Sinergie di Scuola

Nel periodo di durata massima di diritto alla conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto), il trattamento economico stabilito dal CCNL Scuola dipende dal tipo di contratto, se a tempo determinato o indeterminato.

Per il personale a tempo indeterminato il CCNL prevede:

  • per i primi 9 mesi: intera retribuzione fissa mensile, compresa la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso Individuale Accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato. Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
  • per i successivi 3 mesi: 90% della retribuzione sopra indicata;
  • per gli ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione sopra indicata.

Per il personale a tempo determinato invece le regole sono le seguenti:

  • supplenti fino al termine delle attività didattiche o equivalenti e/o fino al 31 agosto: in ciascun anno scolastico la retribuzione è intera nel primo mese, ridotta al 50% nel secondo e terzo mese, senza assegni con conservazione del posto di lavoro per il rimanente periodo;
  • supplenti brevi (con contratto stipulato dal Dirigente scolastico): retribuzione al 50%.

Ulteriori misure normative finalizzate ad incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni sono state introdotte con il D.Lgs. 112/2008, che all’art. 71 stabilisce tra l’altro il trattamento economico spettante al dipendente, con una norma che non può essere derogata dai contratti collettivi: «Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. [...]».

La norma si applica ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi 10 giorni di ogni evento morboso, considerando evento morboso unico sia l’assenza attestata da un solo certificato, sia quella continuativa attestata da più certificati che prorogano la prognosi originaria.

In sintesi, se il periodo di assenza è:

  • uguale o inferiore a 10 giorni: trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominato avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;
  • superiore a 10 giorni: dall’11° giorno è ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità a carattere fisso e continuativo ed è escluso solo il trattamento accessorio variabile;
  • superiore a 15 giorni: dall’11° giorno è erogato il trattamento economico intero fondamentale, emolumenti e indennità fissi e continuativi, trattamento accessorio variabile).

Le decurtazioni non hanno luogo nei casi di assenza per infortunio sul lavoro, malattia per causa di servizio, ricovero ospedaliero o day hospital, patologie gravi che richiedono terapie salvavita.


Importo della decurtazione

L’art. 77 del CCNL definisce la struttura retributiva del personale della scuola, in cui il trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo (e perciò corrisposto congiuntamente in unica soluzione mensile) risulta essere composto dalle seguenti voci:

  • retribuzione professionale docenti (RPD);
  • compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
  • compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
  • indennità di direzione dei DSGA;
  • compenso individuale accessorio per il personale ATA (CIA).

Le ritenute giornaliere lorde che vanno applicate corrispondono a 1/30 dell’importo mensile dei compensi sopra indicati, corrispondenti alle fasce individuali di anzianità.

L’applicazione delle decurtazioni per le assenze dovute a malattia aveva suscitato malumori e ricorsi, rigettati tuttavia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012.

Alcuni orientamenti applicativi ARAN

L’Agenzia ha recentemente pubblicato una serie di pareri riguardanti il Comparto Scuola. Vediamoli di seguito:

Qual è il trattamento economico del personale della scuola nel caso di assenza per malattia?

Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio, disciplinato dall’art. 17, comma 8 del CCNL del 29/112007, è il seguente:

  1. intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
    Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
  2. 90% della retribuzione di cui alla lett. a per i successivi 3 mesi di assenza;
  3. 50% della retribuzione di cui alla lett. a per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

Superato il periodo previsto, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Si ravvisa che in materia di trattamento economico delle assenze per malattia le previsioni contrattuali sono integrate dalle disposizioni dell’art. 71, comma 1, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia, e dalle circolari applicative emanate dal Dipartimento della funzione pubblica: n. 7 del 17/07/2008, n. 8 del 5/09/2008, n. 1 del 30/04/2009, n. 7 del 12/11/2009, n. 8 del 19/07/2010 e n. 10 del 1/08/2011.


In caso di malattia del personale assunto a tempo determinato qual è il trattamento economico del relativo periodo di comporto?

Il trattamento economico dell’assenza per malattia del personale assunto a tempo determinato è disciplinato dall’art. 19, comma 10 del CCNL del 29/11/2007, il quale prevede che «nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui, retribuiti al 50%». Anche per tale personale vale quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia.

Come si devono considerare le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia?

Sulla questione si fa presente che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP prot. n. 126427 del 16/01/2009 con un parere richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art. 71 del D.L. 112/2008 chiarisce che «con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio».

Nel caso in cui il sabato, previsto come giornata libera, sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si ritiene che lo stesso, qualora il docente non abbia ripreso servizio, rientri nel periodo di assenza suddetta.

Nel caso di più assenze per malattia, quali sono le norme che regolano la decurtazione del compenso accessorio?

Si ritiene utile rilevare che l’art. 17, comma 9 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, e di conseguenza dalla decurtazione di cui all’art. 71 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella Legge n. 133/2008, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Per il riconoscimento di tale beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che abbia richiesto o richieda l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

A conferma di ciò, si porta a conoscenza la circolare n. 8 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si chiarisce ulteriormente la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, quali le terapie salvavita, applicando ad esse il trattamento più favorevole.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.