L’inidoneità alle mansioni di lavoro assegnate rappresenta un evento nella vita professionale che può costituire un fatto occorso dopo l’assunzione o un aggravamento di uno stato patologico preesistente al rapporto di lavoro.

In questo approfondimento esamineremo l’inidoneità permanente alle mansioni, assoluta o relativa.

Cause dell’inidoneità

Nel num. 16 – Febbraio 2012 di Sinergie di Scuola si fornì un contributo sulle novità del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, più diffusamente conosciuto come Decreto Monti o Decreto Salva Italia.

In particolare, si esaminò l’art. 6 con cui venivano abrogati, a scapito del personale scolastico e del personale pubblico contrattualizzato in genere, gli istituti:

  1. dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
  2. del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio;
  3. dell’equo indennizzo;
  4. della pensione privilegiata.

Ad oggi dunque per il personale scolastico, nell’ipotesi di infortuni e/o patologie derivanti dal lavoro svolto, rimane ferma soltanto la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con l’estensione dell’assicurazione INAIL anche alle ipotesi del c.d. infortunio in itinere.

L’inidoneità alle mansioni però non necessariamente deve dipendere da causa di servizio o infortunio sul lavoro.

La disciplina normativa

Tutto il personale scolastico (Dirigenti, docenti e ATA) al momento dell’assunzione deve produrre certificazione medica, della ASL competente per territorio, relativa alla compatibilità del proprio stato di salute psico-fisica con le mansioni che andrà a svolgere; sono previste inoltre, per specifiche mansioni, delle riserve per i portatori di handicap (c.d. “categorie protette”); non viene più dunque richiesto un generico certificato di sana e robusta costituzione, ovvero di idoneità fisica all’impiego, ma un certificato medico d’idoneità specifico per le attività previste nella propria funzione, così permettendo dunque l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti che diversamente avrebbero ricevuto una preclusione proprio a causa dell’handicap patito (art. 42 del D.L. 69/2013).

Cosa succede dunque se un lavoratore della scuola non riesce a svolgere, senza pregiudizio, le proprie mansioni? Deve essere il lavoratore a chiedere di essere sottoposto a visita ovvero si può procedere anche d’ufficio?

Il D.Lgs. 165/2001 all’art. 55-octies detta la base normativa per il riconoscimento dell’inidoneità psicofisica del dipendente, demandando a un successivo atto regolamentare, il D.P.R. 171/2011, la disciplina:

  1. della procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione;
  2. della procedura da osservare per l’amministrazione, nel caso vi sia pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, con la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché a disciplinare il caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità in assenza di giustificato motivo;
  3. degli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), oltre al contenuto e agli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneità;
  4. sull’eventuale risoluzione, da parte dell’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Nel presente studio dunque si esamineranno soltanto le fattispecie relative ai giudizi di inidoneità, avvertendo che nella prassi i lavoratori, quando la visita è da questi richiesta, sovente formalizzano con la medesima istanza anche la richiesta di pensione d’inabilità ex Legge 335/1995 ovvero di dispensa dal servizio.

L’inidoneità psicofisica

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 171/2011:

Avvio della procedura di verifica di inidoneità

Secondo il successivo art. 3, D.P.R. 171/2011, l’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica permanente spetta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato; se questi presta servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall’amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio.

Se l’avvio della procedura è su iniziativa del dipendente la relativa istanza può essere presentata in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.

Nel caso in cui invece sia la pubblica amministrazione ad avviare la procedura di verifica, questo può essere fatto, sempre successivamente al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

  1. assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
  2. disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
  3. condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Organi di accertamento medico

Presso la Ragioneria Territoriale del Tesoro del capoluogo di Regione opera la Commissione medica di verifica (CMV), che procede a visitare e valutare le condizioni psicofisiche dei lavoratori della scuola pubblica.

Le CMV sono organismi collegiali organicamente e funzionalmente dipendenti dalla Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e hanno sede nei capoluoghi di regione.

Sono composte da medici specialisti selezionati attraverso una procedura pubblica e svolgono i seguenti accertamenti sanitari e valutazioni:

Conseguenze dell’inidoneità permanente assoluta

Esaurito il primo periodo di comporto (lett. a, paragrafo “Avvio della procedura di verifica di inidoneità”) l’amministrazione, prima di concedere l’eventuale ulteriore periodo d’assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all’interessato, procede all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa; se – in seguito all’accertamento medico – emerge un’inidoneità permanente psicofisica assoluta, l’amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro entro 30 giorni dalla ricezione del verbale dell’accertamento medico (resta comunque ferma la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo di riferimento)

Negli altri casi (lett. b e c) l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell’organo medico competente, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato, e, nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l’amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro entro 30 giorni dalla ricezione del verbale dell’accertamento medico.

Per il personale docente si applica la normativa di cui all’art. 3, comma 127 della Legge 24/12/2007, n. 244, e in particolare può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento; detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento per il successivo inquadramento in profili professionali amministrativi.

…e quelle dell’inidoneità permanente relativa

Nel caso di inidoneità permanente relativa, allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l’amministrazione si deve attivare proficuamente per recuperare al servizio il lavoratore adibendolo a mansioni equivalenti o di altro profilo professionale, nel rispetto del livello d’inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti e assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

Nell’ipotesi d’inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento, ovvero a mansioni equivalenti, l’amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento e assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione; in questa ipotesi il dipendente ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area e alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam, riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell’accertamento medico, l’amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Inidoneità del Dirigente

Se l’inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l’amministrazione – previo contradditorio con l’interessato – revoca l’incarico in essere e, in base alle risultanze dell’accertamento dell’organo medico competente, può conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l’esito dell’accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione (a tal fine l’amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso).

Nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il Dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001, senza incarico.

Se al Dirigente viene conferito un incarico di valore economico inferiore a quello già ricevuto, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Se l’inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e l’inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell’incarico stesso, l’Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.

Provvedimenti in attesa della visita l’Ufficio

Ricordiamo sempre che nelle scuole vi sono dei minori, oltre che il personale in servizio.

Può allora esser disposta la sospensione cautelare dal servizio del dipendente in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; parimenti può esser disposta la sospensione dal servizio in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse rappresentano un rischio per la si­curezza o per l’incolumità del dipendente stesso, dei colleghi o dell’utenza, anche in questo caso precedentemente alla visita di idoneità.

Nei predetti casi l’amministrazione può dunque disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita, avviando tempestivamente la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente.

Il dipendente può inoltre essere sospeso in via cautelare dal servizio anche nell’ipotesi di mancata presentazione alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo: in tal caso l’amministrazione può disporre il provvedimento e procedere a richiedere un nuovo accertamento.

In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all’art. 55-bis (procedimento disciplinare) del D.Lgs. 165/2001, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.

La sospensione, eccezion fatta per situazioni di urgenza, è preceduta da una comunicazione all’interessato, che, entro 5 giorni dalla notifica, può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. All’esito dell’esame delle controdeduzioni del lavoratore ove disposta la sospensione, questa deve essere formalmente disposta con atto motivato che va notificato all’interessato e comunicata all’interessato.

La sospensione cessa immediatamente ove, all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza; in ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio per tutelare la Sua incolumità e quella degli altri è corrisposta un’indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia; al dipendente sospeso invece per mancata presentazione a visita è corrisposta un’indennità pari al 50% del trattamento economico fondamentale, ANF e RIA.

Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio e, nel caso in cui l’accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l’amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate (c.d restitutio in integrum), eccezion fatta per la sospensione disposta per mancata presentazione a visita.

(le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)

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