Sinergie di Scuola

La scuola ha iniziato ad utilizzare esperti esterni ben prima dell’introduzione dell’autonomia scolastica e della definizione del POF con il D.P.R. 275/1999.

L’art. 10 del D.Lgs. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione) prevedeva già fra le competenze del Collegio dei docenti la scelta di organizzare iniziative, dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione alle tossicodipendenze, che sarebbero state affidate ad esperti e professionisti del settore.

La Legge finanziaria 449/1997 così stabilisce all’art. 40, comma 1: è consentito alle Istituzioni scolastiche di stipulare «contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche».

Il D.I. 44/2001, il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche precedente a quello attuale, ha poi trattato l’argomento all’art. 40, che prevedeva l’inserimento nel Regolamento di istituto delle modalità e procedure di scelta di tali esperti al fine di garantire la qualità della prestazione.

Il successivo D.Lgs. 165/2001, agli artt. 2 e 6, prevedeva contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa le cui caratteristiche sono così riassumibili:

  • devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
  • l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  • la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  • devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il nuovo Regolamento e gli esperti esterni

Il D.I. 129/2018, nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, all’art. 44 afferma la competenza del Dirigente scolastico per lo svolgimento e attuazione del PTOF, nel rispetto delle Delibere del Consiglio di Istituto, assunte ai sensi dell’art. 45.

L’art. 45, comma 2 specifica che competono al Consiglio di Istituto le delibere relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, per la stipula da parte del Dirigente scolastico di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti.

Scompare quindi l’obbligo di inserire nel regolamento di Istituto tali criteri, ma va comunque assunta una delibera ad hoc dal Consiglio d’Istituto.

All’art. 44, comma 4 inoltre, il Regolamento specifica che il Dirigente scolastico può avvalersi di esperti esterni dopo aver fatto un’indagine tesa al reperimento delle risorse necessarie all’interno della scuola.

Infatti, l’art. 43, comma 3 ribadisce che è fatto divieto alle Istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Inoltre, va considerata anche l’opportunità di richiedere una collaborazione plurima di personale docente e/o ATA in servizio presso altre scuole, specialmente le più prossime, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della Scuola di appartenenza, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007, reiterati nel contratto 19/04/2018 ora in vigore.

Finalità e requisiti

La Scuola ha la necessità di ricorrere ad esperti esterni, dopo aver verificato l’assenza delle specifiche professionalità al suo interno, per garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, realizzare particolari progetti didattici e anche specifici programmi di ricerca, sperimentazione, formazione e aggiornamento.

Il D.I. 129/2018 ha introdotto anche un’altra possibilità per le scuole, quella di poter accedere a piattaforme di finanziamento collettivo per consentire l’effettuazione di progetti utili alla scuola ma anche alla comunità di riferimento.

Nella nota 23072 del 30/09/2020, con cui si comunicano i fondi per la stesura del Programma annuale, è stata presentata la piattaforma Idearium che, oltre alla raccolta di fondi in modalità crowdfunding, consente la gestione di tutti gli aspetti contabili e di rendicontazione delle iniziative intraprese, anche in termini di evidenziazione dei risultati raggiunti e dei benefici per la collettività, in coerenza con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Oltre ad abilitare le scuole a dar voce alle idee progettuali, Idearium può rappresentare il volano di processi di condivisione e partecipazione, in una logica di community building, rafforzando anche il ruolo dell’Amministrazione quale “aggregatore sociale” in grado di abilitare la relazione tra i diversi stakeholder (alunni, famiglie, docenti, aziende ecc.) e di consolidare il senso di appartenenza alla comunità.

Pertanto l’aumento delle possibilità di attuare progetti finanziati anche da privati fa aumentare l’esigenza di personale esperto da reclutare.

Inoltre, la situazione pandemica che stiamo vivendo ha spinto l’Amministrazione centrale a sovvenzionare le Scuole per ottenere supporto psicologico e assistenza medico-specialistica necessari ad alunni e personale.

Queste figure altamente qualificate saranno individuate dalle singole scuole o da più Istituti uniti in accordo di rete.

In ogni caso le attività e i progetti per i quali l’Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere coerenti con il PTOF e con le disponibilità finanziarie programmate. Nell’indagine per l’individuazione dell’esperto bisogna assicurare trasparenza nelle procedure di selezione, garantendo sempre la qualità e scegliendo la soluzione più idonea in termini di costo/beneficio.

Altri requisiti necessari alla scuola per ricorrere alla prestazione di esperti esterni è la natura temporanea e altamente qualificata della stessa. Devono inoltre essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

La Circolare 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la prestazione altamente qualificata debba riferirsi al possesso da parte dell’esperto di una Laurea Magistrale o altro titolo equivalente.

Per le Scuole che necessitano di esperti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dell’alta enogastronomia, nei mestieri artigianali e nell’orientamento si può prescindere dal requisito della Laurea Magistrale, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Selezione degli esperti

Per soddisfare una specifica esigenza della scuola che necessita di vari servizi, come la prestazione didattica in vari progetti, la formazione, il servizio di RSPP e di supporto psicologico e medico ecc. si ricorre a contratti di lavoro autonomo assegnati ad un esperto o ad un vero contratto d’appalto di servizi affidato ad una società, un’associazione, ad un organismo, persona giuridica che effettuerà tale servizio individuando personale qualificato dedicato.

Mentre la prima tipologia di contratto si riferisce a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, ancora in vigore, la seconda fattispecie viene stabilita dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

L’incarico di collaborazione resa ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 ha come caratteristica la personalità della prestazione resa dall’esecutore, che si distingue dall’appalto di servizi tipico di una organizzazione strutturata di stampo imprenditoriale.

In questa trattazione ci occuperemo del primo tipo di collaborazione e dei contratti d’opera stipulati in ossequio all’art. 2222 del Codice Civile.

È necessario per la stipula di questi contratti che le Amministrazioni pubbliche e quindi anche le scuole conferiscano gli incarichi in base a procedure pubbliche comparative caratterizzate da trasparenza e pubblicità. Tali procedure possono essere rappresentate da selezioni di carattere concorsuale o anche dall’esame di curricula, che permettono il confronto delle professionalità proposte, ai fini della selezione della figura maggiormente qualificata e idonea al tipo di esigenza individuata nel PTOF.

L’iter di individuazione del collaboratore esterno prevede la predisposizione di un avviso che contenga tutti gli elementi necessari:

  • oggetto dell’incarico;
  • tipo di rapporto;
  • requisiti culturali e professionali anche particolari e specifici previsti e richiesti dalla scuola (per esempio oltre la laurea precedenti esperienze in progetti simili);
  • criteri di comparazione;
  • durata;
  • compenso;
  • modalità e termini per la presentazione delle candidature.

L’avviso è poi pubblicato sul sito istituzionale della Scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La stessa Circolare 2/2008 della Funzione Pubblica precisa che per le collaborazioni che si esauriscono in una sola prestazione come la partecipazione ad un convegno o seminario, con un compenso che può ritenersi un rimborso spese, non è necessaria la procedura di selezione.

Con gli esperti esterni di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 l’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro autonomo che si possono distinguere in:

  • contratti di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano l’attività richiesta nella prestazione oggetto dell’incarico della scuola;
  • contratti di prestazione autonoma con lavoratori autonomi occasionali, cioè esperti che effettuano l’attività non abitualmente e questa non rientra in una professione esercitata.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa non si possono più stipulare a scuola a partire dal 1° settembre 2019 in base a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2019.

La Legge 7/08/2015, n. 124 vieta alle Scuole di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti ex lavoratori collocati in quiescenza.

Per questi esperti tutti gli altri incarichi sono previsti, sia quelli di docenza in un particolare progetto o in un corso di formazione.

Esperti per progetti PON

Per le procedure di individuazione di esperti e tutor da utilizzare per progetti Europei PON si fa riferimento alla nota M.I. 34815 del 2/08/2017 (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti).

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29/11/2007, è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

Oltre alle disposizioni sopra richiamate si fa presente che, nell’attuazione dei progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, possono essere stabilite disposizioni specifiche a cura dell’Autorità di Gestione finalizzate a garantire l’efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare sono definite disposizioni specifiche nei casi in cui le Istituzioni scolastiche titolari dei progetti svolgono una funzione per la formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse scuole e categorie di personale. In tal caso, al fine di garantire esperti di alto livello adeguato al personale da formare, si prevede direttamente l’adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca del personale interno (cfr. Avviso 6076 del 4/04/2016).

Si conferma, altresì, la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal M.I. ecc.) ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016. In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell’Istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali, in quanto beneficiaria rimane l’Istituto titolare del progetto.

Compensi

I compensi agli esperti esterni, in base a quanto stabilito dal nuovo Regolamento di Contabilità all’art. 45, comma 2, vengono individuati in una delibera del Consiglio d’Istituto su criteri e limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e impegno professionale richiesto.

Tale delibera può costituire un atto completo assimilabile ad un Regolamento che indichi in relazione alla procedura criteri, modalità, termini e compensi.

Il rapporto con un esperto esterno che presti la sua attività gratuitamente va anch’esso formalizzato con un atto scritto con tutte le indicazioni necessarie a definire la prestazione.

Va inoltre stipulata, anche se non obbligatoria ma sicuramente utile, una polizza assicurativa contro gli ipotetici infortuni e l’eventuale responsabilità civile.

Va verificata in tal senso la polizza che le Scuole stipulano con Società Assicuratrici per gli infortuni degli alunni, perché in alcuni casi sono assicurati anche gli esperti esterni che hanno un rapporto con la Scuola.

Stipula del contratto

A seguito della comparazione – effettuata in genere da una Commissione individuata ad hoc dal Dirigente scolastico – dei curricula degli esperti, valutati sulla base dei criteri espressi nell’avviso di selezione, si arriva all’aggiudicazione dell’incarico e successivamente alla stipula del contratto che deve sempre avere la forma scritta.

Il DSGA dovrà provvedere a stilare la bozza di contratto che avrà come contenuti:

  • parti contraenti;
  • oggetto della collaborazione/prestazione d’opera (finalità e contenuti);
  • entità, modalità e tempi di liquidazione del compenso pattuito;
  • luogo e modalità di svolgimento dell’attività;
  • impegno da parte del prestatore d’opera a presentare una relazione finale illustrativa della prestazione effettuata;
  • acquisizione e pieno utilizzo dei risultati dell’attività da parte dell’Istituto;
  • eventuali spese a carico del prestatore d’opera;
  • eventuali cause risolutive e penalità per i ritardi;
  • possibilità di recesso anticipato unilaterale, nel caso di inadempienze del prestatore d’opera;
  • sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale in caso di sospensione della prestazione, indipendentemente dal motivo che la determinano;
  • informativa privacy.

Regime previdenziale e fiscale per gli esperti

Il conferimento di incarichi a docenti interni alla scuola o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni scolastiche, mediante l’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007, è assoggettato alla stessa disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

I compensi erogati, invece, agli esperti esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo.

La Legge 8/08/1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico dispone l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo (professionisti per i quali non risulta costituita un’apposita Cassa di previdenza, o quelli per i quali, pur esistendo una Cassa, è prevista l’esclusione dall’obbligo di contribuire alla stessa). A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono iscritti alla suddetta gestione anche i soggetti che attuano lavoro autonomo occasionale il cui reddito superi 5.000 euro annui, cumulando tutti gli incarichi ottenuti da Scuole e Istituti diversi in quell’anno. Fiscalmente questi redditi sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%.

La Circolare INPS n. 19 del 6/02/2019 chiarisce che in caso di contratto di prestatori d’opera occasionali che hanno superato i 5.000 euro annuali a titolo di lavoro occasionale, per la parte che eccede l’importo di 5.000 euro, dovrà essere applicata, sulla intera retribuzione corrisposta, l’aliquota contributiva del 33,72% per i collaboratori che sono privi di altra copertura previdenziale.

L’aliquota è del 24,00% per chi invece ha già una copertura previdenziale.

Le ritenute previdenziali sono 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente, in questo caso la Scuola. Tali aliquote sono applicabili per i redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito fissato annualmente dall’INPS (per il 2020 pari ad 103.055,00 euro).

Per i titolari di partita IVA iscritti alla sola Gestione Separata l’aliquota rimane al 25%.

I liberi professionisti abituali titolari di partita IVA emettono una fattura per la quale non si effettua lo split payment e non c’è bisogno di acquisizione di CIG e DURC necessari per i contratti di cui al D.Lgs. 50/2016.

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS non assicurati con altre forme pensionistiche hanno come aliquota il 25,75% mentre i titolari di pensione il 24%.

I liberi professionisti, a differenza dei lavoratori autonomi occasionali, provvedono direttamente al pagamento dei contributi previdenziali.

Obblighi di comunicazione

La Riforma dell’Anagrafe delle Prestazioni per quanto concerne le collaborazioni esterne ha introdotto novità nel sistema per la Pubblica Amministrazione e ha eliminato la dichiarazione semestrale.

Per quanto concerne i dati da inserire, le novità prevedono:

  • estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  • curriculum, attestazioni, sito su cui dovrà essere pubblicato l’incarico;
  • tipo rapporto, tipologia di importo e forma contrattuale.

L’incarico deve essere inserito tempestivamente, e comunque entro massimo tre mesi dal conferimento dell’incarico in aderenza a quanto previsto dall’art. 15 del Decreto 33/2013.

Problematiche Covid

In relazione alla situazione di emergenza Covid-19 si è posto il problema, per quei progetti avviati dalle Scuole in cui era necessaria la presenza di esperti esterni, se questi potessero prestare l’attività anche a distanza.

In realtà il Ministero non si è pronunciato a riguardo se non in una nota del 26/10/2020 relativa a due Progetti PON, in cui si affermava che fino al termine dell’a.s. 2020/2021 (31 agosto 2021) sarà possibile attuare le iniziative finanziate dal PON/POC in modalità on-line e mediante formazione a distanza. La possibilità di erogare attività formative a distanza è limitata ai soli avvisi che prevedono come tipologia di UCS “Formazione per adulti” e “Formazione d’aula”.

Pertanto, se la Scuola ritiene necessario il ricorso ad esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa e l’implementazione della DDI, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 43-45 del D.I. 129/2018, dovrà:

  • prevederlo nel Piano per la DDI, elaborato dal Collegio docenti e integrato nel PTOF, precisando se la rimodulazione dell’attività degli esperti esterni sia attivabile comunque oppure solo in caso di lockdown o sospensione delle attività didattiche in presenza;
  • modificare il proprio Regolamento o la delibera del Consiglio d’Istituto di cui all’art. 45, comma 2 del D.I. 129/2018 per gli incarichi agli esperti esterni;
  • prevedere espressamente nell’avviso di selezione prima e nella stipula del contratto poi, che la modalità di prestazione dell’opera può essere resa sia in presenza che a distanza, magari definendo le percentuali destinate e a ciascuna modalità.

La scuola dovrà inoltre:

  • accertare che l’esperto abbia le necessarie competenze informatiche per l’uso delle piattaforme e dei software dedicati;
  • garantire ogni forma di tutela della privacy, assicurando la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all’utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici nonché ogni altro comportamento da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di obblighi contrattualmente previsti (vedi documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”);
  • osservare quanto previsto nel Piano Scolastico 2020 rispetto alla DDI.

Conclusioni

In chiusura possiamo affermare che la possibilità di utilizzare le competenze di professionisti esterni alla Scuola nei vari ambiti di interesse che spaziano da esigenze di base (privacy, medico competente, RSPP, psicologo ecc.) alle più sofisticate progettazioni extracurricolari, è sicuramente molto qualificante.

Questi professionisti permettono agli alunni di potersi misurare con linguaggi ed esperienze diversi da quelli vissuti in classe con il risultato di un arricchimento notevole del bagaglio culturale.

Una certa complessità nelle procedure di individuazione, anche se a volte fa tardare l’avvio delle attività, va vista come necessaria ricerca del miglior intervento possibile, rapportato a costi e benefici, per i quali la scuola deve sempre avere massima accortezza.

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