Sinergie di Scuola

L’inidoneità al lavoro viene introdotta nel mondo della scuola, per il personale docente, direttivo e ispettivo, con il D.P.R. 31/05/1974, n. 417 che – agli artt. 112 e 113 – prevede la «dispensa dal servizio (per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento)» e, su domanda, l’utilizzo in altri compiti («tenuto conto della preparazione culturale e professionale»); ma la principale normativa di riferimento per i giudizi di idoneità/inidoneità al servizio è costituita da:

  1. D.P.R. 461 del 29/10/2001 – regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
  2. Decreto MEF 12/02/2004 – criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario;
  3. D.P.R. 171 del 27/07/2011 – regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’art. 55-octies del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
  4. MEF DCST Nota n. 981 del 18/06/2018 – integrazione delle linee guida di cui alla circolare 972/2015 in tema di accertamenti medico-legali di idoneità al servizio da parte delle commissioni mediche di verifica.

La situazione pandemica legata al Covid-19 e alla sua recrudescenza richiede particolare e attenta considerazione delle possibili situazioni di inidoneità del personale della scuola, per il cui accertamento si seguono determinate procedure, sia per il personale docente che per il personale ATA.

Chi richiede l’accertamento dell’idoneità psicofisica

La richiesta può essere avanzata:

  • dal lavoratore interessato, in qualsiasi momento dopo il superamento del periodo di prova, con domanda in carta semplice che specifica l’obiettivo della richiesta (inidoneità alla mansione o dispensa dal servizio per inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro) e relativi certificati medici allegati in busta chiusa (oppure presentati direttamente alla CMV);
  • dal DS/datore di lavoro, in qualsiasi momento dopo il superamento del periodo di prova del dipendente, quando ricorrono le seguenti determinate circostanze previste dal D.P.R. 171 del 27/07/2011 all’art. 3:
    1. assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento (N.B: per il personale della scuola tale periodo, chiamato “di comporto”, è pari a 18 mesi, come previsto dall’art. 17, comma 1, del CCNL del 29/11/2007, si calcola sommando tutte le assenze per malattia dell’ultimo triennio precedente l’assenza in atto e ha “carattere dinamico”, come precisato in un Orientamento Applicativo ARAN);
    2. disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
    3. condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
    C’è una quarta ipotesi per la richiesta di accertamento collegiale circa la inidoneità del dipendente, inizialmente prevista per il personale militare e richiamata nella circolare MEF n. 981 del 18/06/2018 a titolo di indirizzo e di mero orientamento per il personale civile:
    1. periodo di assenza dal servizio che abbia superato i 90 giorni continuativi di malattia.

A chi va presentata la richiesta

In tempi normali, si sarebbe potuto fare una distinzione tra personale soggetto oppure non soggetto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente (MC) nominato dal datore di lavoro, così come disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, in base al quale la sorveglianza sanitaria è effettuata:

  1. nei casi previsti dalla normativa vigente;
  2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata ai rischi lavorativi.

Le visite possono essere preventive, periodiche (generalmente annuali, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica) oppure precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (art. 41, comma 2, lett. E-ter aggiunta dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 3/08/2009).

Il MC esprime uno dei seguenti giudizi, di cui dà comunicazione scritta all’interessato e al datore di lavoro:

  1. idoneità;
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. inidoneità temporanea;
  4. inidoneità permanente.

Nel caso in cui il giudizio non sia condiviso, il lavoratore o il datore di lavoro possono inoltrare ricorso all’organo di vigilanza della ASL territorialmente competente, individuato nella S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui hanno avuto piena conoscenza del giudizio del MC.

Le presenti criticità sanitarie hanno puntato i riflettori sulla necessità di un “approccio integrato” nella gestione dell’emergenza Covid, attribuendo al medico competente «il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale».

A tale proposito, la nota M.I. n. 1585 dell’11/09/2020, richiamando la circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4/09/2020, n. 13, fornisce istruzione e indicazioni precise in materia di dipendenti fragili, nei confronti dei quali il MC «esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative».

Tutto questo, dice il M.I., «ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004» (per approfondire: “Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale”).

Considerato che l’attività del MC, compreso l’eventuale giudizio di inidoneità del personale, è correlato ad una situazione di rischio lavorativo, ove non ricorrano tali condizioni è infatti la Commissione Medica di Verifica (CMV) l’organo collegiale deputato alla verifica dell’idoneità al lavoro dei dipendenti pubblici, ivi compresi quelli della scuola. La CMV è organicamente e funzionalmente dipendente dalla Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e ha sede nei capoluoghi di regione, di norma presso gli uffici della locale Ragioneria Territoriale dello Stato che svolge tutte le attività di segreteria.

Come fare la richiesta alla CMV

La richiesta, che sia di iniziativa del dipendente o del DS, va inviata dalla scuola alla CMV competente per territorio e, per conoscenza, all’interessato, il quale deve essere esplicitamente avvertito che potrà farsi assistere (a sue spese) da un medico di fiducia.

Va allegato ogni documento utile – compresa la richiesta del dipendente, se l’iniziativa è sua – e in particolare:

  • elenco assenze per motivi di salute dell’interessato nell’ultimo triennio, con l’annotazione dell’eventuale margine residuo di gg. retribuiti al 100% ovvero la percentuale di retribuzione ridotta (N.B: le assenze per infortunio o gravi patologie non incidono sulla retribuzione spettante e non concorrono a determinare il periodo di comporto, ma sono utili a fornire alla CMV il quadro completo della situazione dell’interessato);
  • mansionario relativo al profilo di appartenenza ed eventuale estratto del piano delle attività del personale ATA con l’indicazione della sede di servizio, di incarichi specifichi, di orari e turni di lavoro previsti ecc.;
  • relazione di carattere amministrativo del DS/datore di lavoro con tutti gli elementi informativi disponibili in ordine all’attività di servizio svolta dal dipendente da sottoporre a visita e utili alla richiesta in questione ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.P.R. 461/2001. È opportuno che il tono della relazione sia neutro, illustri fatti e circostanze oggettive evitando l’espressione di giudizi personali o professionali o sanitari che non competono al datore di lavoro;
  • eventuali segnalazioni relativamente a denunce, testimonianze e/o comunicazioni diverse che abbiano determinato provvedimenti disciplinari e contribuiscano all’individuazione della patologia della persona da sottoporre a visita;
  • eventuale documentazione attestante il riconoscimento diretto e/o indiretto dei benefici previsti dalla Legge 104/1992;
  • dichiarazione degli anni contributivi lavorati dall’interessato, utili ai fini dell’eventuale pensionamento.

Le modalità operative per l’invio della documentazione devono tener conto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle norme sulla dematerializzazione degli atti (D.Lgs. 82/2005 e D.Lgs. 179/2016), per cui la trasmissione avverrà via PEC, con documenti in formato e con firma digitale del DS, corredati dall’Informativa Privacy sottoscritta dal dipendente interessato.

Considerata tuttavia la necessità di garantire le esigenze di tutela della privacy del dipendente con riferimento ai dati sanitari sensibili, per i certificati medici il dipendente può decidere se presentarli al DS/Datore di Lavoro oppure consegnarli alla CMV direttamente il giorno della visita medica.

In genere, ogni RTS fornisce istruzioni sui documenti da allegare e sulle modalità di trasmissione degli stessi; a puro titolo esemplificativo si fa riferimento all’Informativa n. 183 del 18/04/2019 della RTS Monza Brianza.

Sospensione cautelare dal servizio

Come stabilito dall’art. 6 del D.P.R. n. 171 del 27/07/2011, l’Amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:

  • in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
  • in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità.

Ovviamente la sospensione è disposta con atto motivato e viene comunicata al dipendente che può presentare memorie o documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare.

Se la CMV, a seguito della visita, non riscontra alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, la sospensione cautelare, che ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga in presenza di giustificati motivi, cessa immediatamente.

Come opera la CMV?

La CMV comunica tempestivamente all’interessato (e all’Amministrazione di appartenenza) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data, il luogo e l’ora in cui presentarsi agli accertamenti sanitari e fa specifica menzione della possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Una volta concluso l’accertamento, la CMV notifica immediatamente il definitivo verbale di visita mediante consegna diretta al dipendente e trasmissione all’Amministrazione di appartenenza.

Con circolare n. 981 del 18/06/2018 il MEF integra le Linee Guida di cui alla circolare 972/2015 in tema di accertamenti medico-legali di idoneità al servizio da parte delle CMV, precisando in particolare che il verbale della stessa non deve riportare una diagnosi ma un giudizio.

La CMV, in caso di inidoneità relativa, non ha il compito di individuare quali siano le mansioni praticabili dal Dipendente (peraltro, di massima, la Commissione non conosce la reale ricollocabilità del settore pubblico specifico), bensì – sulla base delle infermità/menomazioni diagnosticate – deve individuare quali siano le mansioni controindicate e cioè pregiudizievoli, in quanto incompatibili con la residua efficienza psico-fisica o comunque foriere di probabile aggravamento delle infermità causa della riscontrata inidoneità relativa.

Sarà, quindi compito dell’Amministrazione, sulla base di quanto controindicato dalla CMV, individuare possibili e concreti riadattamenti lavorativi, tali da utilizzare al meglio la residua efficienza lavorativa del Dipendente senza recare pericolo di danno lavoro-correlato.

I giudizi idoneativi che devono essere utilizzati dalle CMV sono i seguenti:

  1. SI – idoneo al servizio
  2. SI – idoneo al servizio, fatte salve le prescrizioni del medico competente
  3. NON idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto per gg. ... mesi ... (oppure fino al ...)
  4. NON idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per gg. ... mesi ... (oppure fino al ...) allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza ... (indicare le mansioni/attività espressamente indicate dal mansionario)
  5. NON idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per gg. ... mesi ... (oppure fino al ...) allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo professionale di appartenenza ... Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che ... (precisare in modo dettagliato ogni controindicazione che possa consentire all’Amministrazione di individuare mansioni compatibili e diverse di altro profilo da conferire)
  6. NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs. 165/2001 e (se previsto/richiesto e ricorre il caso) a proficuo lavoro.

Se il dipendente non si presenta alla visita della CMV

In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, salvo che non si tratti di motivi giustificati che comportano il rinvio della data prevista, il procedimento viene archiviato e la CMV restituisce tutta la documentazione alla scuola, che può provvedere per un nuovo accertamento e, contestualmente, disporre la sospensione cautelare del dipendente dal servizio.

In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 (procedimento disciplinare), l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso (art. 6, comma 3 del D.P.R. 271/2011).

Che cosa deve fare l’Amministrazione/Scuola

Se per i giudizi della CMV di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non vi sono problemi applicativi, i giudizi successivi possono portare a situazioni diverse che possono essere così sostanzialmente riassunte:

  1. in caso di inidoneità psicofisica relativa, permanente o temporanea si applica l’art. 7 del D.P.R. 171/2011, con conseguente utilizzo del lavoratore «a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti», e – nello specifico – il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25/06/2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), oltre alle recenti indicazioni sui lavoratori fragili, applicabili al personale temporaneamente inidoneo, riportate nella sopra indicata nota M.I. 15884 del 14/09/2020. In caso di inidoneità relativa, rimane sempre, ovviamente, la possibilità dell’interessato (soprattutto se docente) di chiedere di assentarsi per malattia, in alternativa all’utilizzo in compiti diversi. È evidente che la scelta deve tener conto del periodo massimo di assenza spettante contrattualmente;
  2. in caso di inidoneità psicofisica assoluta temporanea, il dipendente è collocato in malattia e il periodo di assenza è conteggiato nel periodo di comporto pari a 18 mesi nell’ultimo triennio (più eventuali ulteriori 18 mesi, su richiesta dell’interessato e previa nuova visita presso la CMV);
  3. in caso di inidoneità psicofisica assoluta permanente al servizio si applica l’art. 8 del D.P.R. 171/2011: «Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all’art. 1 comma 1, l’amministrazione previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso». È tuttavia necessario usare la massima prudenza prima di licenziare qualcuno, soprattutto se l’interessato non ha maturato il minimo contributivo per giungere alla pensione per inabilità permanente al servizio e anche perché il giudizio della CMV può essere impugnato. È opportuno inoltre precisare che per inidoneità psicofisica permanente assoluta si intende «lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» (D.P.R. 171/2011, art. 2, comma 1, lett. a), per cui – al di là delle possibili disquisizioni semantiche – chi è inidoneo al servizio è anche inidoneo a qualsiasi lavoro.

Se il dipendente non accetta il giudizio della CMV

Avverso il giudizio medico legale della CMV è ammesso ricorso, entro 10 giorni dal ricevimento dell’esito, alla Commissione Medica di II Istanza (CMO – Commissione Medica Ospedaliera Militare) prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a del decreto MEF 12/02/2004 e ubicata presso l’Ospedale Militare del Celio di Roma, la quale è competente – tra l’altro – per ricorsi sulla idoneità al servizio. Il ricorso va presentato tramite l’Istituto scolastico di appartenenza, il quale cura l’istruttoria e trasmette il ricorso stesso, corredato dal verbale della CMV che viene contestato, da documentazione medica a supporto e infine da una relazione informativa del DS contenente tutti gli elementi informativi disponibili (art. 15 D.P.R. 461/2001).

Per finire... il giudizio della CMO, che può anche ribaltare quello della CMV, rappresenta lo step finale del procedimento di verifica dell’idoneità del dipendente e non è ulteriormente appellabile, salvo avviare un contenzioso.

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