Sinergie di Scuola

È prassi comune, comprensibile ma certamente non condivisibile, sostituire i docenti assenti con i colleghi di sostegno che prestano servizio in contemporanea nella classe ove si verifica l’assenza del docente curriculare.

In merito alle sostituzioni degli insegnanti, è intervenuta in ultimo la nota del MIUR 30/09/2015, prot. n. 2116, la quale ribadisce che, per quanto riguarda le assenze del personale docente, «si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata [la n. 190 del 2014, n.d.a.] al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio».

In altre parole, secondo il dettato legislativo, a decorrere dal 1° settembre 2015, i Dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per sostituire il personale docente per il primo giorno di assenza, a meno che siano pregiudicate la tutela e la garanzia dell’offerta formativa.

È importante questo rilievo, poiché i Dirigenti scolastici, non potendo rimpiazzare gli insegnanti assenti per un giorno, ricorrono spesso ai docenti di sostegno, imbattendosi in una serie di problematiche e divieti che subito si espongono.

Innanzitutto occorre precisare che, come ribadito da numerose sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili è inviolabile, e non si può dire pienamente realizzato qualora si utilizzasse il docente di sostegno al posto del docente indisponibile della materia curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio.

Ciò è ulteriormente corroborato dal contenuto degli artt. 127, 312 e ss. del D.Lgs. 297/1994, della Legge n. 104/1992 e dal contenuto del Contratto collettivo del comparto scuola del 2007.

L’insegnante di sostegno non può sovrintendere all’intera classe

Il MIUR, attraverso la nota n. 4274 del 2009, precisando le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, al paragrafo 1.3 (dedicato alla flessibilità) ha senz’altro negato che l’insegnante di sostegno possa svolgere mansioni diverse da quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora ciò riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.

Se il docente di sostegno deve “badare” all’intera classe, non può concentrare le sue attenzioni verso l’alunno diversamente abile, perdendo pertanto efficacia la sua azione integrativa.

Ugualmente illegittimo sarebbe l’utilizzo del docente di sostegno per sostituire un altro insegnante in una diversa classe, tagliando di netto ogni contatto con l’allievo diversamente abile, ponendosi l’ordine di servizio del Dirigente scolastico in contrasto con l’art. 35, comma 7, Legge n. 289/2002, secondo il quale l’insegnante per il sostegno può essere nominato e svolgere la specifica attività didattica solo in presenza dell’alunno con disabilità per il quale è nominato.

Né è possibile obiettare che il docente di sostegno sia contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche.

La contitolarità della classe, infatti, per come circostanziato dall’art. 13, comma 6, Legge 104/92, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali (v. documento allegato).

In altre parole, l’insegnante di sostegno non può trasformarsi in un insegnante curriculare in assenza di questo ultimo, ma deve perseguire l’obiettivo dell’integrazione del ragazzo diversamente abile, non la sorveglianza, di fatto, della classe rimasta scoperta.


Come deve avvenire la sostituzione del docente assente

In caso di assenza dell’insegnante curriculare, quindi, non bisogna ricorrere a quello di sostegno per “tappare il buco”, bensì, come ha evidenziato la nota del Ministero dell’istruzione dell’8/11/2010, «provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata» e «in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo. [...] Nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i Dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria».

La nota richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici «sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili».

Come giustamente evidenziato dai sindacati, l’espressione «salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili» significa che «non solo devono mancare altri docenti disponibili a svolgere sino a un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni; ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all’inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell’ora. Infatti, ormai in base al regolamento sulle supplenze, D.M. 131/2007, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell’arco di un’ora l’aspirante a supplenza, può intervenire e assumere immediatamente l’incarico».

Se l’alunno disabile si fa male, o se è assente

Ovviamente, se l’allievo diversamente abile si facesse male durante l’ora di supplenza, la responsabilità sarebbe, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto, dell’insegnante di sostegno che, in quel momento, sostituiva il collega curriculare.

Di un caso di questo tipo si è occupato il quotidiano la Repubblica nel maggio del 2011. Un bambino diversamente abile, cadendo in classe, ha riportato una lesione molto grave e i suoi genitori hanno chiesto un risarcimento alla scuola. L’insegnante di sostegno che avrebbe dovuto seguirlo era impegnata a sorvegliare tutta la classe, in assenza del collega curriculare, e non si era potuta dedicare in via esclusiva al ragazzino non autosufficiente.

Qualora l’alunno seguito dal docente di sostegno fosse assente, a parere di chi scrive, ciò non comporterebbe il libero impiego di questo ultimo insegnante, poiché egli dovrebbe essere comunque presente in classe nelle ore risultanti dal suo orario e prendere appunti o dare assistenza agli altri alunni o, comunque, non lasciare la classe. Ciò perché egli sarebbe responsabile, unitamente all’insegnante curriculare, di quello che succede durante le ore in cui avrebbe dovuto seguire l’alunno diversamente abile, ora assente (di diverso avviso è la Uil scuola, la quale ritiene che «solo se l’alunno con handicap è assente è legittima una utilizzazione del docente di sostegno per supplenze in altre classi»).

Eccezioni alla regola

L’insegnante di sostegno potrebbe essere utilizzato per sostituire i colleghi solo durante le sue ore di disposizione, in qualsiasi classe e sezioni della scuola in cui è in servizio, al pari di qualsiasi altro docente.

Ad ogni modo, in situazioni di emergenza in cui il Dirigente scolastico dovesse richiedere al docente di sostegno di sostituire un collega assente, è opportuno che la richiesta sia avanzata tramite un preciso ordine di servizio scritto.

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