di conversione del Decreto Sostegni-bis prevede la possibilità che «esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado», siano erogati servizi aggiuntivi in convenzione con operatori economici esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada, di taxi o di noleggio con conducente.

Relativamente ai trasporti, trova conferma il finanziamento di servizi aggiuntivi programmati per effetto del limite al coefficiente di riempimento dei mezzi. È anche prevista – comma 7, lett. b del richiamato art. 51 – la possibilità di accesso alle risorse destinate, fra gli altri, a «istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico [...] a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni», incentrato su «iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing». Gli eventuali piani predisposti dal Mobility manager delle Istituzioni scolastiche dovranno essere coerenti con le determinazioni assunte nei tavoli prefettizi.

Per uniformare le azioni di coordinamento nazionale a livello regionale, restano operativi:

Protocollo di Intesa MI e OO.SS. per la ripresa in sicurezza

Il 14 agosto 2021 il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali hanno siglato un protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 che ricalca tutte le indicazioni fin qui fornite.

Il Ministero dovrà inoltre provvedere, tra le altre cose, a:

Certificazione verde Covid-19

Il D.L. 111/2021, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, introduce dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 la “certificazione verde Covid-19” per tutto il personale scolastico.

La norma definisce l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione, che viene rilasciata nei seguenti casi:

Il Ministero della Salute, con circolare 35309 del 4/08/2021, ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde Covid-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a «consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del Decreto-Legge 23/07/2021 n. 105».

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde Covid-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Il Decreto 111/2021 prevede che «i Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie [...] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 [...]» (art. 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

Il Dirigente scolastico può delegare ad altro personale della scuola tale incombenza. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

Sarà sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai Dirigenti scolastici, quali «organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro».

Il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde Covid-19” da parte del personale della scuola incide sul rapporto di lavoro, quindi il suo mancato possesso è qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né rimanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

L’assenza ingiustificata per mancato possesso della “certificazione verde Covid-19” avrà una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, è prevista la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Anche per le assenze comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute «retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato».

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Impegni economici per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022

Di seguito elenchiamo le risorse che il M.I. ha messo a disposizione delle scuole per la ripresa dell’a.s. 2021/2022:

In aggiunta alle risorse anzidette, per favorire le attività didattiche in presenza, sono stati previsti appositi stanziamenti per l’adeguamento e l’adattamento delle aule didattiche. Sono stati resi disponibili 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l’ampliamento e adeguamento di aule didattiche.

La nota M.I. 907 del 24/08/2021 fornisce informazioni analitiche alle scuole su come spendere i fondi messi a disposizione dall’art. 58, comma 4 del D.L. 25/05/2021, n. 73.

Conclusioni

Quanto sopra sintetizzato vuole fornire strumenti per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico, nel rispetto del principio di legalità e con metodologie anche innovative.

L’obiettivo è quello di costruire “comunità competenti”, capaci di generare le condizioni «per intraprendere attività volte al miglioramento non solo della scuola ma soprattutto della vita».

Dirigenti scolastici, DSGA, Docenti e personale ATA, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, saranno impegnati in un anno scolastico ancora difficile e incerto, ma la riduzione dei contagi a fronte dell’aumento della percentuale dei vaccinati fa ben sperare.

Tutti ci auguriamo che ciò avvenga per il bene dei nostri ragazzi e per l’intera società.

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