Sinergie di Scuola

Puntuale come ogni anno è stata pubblicata l’attesissima circolare sulle cessazioni dal servizio, contenente tutte le indicazioni per il personale della scuola per presentare le domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.

Con la circolare n. 98 del 20/12/2012 il Miur ha così trasmesso il D.M. n. 97, sempre del 20/12/2012, e ha illustrato  requisiti, modalità e scadenze per presentare l’istanza per andare in pensione.

Requisiti necessari

Per l’accesso alla pensione di anzianità è necessario avere 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.  Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue anche, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono invece 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992), anche in questo caso se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della Legge 243/2004, che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1° settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2012.

È bene precisare che tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Quindi, il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in servizio).

Per tutto il restante personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:

  • per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c. 9 della Legge 449/1997, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
  • la pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne,  42 anni e 5 mesi per gli uomini, da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. In proposito, si ricorda che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.

Presentazione della domanda di cessazione

Il termine finale per la presentazione delle istanze a valere dal 1° settembre 2013 è fissato al 25 gennaio 2013. La scadenza riguarda:

  • tutto il personale del comparto scuola per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio;
  • coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio;
  • coloro che vogliano revocare le suddette istanze, ritirando la domanda di cessazione precedentemente inoltrata;
  • coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la quota 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate dai Dirigenti scolastici, docenti, educativi e ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente tramite la procedura web POLIS “Istanze On Line”, relativa alle domande di cessazione.

È consentito invece l’uso del cartaceo per il personale in servizio all’estero e per il personale della province di Trento Bolzano e Aosta, che presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Chi può presentare la domanda Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto.

Presentazione della domanda di pensione

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Cessazioni dei Dirigenti scolastici

Si ricorda infine che il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza.

Il Dirigente che dovesse presentare comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre tale termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

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