Sinergie di Scuola

Dal 22 marzo scorso l’obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”.

L’art. 21 del D.Lgs. 151/2015 ha infatti disposto alcune semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riguardo anche alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.

La nuova disposizione interviene, in particolare, sugli artt. 53 e 54 del T.U. 1124/1965 prevedendo:

  • la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico o della struttura sanitaria abilitata, esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro, che dovrà indicare nella denuncia solo i riferimenti;
  • la trasmissione all’Autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, con conseguente esonero del datore di lavoro.

Quindi, la denuncia di infortunio e/o malattia professionale, che deve essere fatta rispettivamente entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia ed entro 5 giorni dalla denuncia del lavoratore al datore di lavoro della manifestazione della malattia professionale, deve ora essere corredata dei riferimenti del certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Con la nuova norma, inoltre, la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza la effettua direttamente l’INAIL esclusivamente per gli infortuni sul lavoro mortali o con prognosi superiore a 30 giorni (non più 3 giorni).

Trasmissione del certificato a carico del medico

L’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera b del suddetto decreto legislativo dispone:

[...] qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni.

A tale riguardo, il Ministero della salute con circolare n. 7348 del 17/03/2016, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici, ha chiarito il concetto di prima assistenza. In proposito, la circolare recita:

[...] il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.


La circolare ministeriale interviene anche in merito al termine dell’invio della certificazione medica, stabilendo che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza nei termini su specificati.

Le modifiche all’art. 53 prevedono inoltre che il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL, sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore.

A tal fine, dal 22 marzo 2016, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto.

La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.

A quest’ultimo riguardo, si richiama l’art. 52 del D.P.R. n. 1124/1965, in base al quale «il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro», nonché a denunciare allo stesso datore la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

Il lavoratore, ai sensi del suddetto art. 52, deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.

Denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza

Il comma 1, lettera c, dell’art. 21 del decreto legislativo in esame ha modificato l’art. 54 del D.P.R. n. 1124/1965, ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.

Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni (non più 3 come in passato).

Quindi, l’obbligo per il datore di lavoro si intende assolto con la denuncia all’INAIL. Nello specifico, l’INAIL mette a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza, mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 82/2005, i dati relativi alle predette denunce.

In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che consentano la ricezione con la modalità sopra indicata da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza l’Istituto trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate.


Sanzioni

Nulla cambia in merito alle sanzioni per il datore di lavoro inadempiente. Nell’ipotesi di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 1.290 a 7.747 euro (art. 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).

Una sanzione amministrativa è prevista anche nel caso in cui il datore di lavoro non indichi o ometta completamente o parzialmente il codice fiscale del lavoratore nel modello di denuncia INAIL; in tal caso l’ammontare della sanzione amministrativa è di 129 euro.

Nessun obbligo di tenuta del registro infortuni

L’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 151/2015 ha anche previsto che: «A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni».

Tale disposizione è entrata in vigore a dicembre. Infatti, con la circolare n. 92 del 23/12/2015 l’INAIL ha ricordato che, il D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è diventato effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del registro.

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