Sinergie di Scuola

Nei rapporti scuola-famiglia non bastano le comunicazioni tramite registro elettronico; le famiglie non solo hanno il diritto di essere informate preventivamente sull’andamento didattico dei figli, ma se non è possibile per i genitori accedere alle comunicazioni informatiche e telematiche, le Istituzioni scolastiche devono attivare forme di collaborazione più diretta. Lo afferma il TAR Puglia, eccependo una violazione dell’obbligo di preavvertimento a carico delle scuole e «un grave e non ovviabile vizio procedimentale che si riverbera nell’illegittimità del provvedimento impugnato»; a maggior ragione, se le modalità di informazione e collaborazione sono state stabilite all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa.

Per il TAR è infatti «illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno qualora l’istituto scolastico non abbia relazionato per tempo ai genitori dello stesso in ordine al rendimento scolastico negativo dell’alunno».

Obbligo di informazione alle famiglie

La Sentenza n. 1184 del 5/09/2019 del TAR Puglia ha come oggetto l’informazione sui risultati di apprendimento, dovuta dalle Istituzioni scolastiche alle famiglie di alunni e studenti; si tratta di un principio fondamentale connesso con la valutazione. Il giudice contesta alla scuola la violazione dell’art. 1, comma 7 del D.P.R. 122/2009, il vecchio decreto sulla valutazione che ha cessato di avere efficacia, in alcune sue parti, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 62/2017 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13/07/2015, n. 107”), il cui contenuto, sull’argomento, art. 1 comma 5, riconduce in buona sostanza all’obbligo per le Istituzioni scolastiche di adottare «modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti». L’attuale comma 5 ha soppresso in effetti il riferimento all’informazione «effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico», lasciando intendere che le modalità di informazione/collaborazione sull’andamento didattico di alunni e studenti, non solo sono a carico delle Istituzioni scolastiche, ma devono essere deliberate dal Collegio dei docenti e inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa. In genere i rapporti scuola/famiglia sono anche disciplinati nel Regolamento di Istituto ex art. 10 del T.U. D.Lgs. 297/1994, allegato al Piano triennale.

Nella sentenza citata si legge che «le istituzioni scolastiche hanno il compito di assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nel corso dell’anno scolastico»; il giudice eccepisce una violazione di un «obbligo peraltro specificato dal Piano dell’offerta formativa [...] nella voce che regola i rapporti con le famiglie dello stato di processo di crescita degli allievi e, quindi anche del rendimento scolastico e comportamento attraverso gli incontri previsti», sottolineando che «tale impegno non è da ritenersi assolto né garantito dal fatto che, a partire dal 2016, il Liceo si è dotato di un Registro elettronico attraverso il quale [...] i docenti inseriscono i risultati delle valutazioni, le assenze, i ritardi, le attività didattiche, gli argomenti delle lezioni, e tutte le comunicazioni necessarie accessibili agli studenti e alle famiglie e i genitori possono, pertanto, in tempo reale, informarsi sulle valutazioni o sulla presenza o sul ritardo a scuola dei propri figli, accedendo, mediante password personale, a un apposito software sul portale informatico del Liceo. Ciò in quanto non tutti i genitori sono in grado di accedere alle comunicazioni informatiche e telematiche e, nella specie, non è provato che i ricorrenti lo fossero. Più ancora perché, nel caso in esame, la scuola avrebbe dovuto attivare “forme di collaborazione più diretta” trattandosi appunto di un caso di alunno in difficoltà. L’impegno ad attivare “forme di collaborazione più diretta” per alunni in difficoltà è davvero sostanziale nel qualificare l’offerta formativa pianificata dalla scuola, sicché l’Istituto scolastico non può sottrarvisi né ritenere che tale impegno sia assolto dalle semplici pubblicazioni telematiche dei risultati scolastici degli alunni».

Pertanto a dire del giudice «la mancata attivazione delle forme di collaborazione diretta determina la lesione dell’interesse tutelato dei genitori dello studente minore ad essere tempestivamente informati e integra, oltre che una violazione della citata norma (art. 1, comma 7 del D.P.R. 122/2009), un grave e non ovviabile vizio procedimentale che si riverbera nell’illegittimità del provvedimento impugnato. Risulta, infatti, illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno qualora l’istituto scolastico non abbia relazionato per tempo ai genitori dello stesso in ordine al rendimento scolastico negativo dell’alunno e tale comportamento omissivo della scuola abbia impedito ai genitori medesimi, non tempestivamente informati della situazione scolastica del figlio, di adottare rimedi opportuni (cfr.: TAR Friuli – Trieste Sez. I, 12/10/2017, n. 312)».

“Forme di collaborazione più diretta”

Dalla lettura del dispositivo si ricavano quindi alcuni principi fondamentali: l’obbligo per le Istituzioni scolastiche di preavvertire le famiglie sul processo di apprendimento, la necessità di stabilire le modalità di informazione all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa − modalità che la scuola è poi tenuta ad adempiere – e «forme di collaborazione più diretta».

Riguardo a quest’ultimo aspetto, è utile evidenziare che l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 62/2017 prevede che l’Istituzione scolastica attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, strategie che devono fare parte integrante del Piano triennale ed essere oggetto di discussione anche in seno ai Consigli di classe, i quali sono tenuti a definire «un percorso didattico che consenta al medesimo di recuperare eventuali ritardi formativi» (Sent. 1184/2019). Obbligo dunque di comunicazione e di interventi idonei al recupero formativo, indicati anche nei verbali del consiglio di classe.

«Il detto Piano dell’offerta formativa, nella voce che regola i rapporti con le famiglie, precisa che: “I Consigli di Classe – per tramite del Coordinatore e autorizzati dal Preside – informano periodicamente le famiglie dello stato del processo di crescita degli allievi e, quindi, anche del loro rendimento scolastico e comportamento attraverso gli incontri previsti. Forme di collaborazione più diretta vengono attivate nel caso di alunni in difficoltà: problemi relativi ad assenze frequenti e/o saltuarie, profitto negativo, comportamento poco corretto, ritardo nell’ingresso sono tempestivamente comunicati tramite convocazione da parte del docente coordinatore del Consiglio di classe, previa autorizzazione del preside» (Sent. 1184/2019).

Le previsioni contenute nell’art. 2, comma 2 citato costituiscono gli strumenti fondamentali per poter assolvere alla finalità formativa della valutazione, così come indicata nei principi generali dell’art. 1 del D.Lgs. 62/2017. La valutazione è formativa quando precede, accompagna e segue i processi di apprendimento e quando attraverso l’informazione tempestiva alle famiglie permette a queste ultime di adottare i rimedi opportuni.

A proposito del Registro elettronico

Infine, in merito al registro elettronico quale mezzo di informazione sull’andamento didattico degli alunni, usi e finalità devono non solo essere disciplinati all’interno del Regolamento di istituto, ma sarebbe opportuno, per le Istituzioni scolastiche, accertarsi anche della possibilità reale delle famiglie di «accedere alle comunicazioni informatiche e telematiche», pur non rivestendo comunque queste ultime forme di collaborazione diretta, idonee a qualificare i rapporti scuola/famiglia.

In sintesi

Misure da adottare

  • verbalizzare adeguatamente all’interno dei Consigli di classe la situazione dell’alunno/studente, indicando che si procederà a convocare la famiglia;
  • convocazione tramite lettera, posta ordinaria o pec;
  • convocazione telefonica e stesura di fonogramma (anche in caso in cui la famiglia non risponda);
  • colloqui in presenza con verbalizzazione.

Figure incaricate

Il coordinatore di classe è la figura delegata dal Consiglio per attivare le forme di informazione alle famiglie.

Ruolo del Dirigente scolastico

Poiché il Dirigente scolastico non è sempre presente alle riunioni dei Consigli di classe, è opportuno che nell’atto di nomina del coordinatore, deleghi espressamente quest’ultimo ad informare tempestivamente le famiglie di eventuali ritardi formativi degli alunni/studenti.

Strategie di miglioramento dei livelli di apprendimento

  • percorsi individualizzati o personalizzati;
  • recupero didattico.
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