Sinergie di Scuola

Tra i vari riferimenti normativi, il CCNL Scuola attualmente vigente, al comma 1 dell’art. 53 prevede quanto segue: «All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA. Il Dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi».

In sostanza, la proposta di PdA deve contenere:

  • proposte in ordine all’articolazione dell’orario di lavoro;
  • individuazione e articolazione dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.

L’orario di lavoro

Il piano delle attività del personale ATA deve essere organizzato in modo da supportare la realizzazione delle attività e dei progetti specificati nel POF, e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, comprese le relazioni con il pubblico; a tal proposito l’orario di lavoro deve essere funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Deve consentire l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane al fine di migliorare la qualità delle prestazioni, assicurando un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e favorendo il miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni.

Per favorire il conseguimento di questi obiettivi nell’ottica della programmazione su base plurisettimanale è utile articolare l’orario di lavoro facendo coesistere tra di loro le diverse tipologie previste dal CCNL 29/11/2007, precisamente:

  • Orario di lavoro flessibile: l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.). I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e D.Lgs. 151/01, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale – connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 – che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
  • Orario plurisettimanale:la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
    • il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
    • per garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
  • Turnazioni:la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
    • si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
    • la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
    • l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
    • un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
    • nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
    • l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dal D.Lgs. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.

È obbligo del dipendente rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione.

Nella proposta di piano delle attività, al fine di evitare che sorgano difficoltà interpretative relativamente all’articolazione dell’orario di lavoro, è bene specificare che il personale può essere chiamato a prestare attività lavorativa anche di sabato pomeriggio nel caso in cui ciò sia indispensabile allo svolgimento di attività programmate dagli organi collegiali (consigli di classe, scrutini, elezioni ecc.).

Per scoraggiare atteggiamenti che possano influenzare negativamente l’organizzazione del servizio è molto utile indicare nella proposta che l’anticipo dell’ingresso a lavoro, non motivato da esigenze scolastiche individuate dall’Amministrazione, non avrà alcuna rilevanza e il servizio prestato durante tale anticipo non sarà considerato ai fini del calcolo della prestazione lavorativa settimanale (d’obbligo).

Sempre nella stessa ottica, occorre prevedere che i collaboratori scolastici, a turno, nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, etc.) e nel periodo estivo, prestino servizio presso la scuola sede degli uffici e per l’intero orario di funzionamento degli stessi.

Recupero ritardi e permessi brevi

Il ritardo deve essere recuperato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, secondo il calendario stilato in base alle esigenze dell’Amministrazione. In caso di mancato recupero, attribuibile a inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora. È bene comunque ricordare che il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 11 (Comportamento in servizio), prevede: «Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza».

I permessi brevi richiedibili dal personale ATA durante l’anno, per un massimo di 36 ore (giornalmente può richiedersi fino alla metà dell’orario di lavoro), devono essere recuperati entro il secondo mese successivo a quello della fruizione, secondo il calendario concordato con il DSGA, nel rispetto delle esigenze di servizio. Nel PdA è basilare specificare i criteri per la fruizione di tali permessi, individuando il contingente massimo di personale cui possono essere giornalmente autorizzati ed a quali condizioni (esempio: massimo fino ad un terzo del personale presente ed a condizione che non ci siano assenti per altre motivazioni).

Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente deve essere fornito mensilmente a ciascun interessato.


Pausa

Il lavoratore che effettua la pausa può anche rimanere sul proprio posto di lavoro. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.

La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti (art. 51 c. 3 CCNL).

Chiusure prefestive e piano di recupero

In applicazione dell’art. 36, comma 3 del D.P.R. 209/87, durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale (possibilità ribadita nella sequenza contrattuale siglata presso l’ARAN in data 24/02/2000). La chiusura è disposta dal Dirigente scolastico previa delibera del consiglio di istituto competente in materia.

Le ore non lavorate devono essere recuperate secondo le modalità da indicare in ordine di priorità, nella proposta di PdA, ad esempio:

  • contrazione della prestazione lavorativa in cinque giorni alla settimana anziché sei;
  • recupero di ore di lavoro effettuate in precedenza in eccedenza alle 36 settimanali previste dal contratto di lavoro ;
  • utilizzo, su richiesta del personale, di giorni di ferie o festività soppresse.

Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell’orario d’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive, previo accertamento delle esigenze di servizio da parte del DSGA.

Il piano dei recuperi deve essere finalizzato alla maggiore produttività e funzionalità del servizio scolastico.

Ferie

Il personale ATA può chiedere di fruire delle ferie anche in periodi non di sospensione dell’attività didattica, purché senza oneri per l’amministrazione e nel rispetto delle esigenze di servizio. Tuttavia, ragioni di opportunità consigliano di indicare nella proposta di PdA che non saranno concesse nel periodo particolarmente significativo, ai fini di un corretto avvio dell’anno scolastico, compreso tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e analogamente nelle giornate d’impegno con turnazione pomeridiana, salvo motivate ed eccezionali esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un collega.

Ai fini della formulazione del “Piano Ferie del Personale” occorre individuare una data entro cui presentare la richiesta di ferie e una data entro cui esporre all’Albo dell’istituzione scolastica tale piano. Occorre stabilire il criterio in base al quale, in caso di più richieste di ferie per lo stesso periodo, le stesse saranno concesse. L’Amministrazione deve assicurare al personale il diritto-dovere di fruire, nel periodo estivo, di un periodo continuativo di almeno quindici giorni di ferie.


Il personale che presta servizio su cinque giorni alla settimana, parimenti al personale che presta servizio su sei giorni alla settimana, matura il diritto a 32 giorni di ferie (oltre il terzo anno di servizio, 30 giorni entro il terzo anno). Nel conteggio dei giorni fruibili si deve considerare anche il giorno destinato al riposo settimanale. Solo nel caso di brevi periodi ogni giorno fruito, secondo quanto stabilito dal contratto, deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,2. Non è in linea con il dettato del CCNL parlare, nel caso di servizio prestato su cinque giorni alla settimana, di «diritto a 28 giorni di ferie senza contare il giorno di riposo settimanale» che, calendario alla mano, genererebbe una sperequazione nei confronti del personale con articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni alla settimana.

Nella proposta di PdA occorre individuare il contingente minimo di personale essenziale per assicurare la regolarità del servizio, nei periodi di sospensione dell’attività didattica e nel periodo estivo. A tal fine, ad esempio, può essere sufficiente la presenza di due/tre collaboratori scolastici e di due assistenti amministrativi. La presenza dei collaboratori scolastici deve, ovviamente, essere assicurata presso la sede centrale al fine di garantire l’apertura degli uffici e di conseguenza continuità nell’erogazione dei servizi.

Controllo dell’orario di lavoro

Rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico rappresenta preciso dovere del lavoratore. Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto assegnatogli, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni di servizio autorizzate dal Dirigente scolastico.

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle suindicate, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e autorizzata.

Lavoro straordinario

Le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio devono sempre trovare fondamento in esigenze indifferibili e urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorative; ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6654/2005).

Le prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore SGA.

Le ore di lavoro straordinario, se non remunerate su richiesta del dipendente, possono essere recuperate anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate possono essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. Tali giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

Nella proposta di PdA è occorrente specificare che la prestazione di lavoro straordinario potrà svolgersi sia nella sede di servizio, sia in qualsiasi altra sede dipendente dall’istituzione scolastica a seconda delle necessità.


Sostituzione del personale assente

Profilo Collaboratore scolastico

Al fine di garantire i servizi dell’Istituto il Dirigente scolastico dispone nel rispetto della normativa vigente, la nomina di personale supplente in sostituzione del personale assente. In attesa della nomina del supplente, il PdA deve stabilire con quali criteri si provvede tra colleghi alla sostituzione dell’assente. A tale scopo si può proporre di far fronte alla necessità cambiando il turno del personale in servizio nella sede dell’assente, oppure proponendo una diversa articolazione dell’orario di servizio. Qualora ciò non sia possibile si può pensare, nel caso di istituzione scolastica articolata su più sedi, all’utilizzazione di personale in servizio nelle altre sedi prevedendo il meccanismo della rotazione e l’eventuale autorizzazione a prestare ore eccedenti l’orario d’obbligo.

Al personale coinvolto nella sostituzione degli assenti deve essere lasciata la possibilità di decidere se:

  • spezzare l’orario di servizio, effettuando la pausa durante l’orario di compresenza con gli altri colleghi;
  • svolgere orario di servizio continuativo.

In ogni caso il DSGA deve adoperarsi affinché il personale non superi le nove ore di servizio giornaliere e rispetti obbligatoriamente una pausa di trenta minuti oltre le sette ore e dodici minuti di servizio ininterrottamente prestato.

Analogamente, in caso di assenza del personale Amministrativo, in attesa della sostituzione con supplente, il lavoro è svolto dal personale in servizio, salvaguardando le priorità e le scadenze e variando, se necessario, l’orario di lavoro al fine di garantire la funzionalità dell’Ufficio.

A tutto il personale coinvolto (collaboratori ed assistenti), nel caso in cui non si ricorra all’istituto del lavoro straordinario, deve essere riconosciuta l’intensificazione della prestazione lavorativa, per il maggiore carico di lavoro (effettivamente svolto), a seguito dell’assenza dei colleghi. Ai fini del riconoscimento dell’intensificazione della prestazione occorre specificare quali assenze sono prese in considerazione (ad esempio tutte le assenze con esclusione di ferie e festività soppresse).

Servizi amministrativi, tecnici e ausiliari

Il lavoro del personale ATA deve essere organizzato in modo da assicurare il necessario supporto amministrativo e l’indispensabile collaborazione ai fini dell’espletamento delle attività proprie dell’istituzione scolastica con l’intento di contribuire al perseguimento degli obiettivi esplicitati nel POF.

Nel fare ciò occorre mirare alla valorizzazione delle professionalità individuali, tenendo conto, se non in contrasto con quelle della scuola, anche delle esigenze personali.

Tutto ovviamente nell’assoluto rispetto delle normativa vigente anche con riferimento a quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (addetti antincendio e primo soccorso).

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