Una delle problematiche più spinose da fronteggiare nel mondo della scuola è sicuramente l’insorgenza di casi sanitari legati alle malattie infettive, le quali spesso – a causa di una inadeguata informazione e per la mancanza di uno specifico iter procedurale a sostegno dell’azione organizzativa – possono generare situazioni di allarmismo immotivate, se non in talune situazioni comportamenti amministrativi scorretti che si potrebbero evitare. È possibile, al contrario, adottare un protocollo di azioni, caratterizzato da misure informative e preventive (nella letteratura di settore definite come “precauzioni universali”) e da interventi ad hoc per il trattamento di ogni caso sopraggiunto.

Al Dirigente scolastico, in virtù delle funzioni attribuite dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, spetta l’adozione di siffatte misure che appaiono necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dell’intera comunità. La scuola, come agenzia educativa per eccellenza, deve fornire a tutti i suoi stakeholders un servizio conforme alle disposizioni di legge, predisponendosi a gestire anche complicati episodi di emergenza.

Non v’è dubbio che ogni azione dirigenziale finalizzata a tale scopo, pur attribuendo un ruolo di spicco al concetto di promozione della salute negli ambienti scolastici, sia tenuta a considerare il contesto di riferimento – il territorio e le strutture sanitarie che vi operano – e con esso intrecciare una rete di relazioni sinergiche. Va da sé che ogni iniziativa, avendo assolto a questa finalità generale, potrà poi canalizzarsi verso la definizione di un modello procedurale in grado di farsi carico anche del trattamento di casi specifici di malattie infettive.

Un possibile protocollo di azioni

Per la redazione di un protocollo per il trattamento delle malattie infettive in ambito scolastico si può partire considerando i seguenti elementi che andranno a tracciare, secondo una linea crescente, le parti-sezioni del documento che si intende mettere a punto. Queste per comodità si struttureranno in azioni:

Mentre le azioni A.1 e B.2 costituiscono, da un punto di vista gestionale e organizzativo, l’identificazione della questione sul versante della conoscenza e dell’informazione, le azioni successive rappresentano la presa in carico del problema da parte della comunità scolastica, avviando tutto un circuito di regole preventive e di controllo delle malattie infettive, tese a corresponsabilizzare i diversi attori coinvolti, sia all’interno della comunità che all’esterno.

Ogni sezione del documento si svilupperà in modo da fornire indicazioni standardizzate e operative sul trattamento di tutte le malattie infettive in generale; ciò non toglie però che periodicamente il protocollo potrà arricchirsi, in considerazione dei casi specifici delle malattie manifestatesi all’interno della comunità, di misure più dettagliate, definite ad hoc per il caso trattato. Tale orientamento permetterà di affinare nel corso del tempo, sulla base dei fatti concreti rilevati, il piano di azioni predisposto, pervenendo anche a consolidare, in modo fondato, la gestione delle emergenze.

Per l’attuazione concreta di tale previsione, verrà presa in esame un caso specifico di malattia infettiva: la meningite.


A.1 – Quadro normativo nella medicina scolastica in relazione alle malattie infettive

In ambito scolastico gli orientamenti circa il trattamento delle malattie trovano i loro antecedenti nel D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 (Regolamento relativo ai servizi di medicina scolastica), che comprende già nel servizio generale fornito la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica e il controllo dello stato di salute di ogni scolaro, nonché la collaborazione della scuola nell’educazione igienico-sanitaria (art. 2).

È interessante notare che il Titolo V del decreto succitato tratta in modo specifico della difesa contro le malattie infettive, e che l’art. 39 chiarisce che sono da considerarsi malattie infettive quelle elencate nel D.M. 23/04/1940, abrogato dall’art. 4 del D.M. 5/07/1975. In riferimento a quest’ultimo dispositivo è utile ricordare che si allude al decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29/09/1975, per distinguerlo da un altro decreto riportante la stessa data: il primo riguarda la revisione dell’elenco delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria, il secondo tratta un argomento differente.

La lista delle malattie ritenute infettive è stata successivamente aggiornata con il D.M. 28/11/1986 e con il D.M. 15/12/1990, rispettivamente trattanti dell’inserimento nell’elenco delle malattie infettive e diffuse sottoposte a notifica obbligatoria, dell’AIDS (SIDA), della rosolia congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatite distinte in base alla loro etiologia e del Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse emanato dal Ministero della sanità e conosciuto con l’acronimo SIMI cui è affidata la sorveglianza delle malattie infettive.

Ai sensi dell’art. 1 D.M. 15/12/1990, e per gli effetti degli artt. 253 e 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 permane l’obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalità indicate nell’allegato al decreto.

Per medico si intende sia quello ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata. Di conseguenza la prescrizione della segnalazione, prevista per il medico che nell’esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso qualunque di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, rientra a pieno titolo in quel circuito comunicativo-relazionale e collaborativo che deve instaurarsi tra gli operatori scolastici – Dirigente scolastico, educatori e altro personale che opera nella scuola, famiglia, medico curante, sanità pubblica – ai fini di tutelare sempre e comunque la salute e la sicurezza del soggetto minore che dell’intera comunità. Tale principio, oltre ad essere raccomandato dai numerosi manuali informativi sul trattamento delle malattie infettive pubblicati a livello regionale nel corso degli anni, risponde ad una precisa strategia di promozione della salute stessa.

Accanto ai decreti suindicati, un altro documento integrativo sulla tematica, è la C.M. n. 4 del 1998 concernente “Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica, provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti” che, riprendendo il raggruppamento delle malattie sulla base delle classi di notifica di cui al D.M. 15/12/1990, presenta per ogni malattia infettiva «una scheda con le informazioni relative alla Classificazione Internazionale delle Malattie (IX revisione), ai periodi di incubazione e contagiosità, ai provvedimenti da adottare nei confronti dei malati, dei conviventi e dei contatti, nonché ad altre misure preventive, quando necessarie».


Tale classificazione delle malattie infettive così come tutta la normativa sulla tematica, dovrà entrare a far parte della documentazione relativa al protocollo di azioni da porre in atto per i casi di insorgenza.

Sul punto si tiene a precisare che le procedure da attivare, di cui sono giuridicamente responsabili oltre al Dirigente scolastico anche altri soggetti interistituzionali, per la predisposizione degli atti da compiere, realizzano un vero e proprio procedimento amministrativo. Difatti se la responsabilità sulla segnalazione dei casi sospetti di malattie infettive ricade sulla figura del medico di base o di famiglia o di chi altro ha emesso la diagnosi, è pur vero che il ruolo del Dirigente scolastico assume un rilievo di non poco conto perché la conoscenza dell’evento può incrementare la tempestività circa il trattamento della malattia infettiva, incentivando maggiori misure precauzionali a salvaguardia degli altri soggetti minori e dell’intera comunità.

Tutto ciò risponde peraltro a quanto sancito nell’art. 40 del D.P.R. n. 1518 del 1967, che richiama su alcuni obblighi ancora vigenti ricadenti sulla scuola: la denuncia dei casi di malattia infettiva e la trasmissione all’ufficiale sanitario di tutte le notizie e le indicazioni utili. In verità l’art. 40 individua come figura responsabile della denuncia il medico scolastico, che a tutt’oggi risulta abolito dalla normativa di settore poiché è stato sostituito in parte dal pediatra di libera scelta, i cui compiti sono stati definiti nell’art. 29 del D.P.R. n. 272 del 28/07/2000, e dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica.

Per questa materia è però bene sottolineare che la normativa è piuttosto diversificata, variando a seconda della regione di riferimento. Ad esempio la Regione Lombardia con la L.R. n. 12/2003 ha modificato alcuni aspetti procedurali legati alla prevenzione, alla sorveglianza e al controllo delle malattie infettive.

Tuttavia è opportuno ricordare che la figura del medico scolastico non è scomparsa del tutto, anzi le funzioni di prevenzione e controllo a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui rientrano anche le istituzioni scolastiche, si sono inserite nel filone delle normativa di settore, nel D.Lgs. 81 del 2008 che all’art. 25 disciplina proprio gli obblighi del medico competente, il quale deve contribuire con «il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro». Valutando i diversi fattori di rischio cui i lavoratori possono essere sottoposti nelle scuole, il medico competente ha l’obbligo di collaborare con il Dirigente scolastico e con l’eventuale RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica.

Dal quadro normativo tracciato, si indicano le procedure insite nell’azione A.1 del protocollo:

A.1.1 – informativa alle famiglie circa l’obbligo di denuncia attraverso il medico di famiglia o pediatra o il Servizio Sanitario Locale dei casi anche sospetti di malattie infettive di cui si viene a conoscenza;
A.1.2 – previsione nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR) ex artt. 17 e 28, del coinvolgimento del medico competente che collabora con il Dirigente scolastico e valuta i rischi cui possono essere sottoposti tutti i lavoratori;
A.1.3 – richiesta alle famiglie di specifica dichiarazione autocertificata su eventuali malattie anche infettive del figlio, nel rispetto delle riservatezza delle informazioni acquisite.


La richiesta alle famiglie di dichiarare casi di malattie infettive permetterà al Dirigente scolastico di applicare ulteriori misure di prevenzione e di controllo. Come vedremo successivamente, in ordine alla certificazione di rientro nella collettività dopo l’evento della malattia infettiva, la richiesta di certificato medico non è più resa obbligatoria in molte leggi regionali, essendo il pericolo di contagio individuato al momento dell’incubazione della malattia; tuttavia, poiché la diversificata casistica circa i livelli di contagiosità varia da malattia a malattia e quindi si potrebbero verificare casi clinici il cui grado di contagiosità perduri anche dopo l’esordio della malattia e il periodo contumaciale prescritto, sarà necessario da parte del Dirigente scolastico acquisire nell’autocertificazione della famiglia l’indicazione esatta del periodo di prognosi stabilito dal medico, affinché non si determinino rischi di contagiosità successiva, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, in riferimento alla tipologia di malattia. A tal proposito è da consultare la Circolare del Ministero della Salute n. 4 del 1998.

B.2 – Conoscenza delle malattie infettive

Strettamente speculare all’azione A.1, è l’informazione legata alla conoscenza delle principali malattie infettive che possono essere anche causate da atteggiamenti e comportamenti non rispettosi di norme igieniche basilari. Quindi la conoscenza delle malattie infettive è prodromica all’azione da intraprendere all’interno della comunità scolastica, affinché siano ridotti al minimo i rischi legati all’insorgenza di taluni fattori responsabili e di conseguenza anche allo specifico trattamento richiesto, prima, durante e dopo la manifestazione dell’evento.

È opportuno che l’informazione e l’eventuale formazione del personale sul tema siano orientiate valutando la statistica delle malattie infettive rilevate all’interno dell’istituzione scolastica nel corso del tempo, e tenuto conto che a livello sanitario locale e regionale esistono delle specifiche iniziative indirizzate alla conoscenza e prevenzione di specifiche patologie. In questa fase è più che utile la collaborazione interistituzionale per avviare l’introduzione, in ambito scolastico, di specifici protocolli informativi di gestione delle malattie infettive. Il Dirigente scolastico deve attuare i necessari raccordi con i Servizi di Medicina preventiva e di igiene a livello di ASL.

Quindi, le procedure dell’azione B.2 del protocollo potrebbero essere:

informazione alla comunità scolastica, attraverso moduli descrittivi, sulla conoscenza delle malattie infettive; tali interventi discendono anche da un principio sottolineato nella Circolare n. 4 del 1998 ossia «l’aspetto relativo all’educazione sanitaria che, in quanto cardine della prevenzione primaria, dovrebbe rientrare nelle attività di base di qualsiasi operatore impegnato in campo sanitario». A corredo si aggiunga l’assunto che l’informazione e la formazione ai lavoratori, circa il pericolo e il rischio di fattori legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, rientra in veri e propri obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 81 del 2008.

C.3, D.4, E.5 – Misure di sorveglianza, di prevenzione e di controllo generale delle malattie infettive a scuola

Le cosiddette misure precauzionali da eseguire in modo continuo rientrano in quella rete di comportamenti che comprendono indistintamente l’azione del sorvegliare, del prevenire e del controllare, propedeutiche e allo stesso tempo simultanee sia all’assenza sia alla manifestazione dell’evento. Si tratta di azioni dirette e sistematiche, da realizzare seguendo un vero e proprio iter procedurale e con l’ausilio anche di taluni dispositivi di natura amministrativa che assolvono efficacemente a quel ruolo di tutela della salute e della sicurezza ricadente nella funzione dirigenziale e in generale su tutti gli operatori della scuola.

Al momento, è possibile desumere tali misure di intervento in numerosi manuali, promossi a livello regionale e trattanti nello specifico le malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche. Mentre alcune regole sono generalizzanti e applicabili perennemente in via ordinaria e straordinaria, vi sono al contrario determinate prassi che si distinguono per la loro natura di atti amministrativi e che richiedono la collaborazione congiunta di diversi attori.

Partendo da questo presupposto, per inquadrare nel merito la questione separeremo gli atti di sorveglianza, di prevenzione e di controllo, identificati alla stregua di azioni standardizzate e diffuse, all’interno delle comunità, attraverso delle campagne di prevenzione, di educazione e di formazione a tutti i livelli, dagli atti di natura oggettiva che si classificano come azioni facenti parte di un vero e proprio protocollo amministrativo. Tali atti rientrano nelle cosiddette “Procedure amministrative dell’azione individuata come F.6”, che il Dirigente scolastico dovrà attivare e all’interno della quale si distinguono le successive fasi che sono da considerarsi interdipendenti.


F.6 – Procedure amministrative: allontanamento e riammissione in collettività

Questa azione si struttura nelle seguenti fasi:

F.6.1 – Fase di accoglienza e di inserimento nella comunità: iscrizione e vaccinazione

In via ordinaria è esclusa la necessità per la scuola, nella fase di iscrizione, di acquisire i certificati medici che attestino l’assenza di malattie infettive. Al contrario, è importante farsi dichiarare dalla famiglia, all’interno del modulo di iscrizione, la presenza di eventuali malattie croniche o di particolari condizioni di salute.

Tale dichiarazione ha la funzione di allertare gli operatori scolastici e di predisporre l’adozione di comportamenti adeguati in caso di bisogno. Lo stesso principio è valevole per le vaccinazioni. Un’autocertificazione del genere risponde non solo al principio di informazione, ma permette di attivare all’interno della collettività la presa in carico del soggetto minore. Per quel che concerne le vaccinazioni e per il principio della semplificazione in materia di Igiene e Sanità pubblica, la scuola richiederà nel modulo di iscrizione all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, sotto forma di autocertificazione, l’avvenuta vaccinazione. Si ricorda che il D.P.R. n. 355/1999 ha novellato l’art. 47 del D.P.R. n. 1518/1967, fissando delle specifiche prescrizioni spettanti ai dirigenti delle scuole.

A titolo di conoscenza, si specifica che l’abolizione dell’obbligo di certificazione delle vaccinazioni è stata inserita in molte leggi regionali e provinciali ai fini della semplificazione amministrativa:

F.6.2 – Fase di informazione alla comunità scolastica

È una fase di sensibilizzazione al problema del pericolo di insorgenza delle malattie infettive, rientrante nei compiti del Dirigente scolastico che ha il dovere di informare tutto il personale della scuola. Questa informazione sarà tanto più pregante se nell’esercizio delle sue funzioni egli stesso sia venuto a conoscenza, tramite dichiarazione o segnalazione della famiglia, di casi sospetti di malattie infettive e sulla base dei casi storici individuati nella scuola o nel territorio di appartenenza negli anni precedenti. Per adempiere efficacemente a questo ruolo di tutela della salute e della sicurezza, il Dirigente scolastico attiverà le azioni necessarie a proposito:

Ogni intervento sarà acquisito agli atti, e sarà dedicata una specifica sezione su tale tematica all’albo on-line dell’istituzione scolastica, tramite apposito link, riportante l’elenco delle malattie infettive: è auspicabile infatti pubblicare sul sito istituzionale l’eventuale piano di gestione delle malattie infettive emesso dall’Azienda Sanitaria Locale, dipartimento di Prevenzione, le leggi regionali che disciplinano l’argomento, la Circolare n. 4/1998, la quale fornisce indicazione delle malattie infettive con relative misure di profilassi per esigenza di sanità pubblica e, laddove presente, anche un manuale di prevenzione edito a livello regionale.

Si ritiene che l’apertura della comunità scolastica alla conoscenza delle malattie infettive abbia un ruolo significativo, di preparazione, per affrontare in modo tempestivo i casi clinici di emergenza rilevati.

La conoscenza rende infatti più congeniale l’osservazione, la sorveglianza, la prevenzione e il controllo. Ogni iniziativa è sinergica all’attivazione di collaborazioni interistituzionali tra i diversi soggetti coinvolti.


F.6.3 – Fase di sorveglianza, di prevenzione e di controllo post-identificazione della malattia infettiva

Un adeguato servizio di sorveglianza delle malattie infettive aiuta a riconoscere prontamente l’insorgenza di casi sospetti e di avviare le misure preventive necessarie, distinte ovviamente da quelle di routine, e conseguentemente da quelle di controllo. La sorveglianza, la prevenzione e il controllo, fanno parte integrante del protocollo nei casi in cui si sia anche manifestata la malattia: la prima si realizza attraverso il sospetto o la presunzione della malattia e l’attivazione delle procedure previste, ossia la segnalazione tempestiva dei docenti al Dirigente scolastico e ai genitori dell’alunno per predisporre un allontanamento del soggetto dalla comunità; la prevenzione riguarda le misure concrete da implementare, affinché il caso della malattia che si percepisce come infettiva nell’immediato, non dia luogo a casi di contagiosità nel tempo in cui il soggetto resta in contatto con altri membri della comunità, siano essi compagni o operatori scolastici; questa fase di post-identificazione, o ipotesi della malattia infettiva, è necessaria per evitare il rischio della diffusione e si risolve nel dispositivo del controllo che, come vedremo, ingloba la procedura dell’allontanamento.

Secondo quanto affermato dal Manuale “Salute a scuola”, pubblicato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento (2009), per controllo di una malattia infettiva s’intende ogni azione che ne limita la diffusione, dopo che si è manifestato un caso. Gli strumenti principali per il controllo della diffusione delle infezioni nella comunità scolastica sono i seguenti:

  1. allontanamento dell’alunno malato dalla comunità scolastica;
  2. vaccinazione o profilassi farmacologica dei contatti;
  3. cura adeguata e permanenza a casa.

Oltre vi è la fase della riammissione del soggetto nella comunità scolastica.

F.6.4 – Fase di allontanamento

È uno degli strumenti da adottare per la tutela della salute degli alunni, allo scopo di limitare la diffusione e la contagiosità dell’infezione. Il dispositivo dell’allontanamento si configura pertanto come una vera e propria misura di controllo, che richiede di essere attivato considerando lo «stato di malessere soggettivo del bambino e la salute della collettività». L’allontanamento si predispone sulla base dei segni evidenti che fanno presupporre la possibilità di una malattia infettiva, attraverso delle azioni tempestive di cura per il soggetto e delle procedure amministrative standardizzate.

I numerosi manuali informativi sulla malattie infettive riportano alcuni segnali tipici, che fanno scattare le misure preventive, tra cui l’allontanamento.

Altri manuali indicano le misure di allontanamento, da attivare nei confronti del soggetto prima dell’allontanamento.

Maggiori dettagli sui periodi contumaciali sono indicati nella già citata Circolare n. 4/1998; in ogni caso la condivisione dei principali documenti informativi sulla conoscenza delle malattie infettive fa parte di quella linea di azione che la scuola, e per suo tramite il Dirigente scolastico, dovrà implementare nella fase iniziale del protocollo predisposto.

F.6.5 – Fase di riammissione dell’alunno
nella comunità scolastica

Gli alunni potranno essere ammessi all’interno della comunità senza presentazione di certificato medico; in sostituzione sarà richiesto ai genitori di compilare un modulo di autocertificazione, in cui essi dichiareranno di essersi attenuti alle prescrizioni del medico curante e di aver rispettato il periodo contumaciale previsto per la malattia.

In caso di malattia che il medico curante è tenuto a segnalare all’ASL di competenza, quest’ultimo rilascerà alla famiglia un certificato attestante il periodo di prognosi; di detta attestazione se ne darà atto nell’apposito modello di autodichiarazione, senza l’obbligo di consegnarne copia alla scuola.


F.6.6 – Intervento dell’ASL

Se l’ASL ha ricevuto comunicazione da parte del medico curante di caso di malattia infettiva e la scuola ha contattato il Servizio di igiene e di Sanità pubblica richiedendone un intervento, l’unità sanitaria di prevenzione procederà all’individuazione dei contatti, cioè di quelle persone che sono state in stretta relazione con il paziente (familiari e membri della collettività scolastica) e che potrebbero essere state contagiate. È un’operazione che varia a seconda del caso clinico riscontrato, tuttavia l’ASL avrà il compito di predisporre, in ambito scolastico e con la collaborazione delle famiglie, uno specifico protocollo di accertamento (test, esami e radiografie) proprio a tutela della salute dell’intera collettività.

F.6.7 – Interventi ambientali

La disinfezione o disinfestazione di ambienti confinati, successiva al manifestarsi di casi di malattia infettiva, è da ritenersi perlopiù inefficace o, meglio, inopportuna.
La totalità degli agenti patogeni coinvolti ha una sopravvivenza al di fuori dell’organismo umano estremamente limitata e, comunque, passibile di eliminazione con i comuni interventi di sanificazione.
Altrettanto inefficace è la chiusura di ambienti di vita collettiva, come le scuole, a seguito del verificarsi di casi di malattia infettiva.
Deliberazione n. VII/18853 del 30/09/2004, Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive: revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia, pag. 33.

Tuttavia a fronte di ciò è necessario che nei casi in cui la scuola debba inoltrare informazione alla famiglia (vedi Misure amministrative di allontanamento), sia specificato che non è prevista, né necessaria la disinfestazione degli ambienti, tale dichiarazione scaturirà anche dalle linee di azione intraprese dal SISP.

G.7 – Raccolta della documentazione

Riguarda la trattazione e la conservazione della documentazione relativa ad ogni atto compiuto in seno all’istituzione scolastica, tale raccolta acquisirà valore pratico nei casi si ripetizione dello stesso evento clinico o di altro. Nel pieno rispetto della privacy, il Dirigente scolastico, come titolare del trattamento dei dati, ex art. 28 del D.Lgs. 196/2003, dovrà custodire quanto prodotto dalla scuola e consentirne l’accesso solo ai soggetti interessati che ne facciano specifica richiesta, quindi in riferimento anche alle possibili autodichiarazioni rilasciate dalla famiglia alla scuola.

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